Il nuovo art. 570-bis Cp avrebbe dovuto costituire una norma incriminatrice di sintesi meramente ricognitiva, da iscrivere nel più ampio paradigma della riserva di codice. In realtà la non felice stesura della fattispecie solleva almeno due questioni interpretative di non agevole soluzione. La prima attiene alla possibilità di riconoscere alla disposizione in esame gli effetti di “nuova incriminazione” in riferimento a tutti i casi di omessa corresponsione dell’assegno stabilito in sede di separazione a favore di uno dei coniugi, in precedenza sussumibili esclusivamente nel più ristretto ambito dell’art. 570 Cp. La seconda riguarda la mancata inclusione, nella sfera operativa della nuova disposizione, della violazione degli obblighi di natura economica relativi a figli di genitori non coniugati. In riferimento a quest’ultima la Cassazione ha tentato di dirimere i contrasti emersi nelle prime applicazioni giurisprudenziali e, per rispettare la portata meramente compilativa della legge delega, ha ritenuto doveroso respingere l’interpretazione letterale della fattispecie, incentrata sul riferimento testuale al solo “coniuge”. Detta conclusione, per quanto condivisibile nella sua finalità pratica e considerata “l’unica costituzionalmente compatibile ed orientata”, non manca di sollevare perplessità sul piano del formale rispetto dei canoni della stretta legalità.
Roiati, A. (2019). La singolare eterogenesi dei fini del nuovo art. 570-bis c.p. LA LEGISLAZIONE PENALE, 1-19.
La singolare eterogenesi dei fini del nuovo art. 570-bis c.p.
Roiati, A
2019-03-01
Abstract
Il nuovo art. 570-bis Cp avrebbe dovuto costituire una norma incriminatrice di sintesi meramente ricognitiva, da iscrivere nel più ampio paradigma della riserva di codice. In realtà la non felice stesura della fattispecie solleva almeno due questioni interpretative di non agevole soluzione. La prima attiene alla possibilità di riconoscere alla disposizione in esame gli effetti di “nuova incriminazione” in riferimento a tutti i casi di omessa corresponsione dell’assegno stabilito in sede di separazione a favore di uno dei coniugi, in precedenza sussumibili esclusivamente nel più ristretto ambito dell’art. 570 Cp. La seconda riguarda la mancata inclusione, nella sfera operativa della nuova disposizione, della violazione degli obblighi di natura economica relativi a figli di genitori non coniugati. In riferimento a quest’ultima la Cassazione ha tentato di dirimere i contrasti emersi nelle prime applicazioni giurisprudenziali e, per rispettare la portata meramente compilativa della legge delega, ha ritenuto doveroso respingere l’interpretazione letterale della fattispecie, incentrata sul riferimento testuale al solo “coniuge”. Detta conclusione, per quanto condivisibile nella sua finalità pratica e considerata “l’unica costituzionalmente compatibile ed orientata”, non manca di sollevare perplessità sul piano del formale rispetto dei canoni della stretta legalità.File | Dimensione | Formato | |
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