La Corte di cassazione parrebbe modificare il suo precedente orientamento sulla forma del consenso ai trattamenti sanitari. La Corte sembra reputare indispensabile la forma scritta per il consenso, valendosi dell’argumentum a fortiori e muovendo dall’insufficienza di un modulo genericamente sottoscritto; caso in cui sarebbe a maggior ragione assorbito il consenso orale. L’Autore analizza criticamente tale orientamento: altro è dire che un modulo generico non basta a raggiungere lo scopo; altro è dire che solo un atto scritto può raggiungere lo scopo. La forma è mezzo, la libera e consapevole determinazione del paziente è fine. Se l’atto deve essere posto in essere in una determinata forma, questa non ammette equipollenti. Se l’atto è strumentale a un determinato fine, occorre verificare se tale scopo sia stato raggiunto. La Corte di cassazione parrebbe anche mutare il suo precedente orientamento sulla lesione del diritto all’autodeterminazione. Come affermato nella decisione cassata e nella sentenza di merito in epigrafe, chi lamenta una lesione di tale diritto deve allegare e provare (anche per presunzioni) che, ove correttamente informato, non avrebbe dato il suo consenso al trattamento. Tale regola appare meritevole di essere riconfermata: dalla lesione del diritto all’autodeterminazione deriva un danno risarcibile solo nel caso in cui il paziente avrebbe diversamente scelto. Senza tale diversa scelta non può applicarsi l’effetto (costituzione dell'obbligo risarcitorio).
Farace, D. (2016). Due revirements della Cassazione sul consenso ai trattamenti sanitari?. DANNO E RESPONSABILITÀ(4/2016), 387-393.
Due revirements della Cassazione sul consenso ai trattamenti sanitari?
FARACE D
2016-01-01
Abstract
La Corte di cassazione parrebbe modificare il suo precedente orientamento sulla forma del consenso ai trattamenti sanitari. La Corte sembra reputare indispensabile la forma scritta per il consenso, valendosi dell’argumentum a fortiori e muovendo dall’insufficienza di un modulo genericamente sottoscritto; caso in cui sarebbe a maggior ragione assorbito il consenso orale. L’Autore analizza criticamente tale orientamento: altro è dire che un modulo generico non basta a raggiungere lo scopo; altro è dire che solo un atto scritto può raggiungere lo scopo. La forma è mezzo, la libera e consapevole determinazione del paziente è fine. Se l’atto deve essere posto in essere in una determinata forma, questa non ammette equipollenti. Se l’atto è strumentale a un determinato fine, occorre verificare se tale scopo sia stato raggiunto. La Corte di cassazione parrebbe anche mutare il suo precedente orientamento sulla lesione del diritto all’autodeterminazione. Come affermato nella decisione cassata e nella sentenza di merito in epigrafe, chi lamenta una lesione di tale diritto deve allegare e provare (anche per presunzioni) che, ove correttamente informato, non avrebbe dato il suo consenso al trattamento. Tale regola appare meritevole di essere riconfermata: dalla lesione del diritto all’autodeterminazione deriva un danno risarcibile solo nel caso in cui il paziente avrebbe diversamente scelto. Senza tale diversa scelta non può applicarsi l’effetto (costituzione dell'obbligo risarcitorio).File | Dimensione | Formato | |
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