La Corte regolatrice ha affermato in materia di accettazione dell’eredità da parte degli enti non lucrativi che il mancato compimento dell’inventario nei termini prescritti dalle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 485 e 487 c.c. non determina la perdita del diritto di accettare l’eredità bensì, più limitatamente, l’inefficacia della dichiarazione di accettazione beneficiata con la possibilità di procedere da parte della persona giuridica ad una nuova manifestazione negoziale di accettazione ex art. 473 c.c., fatti salvi gli effetti estintivi conseguenti, secondo le norme generali, alla prescrizione del diritto di accettare l’eredità ovvero al decorso del termine fissato a norma dell’art. 481 c.c. Al riguardo, l’Autore ha prospettato una differente soluzione sulla base delle indicazioni di una parte della dottrina più recente che ha razionalmente valorizzato la distinzione tra accettazione ed acquisto dell’eredità con la conseguenza che il divieto per gli enti di accettare l’eredità puramente e semplicemente rappresenta un fenomeno ben diverso da quello inerente la possibilità di acquistare ex lege l’eredità in virtù di altre norme generali presenti nel Codice civile quali gli artt. 485 e 487 c.c. le cui fattispecie prevedono l’eventuale acquisizione della qualifica di erede puro e semplice in capo al chiamato all’eredità
Sangermano, F. (2019). Enti non lucrativi ed accettazione con beneficio d’inventario ex art. 473 c.c.: un’occasione mancata per rimeditare principi e regole dell’accettazione e dell’acquisto di eredità. IL CORRIERE GIURIDICO(11), 1311-1321.
Enti non lucrativi ed accettazione con beneficio d’inventario ex art. 473 c.c.: un’occasione mancata per rimeditare principi e regole dell’accettazione e dell’acquisto di eredità
Sangermano, F
2019-01-01
Abstract
La Corte regolatrice ha affermato in materia di accettazione dell’eredità da parte degli enti non lucrativi che il mancato compimento dell’inventario nei termini prescritti dalle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 485 e 487 c.c. non determina la perdita del diritto di accettare l’eredità bensì, più limitatamente, l’inefficacia della dichiarazione di accettazione beneficiata con la possibilità di procedere da parte della persona giuridica ad una nuova manifestazione negoziale di accettazione ex art. 473 c.c., fatti salvi gli effetti estintivi conseguenti, secondo le norme generali, alla prescrizione del diritto di accettare l’eredità ovvero al decorso del termine fissato a norma dell’art. 481 c.c. Al riguardo, l’Autore ha prospettato una differente soluzione sulla base delle indicazioni di una parte della dottrina più recente che ha razionalmente valorizzato la distinzione tra accettazione ed acquisto dell’eredità con la conseguenza che il divieto per gli enti di accettare l’eredità puramente e semplicemente rappresenta un fenomeno ben diverso da quello inerente la possibilità di acquistare ex lege l’eredità in virtù di altre norme generali presenti nel Codice civile quali gli artt. 485 e 487 c.c. le cui fattispecie prevedono l’eventuale acquisizione della qualifica di erede puro e semplice in capo al chiamato all’ereditàFile | Dimensione | Formato | |
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