L’esperienza dimostra che nella prestazione di servizi di investimento, e in modo particolare nella gestione patrimoniale, è normale che l'intermediario agisca in situazione di potenziale conflitto di interessi. La soluzione più drastica, se si vuole più ovvia, sarebbe quella di vietare all'intermediario di agire per conto del cliente in simili ipotesi. Nella legislazione e nella giurisprudenza teorica e pratica italiane degli anni ottanta si trovava più di una indicazione in tal senso. A partire dagli anni novanta, però, il legislatore italiano ha fatto una scelta di segno opposto: non più divieti, ma controlli e regole organizzative. Il legislatore si è allora spostato sullo scivoloso terreno dell'informazione preventiva, consentendo l'effettuazione di operazioni potenzialmente conflittuali previa informazione del cliente, seguita da una dichiarazione scritta di consenso. Tuttavia, sono subito emerse difficoltà quasi insormontabili. Il mercato finanziario infatti ha bisogno di rapidità ed è intollerante nei confronti di ''ingessature'' ed eccessi burocratici, quale la richiesta del consenso per ogni singola operazione in conflitto. Ma se la legge non chiede più di non agire in conflitto di interessi, deve però pretendere che i rischi di conflitto siano ridotti al minimo e, ove impossibile evitarli, che siano assicurate ai clienti trasparenza e un trattamento equo
Lener, R. (2007). Il conflitto di interessi nelle gestioni di patrimoni, individuali e collettive. BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, 60(4), 431-453.
Il conflitto di interessi nelle gestioni di patrimoni, individuali e collettive
LENER, RAFFAELE
2007-01-01
Abstract
L’esperienza dimostra che nella prestazione di servizi di investimento, e in modo particolare nella gestione patrimoniale, è normale che l'intermediario agisca in situazione di potenziale conflitto di interessi. La soluzione più drastica, se si vuole più ovvia, sarebbe quella di vietare all'intermediario di agire per conto del cliente in simili ipotesi. Nella legislazione e nella giurisprudenza teorica e pratica italiane degli anni ottanta si trovava più di una indicazione in tal senso. A partire dagli anni novanta, però, il legislatore italiano ha fatto una scelta di segno opposto: non più divieti, ma controlli e regole organizzative. Il legislatore si è allora spostato sullo scivoloso terreno dell'informazione preventiva, consentendo l'effettuazione di operazioni potenzialmente conflittuali previa informazione del cliente, seguita da una dichiarazione scritta di consenso. Tuttavia, sono subito emerse difficoltà quasi insormontabili. Il mercato finanziario infatti ha bisogno di rapidità ed è intollerante nei confronti di ''ingessature'' ed eccessi burocratici, quale la richiesta del consenso per ogni singola operazione in conflitto. Ma se la legge non chiede più di non agire in conflitto di interessi, deve però pretendere che i rischi di conflitto siano ridotti al minimo e, ove impossibile evitarli, che siano assicurate ai clienti trasparenza e un trattamento equoI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.