L'articolo analizza il fondamento costituzionale del "diritto alla vita", in una prospettiva critica rispetto alle impostazioni dottrinali e giurisprudenziali che lo qualificano genericamente come diritto implicito o che pervengono alla sua identificazione attraverso l'interpretazione per valori. In particolare, sulla scorta delle disposizioni costituzionali, si perviene a individuare il contenuto specifico di tale diritto nelle sue due declinazioni di "diritto a non essere privato da altri della vita" e di "diritto a ricevere i mezzi economici necessari per vivere". Si giunge, poi, a escludere che dalla Costituzione possa desumersi un dovere di vivere, senza che però se ne possa trarre neppure un diritto costituzionale al suicidio. Quest'ultimo, pertanto, viene inquadrato come comportamento lecito dal punto di vista costituzionale, benché non assistito da specifiche garanzie, con conseguente possibilità per il legislatore di disporre discrezionalmente della sua qualificazione in termini di liceità o illiceità.
Pirozzi, L. (2019). Appunti per una riflessione sul diritto alla vita nella Costituzione italiana (a partire dall’ord. n. 207/2018 sul “caso Cappato”). FEDERALISMI.IT(13/2019), 1-18.
Appunti per una riflessione sul diritto alla vita nella Costituzione italiana (a partire dall’ord. n. 207/2018 sul “caso Cappato”)
Pirozzi, L
2019-07-03
Abstract
L'articolo analizza il fondamento costituzionale del "diritto alla vita", in una prospettiva critica rispetto alle impostazioni dottrinali e giurisprudenziali che lo qualificano genericamente come diritto implicito o che pervengono alla sua identificazione attraverso l'interpretazione per valori. In particolare, sulla scorta delle disposizioni costituzionali, si perviene a individuare il contenuto specifico di tale diritto nelle sue due declinazioni di "diritto a non essere privato da altri della vita" e di "diritto a ricevere i mezzi economici necessari per vivere". Si giunge, poi, a escludere che dalla Costituzione possa desumersi un dovere di vivere, senza che però se ne possa trarre neppure un diritto costituzionale al suicidio. Quest'ultimo, pertanto, viene inquadrato come comportamento lecito dal punto di vista costituzionale, benché non assistito da specifiche garanzie, con conseguente possibilità per il legislatore di disporre discrezionalmente della sua qualificazione in termini di liceità o illiceità.File | Dimensione | Formato | |
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