Il trasferimento di dati personali in Paesi extraeuropei pone evidenti problemi di tutela dei diritti delle persone, poiché i dati esportati sfuggono alla giurisdizione dell’Unione e degli Stati membri. Per tale motivo, il legislatore europeo stabilisce una serie di garanzie preventive rispetto al trasferimento, che servono ad assicurare che il Paese di destinazione dei dati fornisca agli individui un livello di protezione non solo adeguato, ma sostanzialmente equivalente a quello previsto dal diritto europeo . È presto per affermare se il Regolamento 2016/679 (in seguito «il Regolamento») abbia incrementato e reso più effettive le garanzie a favore degli individui cui si riferiscono i dati. Esso comunque, nel sostituire la direttiva 95/46 (in seguito «la direttiva»), ha cercato di recepire gli insegnamenti pro-venienti dalla Corte di giustizia che, soprattutto con la sentenza Schrems, ha determinato una sostanziale evoluzione del quadro normativo. Il tema del trasferimento dei dati è di vitale importanza per la protezione dei diritti degli individui, tanto che il Regolamento vi dedica, oltre ai considerando da 101 a 116, ben sette articoli, da 44 a 50, in luogo dei soli due della direttiva.
Balducci, F. (2019). Trasferimenti di dati personali. In I dati personali nel diritto europeo. Giappichelli.
Trasferimenti di dati personali
Balducci, Fabio
2019-01-01
Abstract
Il trasferimento di dati personali in Paesi extraeuropei pone evidenti problemi di tutela dei diritti delle persone, poiché i dati esportati sfuggono alla giurisdizione dell’Unione e degli Stati membri. Per tale motivo, il legislatore europeo stabilisce una serie di garanzie preventive rispetto al trasferimento, che servono ad assicurare che il Paese di destinazione dei dati fornisca agli individui un livello di protezione non solo adeguato, ma sostanzialmente equivalente a quello previsto dal diritto europeo . È presto per affermare se il Regolamento 2016/679 (in seguito «il Regolamento») abbia incrementato e reso più effettive le garanzie a favore degli individui cui si riferiscono i dati. Esso comunque, nel sostituire la direttiva 95/46 (in seguito «la direttiva»), ha cercato di recepire gli insegnamenti pro-venienti dalla Corte di giustizia che, soprattutto con la sentenza Schrems, ha determinato una sostanziale evoluzione del quadro normativo. Il tema del trasferimento dei dati è di vitale importanza per la protezione dei diritti degli individui, tanto che il Regolamento vi dedica, oltre ai considerando da 101 a 116, ben sette articoli, da 44 a 50, in luogo dei soli due della direttiva.File | Dimensione | Formato | |
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29 Balducci Romano [943-954] CORRETTO.pdf
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