Two recent sentences, one of the Cassazione (Cass., S.U., 7 February 2018, n. 2990) and the other of the Corte Costituzionale (C.C. 2 January 2019, n. 29), though refer-ring to two different cases (the simulated interposition of work and the illegitimate transfer of a company branch), reverse the previous orientation of the jurisprudence and reach the same conclusion: the remuneration nature of the obligation that is im-posed on the employer that doesn’t accept the work of the employee after he has brought a default action against him. However, the effects of the two sentences must be accurately represented. The Civil Code, in fact, after having affirmed the remuneration nature of the employer’s obliga-tion, concludes admitting the deductibility of the sums that the worker has received from the interim fictitious by virtue of a special rule: art. 27, 2nd paragraph, of the d.lgs. n. 276/2003. The A. wonders whether the deductibility of the aliunde perceptum could also be achieved by applying the general principles regarding obligations. The A. wonders even more if the compensation that the worker receives from another em-ployer different from the contractor or the fictitious interpolator can also be deducted. In particular, two rules of the Civil Code are taken into consideration: the art. 1180, which governs the third party fulfillment, and art. 2041, which regulates enrichment without a right cause.

Due recenti sentenze, una della Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2018, n. 2990) e l’altra della Corte Costituzionale (Corte cost. 21 gennaio 2019, n. 29), pur facendo riferimento a due fattispecie diverse – l’interposizione fittizia di manodo-pera e la cessione di ramo d’azienda illegittima – rovesciando il precedente orienta-mento della giurisprudenza di legittimità, giungono alla medesima conclusione: la na-tura retributiva dell’ob¬bligazione che grava sul datore di lavoro che, messo in mora dal lavoratore in seguito ad una sentenza di primo grado, non ne accetti la prestazione. Gli effetti delle due sentenze devono tuttavia essere rappresentati con precisione. La S.C., infatti, dopo aver affermato la natura retributiva dell’obbligazione del datore di lavoro, conclu¬de, tuttavia, ammettendo la detraibilità delle somme che il lavoratore ha ricevuto dall’interpo¬sto fittizio e questo in virtù di una norma speciale: l’art. 27, comma 2, d.lgs. n 276/2003. L’A. si chiede se ad analoga conclusione, ovvero la detraibilità dell’aliunde perceptum, si possa giungere anche applicando i principi generali in mate-ria di obbligazioni; e, ancora, se possano essere detratti anche i compensi che il lavora-tore percepisce da un altro datore di lavoro diverso dall’appaltatore o dall’interponente fittizio. A tal fine, si prendono in consi¬derazione due norme del codice civile: l’art. 1180, che disciplina l’adempimento del terzo, e l’art. 2041, che disciplina l’arricchimento senza giusta causa.

Cataudella, M.c. (2019). Adempimento del terzo e ingiustificato arricchimento nella problematica dell'interposizione fittizia di manodopera e della cessione illegittima di ramo d'azienda. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, 3, 511-528.

Adempimento del terzo e ingiustificato arricchimento nella problematica dell'interposizione fittizia di manodopera e della cessione illegittima di ramo d'azienda

M. C. Cataudella
2019-01-01

Abstract

Two recent sentences, one of the Cassazione (Cass., S.U., 7 February 2018, n. 2990) and the other of the Corte Costituzionale (C.C. 2 January 2019, n. 29), though refer-ring to two different cases (the simulated interposition of work and the illegitimate transfer of a company branch), reverse the previous orientation of the jurisprudence and reach the same conclusion: the remuneration nature of the obligation that is im-posed on the employer that doesn’t accept the work of the employee after he has brought a default action against him. However, the effects of the two sentences must be accurately represented. The Civil Code, in fact, after having affirmed the remuneration nature of the employer’s obliga-tion, concludes admitting the deductibility of the sums that the worker has received from the interim fictitious by virtue of a special rule: art. 27, 2nd paragraph, of the d.lgs. n. 276/2003. The A. wonders whether the deductibility of the aliunde perceptum could also be achieved by applying the general principles regarding obligations. The A. wonders even more if the compensation that the worker receives from another em-ployer different from the contractor or the fictitious interpolator can also be deducted. In particular, two rules of the Civil Code are taken into consideration: the art. 1180, which governs the third party fulfillment, and art. 2041, which regulates enrichment without a right cause.
2019
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
Due recenti sentenze, una della Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2018, n. 2990) e l’altra della Corte Costituzionale (Corte cost. 21 gennaio 2019, n. 29), pur facendo riferimento a due fattispecie diverse – l’interposizione fittizia di manodo-pera e la cessione di ramo d’azienda illegittima – rovesciando il precedente orienta-mento della giurisprudenza di legittimità, giungono alla medesima conclusione: la na-tura retributiva dell’ob¬bligazione che grava sul datore di lavoro che, messo in mora dal lavoratore in seguito ad una sentenza di primo grado, non ne accetti la prestazione. Gli effetti delle due sentenze devono tuttavia essere rappresentati con precisione. La S.C., infatti, dopo aver affermato la natura retributiva dell’obbligazione del datore di lavoro, conclu¬de, tuttavia, ammettendo la detraibilità delle somme che il lavoratore ha ricevuto dall’interpo¬sto fittizio e questo in virtù di una norma speciale: l’art. 27, comma 2, d.lgs. n 276/2003. L’A. si chiede se ad analoga conclusione, ovvero la detraibilità dell’aliunde perceptum, si possa giungere anche applicando i principi generali in mate-ria di obbligazioni; e, ancora, se possano essere detratti anche i compensi che il lavora-tore percepisce da un altro datore di lavoro diverso dall’appaltatore o dall’interponente fittizio. A tal fine, si prendono in consi¬derazione due norme del codice civile: l’art. 1180, che disciplina l’adempimento del terzo, e l’art. 2041, che disciplina l’arricchimento senza giusta causa.
Interposizione fittizia manodopera – cessione di ramo d’azienda illegittima – mora del creditore – natura retributiva dell’obbligazione del datore di lavoro – detraibilità del-l’aliunde perceptum – adempimento del terzo – arricchimento senza giusta causa.
Cataudella, M.c. (2019). Adempimento del terzo e ingiustificato arricchimento nella problematica dell'interposizione fittizia di manodopera e della cessione illegittima di ramo d'azienda. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, 3, 511-528.
Cataudella, Mc
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