The Italian Constitutional Court’s Decision n. 207/2018 (“Cappato Case”) in The Light of The Right to Health: Brief Remarks on The Refusal of Medical Treatments The article examines a recent decision by the Italian Constitutional Court (n. 207/2018, in the “Cappato case”) related to the crime of assisted suicide (art. 580 of the Criminal Code), focusing on its significance for the constitutional interpretation of the right to health. The article deals with three main issues: (i) first, it discusses the explicit recognition of the individual right to accept or refuse healthcare, even when it concerns life-sustaining treatments. Then (ii) the article emphasizes the commendable broad interpretation given by the Court to the notion of healthcare, deemed as encompassing also pain management and life-sustaining care. Although refusing a life-sustaining treatment, the patient nonetheless enjoys the right to further healthcare necessary to relieve pain. Finally (iii) the article challenges the equivalence envisaged by the Court between the right to refuse medical treatments and the right to obtain, under certain conditions, medical assistance and administration of medicines with the aim of termination of life. This equivalence is indeed wrong, because the concept of healthcare can hardly be interpreted as encompassing something totally different, i.e., an activity aimed at causing the death. The article concludes therefore that an appropriate regulation of a decent termination of life falls within the discretionary power of the legislation, and does not involve the scope of application of the right to health.

Lo scritto analizza una recente pronuncia della Corte costituzionale (ordinanza n. 207/2018 sul “caso Cappato”) relativa al reato di aiuto al suicidio (art. 580 codice penale), evidenziando i profili che riguardano la disciplina costituzionale sul diritto alla salute (art. 32 Cost.). Gli aspetti presi in considerazione sono principalmente tre. Anzitutto, si apprezza la scelta della Corte di affermare in modo esplicito la libertà di curarsi e di rifiutare i trattamenti sanitari anche quando siano necessari per il mantenimento in vita. In secondo luogo, si sottolinea come, in modo altrettanto condivisibile, l’ordinanza lasci trasparire l’idea che il concetto di cura vada inteso estensivamente e includa anche la terapia del dolore e i trattamenti di sostegno vitale; pertanto, anche qualora il paziente rifiuti un trattamento “salva-vita”, egli non perde il diritto a ricevere gli ulteriori trattamenti necessari per lenire le sofferenze. Infine, è oggetto di critica l’equivalenza, ravvisata dalla Corte, tra diritto a rifiutare i trattamenti sanitari e diritto a ricevere, a certe condizioni, la somministrazione di sostanze che determinino la morte: si tratta, infatti, di una equivalenza strutturalmente erronea, poiché il concetto di cura (terapia) ben difficilmente può essere esteso fino a includere qualcosa di radicalmente diverso, ossia la produzione della morte. Si ammette, comunque, che spetti alla discrezionalità del legislatore regolare la possibilità di congedarsi dalla vita in maniera dignitosa, senza coinvolgere il diritto alla salute.

Morana, D. (2018). L’ordinanza n. 207/2018 sul “caso Cappato” dal punto di vista del diritto alla salute: brevi note sul rifiuto di trattamenti sanitari. DIRITTO E SOCIETÀ(3/2018), 503-514.

L’ordinanza n. 207/2018 sul “caso Cappato” dal punto di vista del diritto alla salute: brevi note sul rifiuto di trattamenti sanitari

Morana, D
2018-01-01

Abstract

The Italian Constitutional Court’s Decision n. 207/2018 (“Cappato Case”) in The Light of The Right to Health: Brief Remarks on The Refusal of Medical Treatments The article examines a recent decision by the Italian Constitutional Court (n. 207/2018, in the “Cappato case”) related to the crime of assisted suicide (art. 580 of the Criminal Code), focusing on its significance for the constitutional interpretation of the right to health. The article deals with three main issues: (i) first, it discusses the explicit recognition of the individual right to accept or refuse healthcare, even when it concerns life-sustaining treatments. Then (ii) the article emphasizes the commendable broad interpretation given by the Court to the notion of healthcare, deemed as encompassing also pain management and life-sustaining care. Although refusing a life-sustaining treatment, the patient nonetheless enjoys the right to further healthcare necessary to relieve pain. Finally (iii) the article challenges the equivalence envisaged by the Court between the right to refuse medical treatments and the right to obtain, under certain conditions, medical assistance and administration of medicines with the aim of termination of life. This equivalence is indeed wrong, because the concept of healthcare can hardly be interpreted as encompassing something totally different, i.e., an activity aimed at causing the death. The article concludes therefore that an appropriate regulation of a decent termination of life falls within the discretionary power of the legislation, and does not involve the scope of application of the right to health.
2018
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Settore IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
Italian
Lo scritto analizza una recente pronuncia della Corte costituzionale (ordinanza n. 207/2018 sul “caso Cappato”) relativa al reato di aiuto al suicidio (art. 580 codice penale), evidenziando i profili che riguardano la disciplina costituzionale sul diritto alla salute (art. 32 Cost.). Gli aspetti presi in considerazione sono principalmente tre. Anzitutto, si apprezza la scelta della Corte di affermare in modo esplicito la libertà di curarsi e di rifiutare i trattamenti sanitari anche quando siano necessari per il mantenimento in vita. In secondo luogo, si sottolinea come, in modo altrettanto condivisibile, l’ordinanza lasci trasparire l’idea che il concetto di cura vada inteso estensivamente e includa anche la terapia del dolore e i trattamenti di sostegno vitale; pertanto, anche qualora il paziente rifiuti un trattamento “salva-vita”, egli non perde il diritto a ricevere gli ulteriori trattamenti necessari per lenire le sofferenze. Infine, è oggetto di critica l’equivalenza, ravvisata dalla Corte, tra diritto a rifiutare i trattamenti sanitari e diritto a ricevere, a certe condizioni, la somministrazione di sostanze che determinino la morte: si tratta, infatti, di una equivalenza strutturalmente erronea, poiché il concetto di cura (terapia) ben difficilmente può essere esteso fino a includere qualcosa di radicalmente diverso, ossia la produzione della morte. Si ammette, comunque, che spetti alla discrezionalità del legislatore regolare la possibilità di congedarsi dalla vita in maniera dignitosa, senza coinvolgere il diritto alla salute.
Right to Health; Medical treatments; assisted suicide; life-sustaining treatments; termination of life
Diritto alla salute; articolo 32 Cost.; rifiuto delle cure; trattamenti sanitari; fine vita; suicidio assistito
Morana, D. (2018). L’ordinanza n. 207/2018 sul “caso Cappato” dal punto di vista del diritto alla salute: brevi note sul rifiuto di trattamenti sanitari. DIRITTO E SOCIETÀ(3/2018), 503-514.
Morana, D
Articolo su rivista
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
estratto morana Diritto e società.pdf

solo utenti autorizzati

Licenza: Copyright dell'editore
Dimensione 107.6 kB
Formato Adobe PDF
107.6 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/230279
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact