Law n. 36 of 26 April 2019 concerning "Amendments to the Criminal Code and other provisions on legitimate defense", assumes particular importance when it ends up redesigning the balance between the requirement of proportion and the protection of rights of the subjects involved. In this direction new paragraph 2 of art. 55 c.p. justifies a typical fact, committed negligently by crossing the limits of a justification cause, but not punishable by virtue of the peculiar characteristics of the context in which the subject operates. Specifically, the survey focuses on the importance given to the "serious emotional turmoil" of a person who has particular characteristics because, on one hand, he is "potentially" both a victim and a crime perpetrator, but on the other hand, in the process of collective identification, he ends up being perceived exclusively as a victim. This "emphasized sensitivity" towards the subject of the case, far from being casual, draws a precise path which, among other things, coexists with the apparently opposite tendency of "penal law that sweeps away", fueled by a punitive fury that aims to minimize the rights of the common offender.

La legge 26 aprile 2019, n. 36, recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”, assume particolare rilevanza nel momento in cui finisce per ridisegnare il punto di equilibrio del requisito della proporzione e, con esso, della tutela dei diritti dei soggetti coinvolti. In questa direzione il nuovo secondo comma dell’art. 55 c.p. configura una scusante di un fatto tipico, commesso travalicando colposamente i limiti di una causa di giustificazione, ma non punibile in virtù delle caratteristiche peculiari del contesto in cui opera l’agente. Nello specifico l’indagine si concentra sulla rilevanza conferita al “grave turbamento emotivo” di un soggetto che presenta particolari caratteristiche in quanto, per un verso risulta essere “potenzialmente” sia vittima che autore di reato, per l’altro però, nel processo di immedesimazione collettiva, finisce per essere percepito esclusivamente come vittima. Questa “accentuata sensibilità” nei confronti del destina-tario della fattispecie, lungi dall’essere casuale, disegna una precisa traiettoria che, tra l’altro, coesiste con la tendenza apparentemente opposta del “penale che spazza”, alimentato da un furore punitivo che mira a ridurre al minimo i diritti del comune autore di reato.

Roiati, A. (2020). Il grave turbamento emotivo e l’inesigibilità per contesto e per tipo d’autore. ARCHIVIO PENALE, 1(1), 1-22.

Il grave turbamento emotivo e l’inesigibilità per contesto e per tipo d’autore

Roiati, A
2020-01-01

Abstract

Law n. 36 of 26 April 2019 concerning "Amendments to the Criminal Code and other provisions on legitimate defense", assumes particular importance when it ends up redesigning the balance between the requirement of proportion and the protection of rights of the subjects involved. In this direction new paragraph 2 of art. 55 c.p. justifies a typical fact, committed negligently by crossing the limits of a justification cause, but not punishable by virtue of the peculiar characteristics of the context in which the subject operates. Specifically, the survey focuses on the importance given to the "serious emotional turmoil" of a person who has particular characteristics because, on one hand, he is "potentially" both a victim and a crime perpetrator, but on the other hand, in the process of collective identification, he ends up being perceived exclusively as a victim. This "emphasized sensitivity" towards the subject of the case, far from being casual, draws a precise path which, among other things, coexists with the apparently opposite tendency of "penal law that sweeps away", fueled by a punitive fury that aims to minimize the rights of the common offender.
gen-2020
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/17 - DIRITTO PENALE
Italian
La legge 26 aprile 2019, n. 36, recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”, assume particolare rilevanza nel momento in cui finisce per ridisegnare il punto di equilibrio del requisito della proporzione e, con esso, della tutela dei diritti dei soggetti coinvolti. In questa direzione il nuovo secondo comma dell’art. 55 c.p. configura una scusante di un fatto tipico, commesso travalicando colposamente i limiti di una causa di giustificazione, ma non punibile in virtù delle caratteristiche peculiari del contesto in cui opera l’agente. Nello specifico l’indagine si concentra sulla rilevanza conferita al “grave turbamento emotivo” di un soggetto che presenta particolari caratteristiche in quanto, per un verso risulta essere “potenzialmente” sia vittima che autore di reato, per l’altro però, nel processo di immedesimazione collettiva, finisce per essere percepito esclusivamente come vittima. Questa “accentuata sensibilità” nei confronti del destina-tario della fattispecie, lungi dall’essere casuale, disegna una precisa traiettoria che, tra l’altro, coesiste con la tendenza apparentemente opposta del “penale che spazza”, alimentato da un furore punitivo che mira a ridurre al minimo i diritti del comune autore di reato.
legitimate- defense; serious-emotional-turmoil
legittima difesa riforma; grave turbamento emotivo
http://www.archiviopenale.it/-il-grave-turbamento-emotivo-e-linesigibilita-per-contesto-e-per-tipo-di-autore/articoli/21761
Roiati, A. (2020). Il grave turbamento emotivo e l’inesigibilità per contesto e per tipo d’autore. ARCHIVIO PENALE, 1(1), 1-22.
Roiati, A
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