L’obiettivo di una maggiore dissuasività delle sanzioni accessorie è perseguito dalla legge “spazza-corrotti” con l’art. 179, comma 7, c.p. che incide sulla disciplina della riabilitazione, introducendo una nuova causa di estinzione della pena, subordinata ad una serie di presupposti e condizioni essenziali che debbono concorrere cumulativamente fra loro. Il testo di nuovo conio, infatti, rappresenta una vera e propria disciplina “speciale”, definita «riabilitazione della riabilitazione», in base alla quale, se alla condanna per un certo reato segue l’irrogazione di una pena accessoria perpetua, la concessa riabilitazione non produrrà alcun effetto su quest’ultima, determinandone l’ultrattività. L’efficacia ultra vires della pena accessoria perpetua supera, infatti, quella della pena principale, delle altre pene accessorie eventualmente inflitte e di ogni altro effetto penale della condanna. Si tratta, però, di un’ultrattività che termina, ove il condannato, nei sette anni successivi all’intervenuta riabilitazione, abbia presentato istanza, dando prove effettive e costanti di buona condotta.
Famiglietti, A. (2019). LA NUOVA RIABILITAZIONE: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI. In Clelia Iasevoli (a cura di), LA CD. LEGGE ‘SPAZZACORROTTI’ - Croniche innovazioni tra diritto e processo penale (pp. 269-279). Bari : Cacucci Editore.
LA NUOVA RIABILITAZIONE: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI
ADA FAMIGLIETTI
2019-01-01
Abstract
L’obiettivo di una maggiore dissuasività delle sanzioni accessorie è perseguito dalla legge “spazza-corrotti” con l’art. 179, comma 7, c.p. che incide sulla disciplina della riabilitazione, introducendo una nuova causa di estinzione della pena, subordinata ad una serie di presupposti e condizioni essenziali che debbono concorrere cumulativamente fra loro. Il testo di nuovo conio, infatti, rappresenta una vera e propria disciplina “speciale”, definita «riabilitazione della riabilitazione», in base alla quale, se alla condanna per un certo reato segue l’irrogazione di una pena accessoria perpetua, la concessa riabilitazione non produrrà alcun effetto su quest’ultima, determinandone l’ultrattività. L’efficacia ultra vires della pena accessoria perpetua supera, infatti, quella della pena principale, delle altre pene accessorie eventualmente inflitte e di ogni altro effetto penale della condanna. Si tratta, però, di un’ultrattività che termina, ove il condannato, nei sette anni successivi all’intervenuta riabilitazione, abbia presentato istanza, dando prove effettive e costanti di buona condotta.File | Dimensione | Formato | |
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