L’articolo affronta alcuni nodi problematici relativi alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia sanitaria, nel passaggio dal precedente assetto del riparto costituzionale delle funzioni a quello attuale, disegnato dalla l. cost. n. 3/2001. Dopo aver richiamato la prassi delle norme statali di dettaglio che, sotto la vigenza dell’art. 117 nella formulazione originaria, aveva riguardato anche la materia di competenza concorrente “assistenza sanitaria ed ospedaliera”, lo scritto valuta le novità derivanti dalla sostituzione di quest’ultima con la voce “tutela della salute”, sempre affidata alla potestà concorrente. In proposito, si evidenzia anzitutto come la più ampia formulazione utilizzata per individuare la materia non la metta al riparo da una serie di interferenze con altre “voci” di competenza statale che valgono a restringere l’ambito di intervento regionale. Inoltre, viene messo in luce come neppure il nuovo assetto competenziale si sottragga alla tendenza “invasiva” da parte dello Stato, non di rado portato a spingersi oltre la posizione dei soli principi fondamentali. Al riguardo, si sottolinea altresì l’atteggiamento ambiguo assunto dalla giurisprudenza costituzionale, la quale in alcune occasioni è sembrata propensa ad assicurare un maggior rigore nel rispetto della distinzione tra principio e dettaglio, mentre in altre ha invece avallato norme statali la cui riconducibilità alla categoria dei principi fondamentali si mostra assai dubbia.
Morana, D. (2010). Le norme statali di dettaglio in materia sanitaria tra vecchio e nuovo Titolo V: spunti dalla giurisprudenza costituzionale. RASSEGNA PARLAMENTARE, 52(3), 707-723.
Le norme statali di dettaglio in materia sanitaria tra vecchio e nuovo Titolo V: spunti dalla giurisprudenza costituzionale
MORANA, DONATELLA
2010-01-01
Abstract
L’articolo affronta alcuni nodi problematici relativi alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in materia sanitaria, nel passaggio dal precedente assetto del riparto costituzionale delle funzioni a quello attuale, disegnato dalla l. cost. n. 3/2001. Dopo aver richiamato la prassi delle norme statali di dettaglio che, sotto la vigenza dell’art. 117 nella formulazione originaria, aveva riguardato anche la materia di competenza concorrente “assistenza sanitaria ed ospedaliera”, lo scritto valuta le novità derivanti dalla sostituzione di quest’ultima con la voce “tutela della salute”, sempre affidata alla potestà concorrente. In proposito, si evidenzia anzitutto come la più ampia formulazione utilizzata per individuare la materia non la metta al riparo da una serie di interferenze con altre “voci” di competenza statale che valgono a restringere l’ambito di intervento regionale. Inoltre, viene messo in luce come neppure il nuovo assetto competenziale si sottragga alla tendenza “invasiva” da parte dello Stato, non di rado portato a spingersi oltre la posizione dei soli principi fondamentali. Al riguardo, si sottolinea altresì l’atteggiamento ambiguo assunto dalla giurisprudenza costituzionale, la quale in alcune occasioni è sembrata propensa ad assicurare un maggior rigore nel rispetto della distinzione tra principio e dettaglio, mentre in altre ha invece avallato norme statali la cui riconducibilità alla categoria dei principi fondamentali si mostra assai dubbia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.