Il saggio analizza alcune tendenze del diritto nella post-modernità, ben espresse dalla metafora del diritto liquido, in quanto evidenzia la provvisorietà delle sue preposizioni, sempre suscettibili di mutare, con ritmi di cambiamento mai conosciuti prima d’ora. Una delle manifestazioni più significative di questa liquidità viene vista nel ruolo sempre più creativo della giurisprudenza, con i conseguenti rischi di incertezza del diritto. Vengono poi esaminati due casi emblematici di diritto liquido nell’ambito del diritto del lavoro, entrambi riguardanti il regime sanzionatorio del licenziamento ingiustificato. Il primo concerne la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/18 che ha amputato l’art. 3, co. 1, d. lgs. n. 23/15 del meccanismo delle tutele crescenti, lasciando in vita una norma monca, senza criteri definiti chiaramente per legge, ma rinviando totalmente alla discrezionalità del giudice per la determinazione dell’indennità per il licenziamento illegittimo da un minimo di sei a un massimo di trentasei mensilità. L’altro esempio di diritto liquido è stato visto nelle sentenze della Cassazione che ha interpretato la previsione dell’art. 18, comma 7 l. n. 300/70, secondo cui il giudice “può” disporre la reintegra, come se vi fosse scritto che “deve” disporre la reintegra, ignorando totalmente il senso fatto palese dal significato delle parole. Si è infine criticato l’uso eccessivo dell’interpretazione costituzionalmente orientata, quale tecnica per ricavare dalla norma prescrizioni gradite all’interprete ma contrarie al tenore letterale della disposizione.
Pisani, C. (2019). Il regime sanzionatorio del licenziamento alla deriva del diritto liquido. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, 3, 353-374.
Il regime sanzionatorio del licenziamento alla deriva del diritto liquido
Pisani, C
2019-11-01
Abstract
Il saggio analizza alcune tendenze del diritto nella post-modernità, ben espresse dalla metafora del diritto liquido, in quanto evidenzia la provvisorietà delle sue preposizioni, sempre suscettibili di mutare, con ritmi di cambiamento mai conosciuti prima d’ora. Una delle manifestazioni più significative di questa liquidità viene vista nel ruolo sempre più creativo della giurisprudenza, con i conseguenti rischi di incertezza del diritto. Vengono poi esaminati due casi emblematici di diritto liquido nell’ambito del diritto del lavoro, entrambi riguardanti il regime sanzionatorio del licenziamento ingiustificato. Il primo concerne la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/18 che ha amputato l’art. 3, co. 1, d. lgs. n. 23/15 del meccanismo delle tutele crescenti, lasciando in vita una norma monca, senza criteri definiti chiaramente per legge, ma rinviando totalmente alla discrezionalità del giudice per la determinazione dell’indennità per il licenziamento illegittimo da un minimo di sei a un massimo di trentasei mensilità. L’altro esempio di diritto liquido è stato visto nelle sentenze della Cassazione che ha interpretato la previsione dell’art. 18, comma 7 l. n. 300/70, secondo cui il giudice “può” disporre la reintegra, come se vi fosse scritto che “deve” disporre la reintegra, ignorando totalmente il senso fatto palese dal significato delle parole. Si è infine criticato l’uso eccessivo dell’interpretazione costituzionalmente orientata, quale tecnica per ricavare dalla norma prescrizioni gradite all’interprete ma contrarie al tenore letterale della disposizione.File | Dimensione | Formato | |
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