L’indagine muove dal carattere della transitorietà della comunione ereditaria. Il concetto di quota è essenziale quale espediente tecnico per consentire che più soggetti siano titolari del diritto di proprietà sul medesimo bene. La quota indica la misura dei vantaggi e degli oneri in capo ai partecipanti alla comunione. L’uso della cosa comune può avvenire attraverso il godimento diretto o indiretto da parte del partecipante alla comunione. Si distingue tra uso e godimento (nel senso di attribuzione dei vantaggi), contemperando la possibilità che tutti i coeredi utilizzino contemporaneamente la cosa. In considerazione della destinazione del bene, la riflessione attraversa i limiti del godimento del bene medesimo, delineando i confini del diritto di ciascun coerede. L’indagine si snoda poi intorno al divieto di porre in essere atti illegittimi, contrari alla funzione attuale della cosa, nel contemperamento del potere di ciascuno di apportare trasformazioni per il migliore godimento del bene, concentrando l'attenzione sul concetto di “necessità”. Sotto il profilo della gestione, si esamina il diritto di amministrare la res communis attraverso le deliberazioni, adottate secondo il criterio della maggioranza, nonché l’obbligo di contribuire alle spese di gestione, tra essi correlati e commisurati al criterio della quota. Dal patto di indivisione - che reca un'obbligazione propter rem - si passa poi a considerare i casi di impedimento della divisione previsti dalla legge, con i relativi problemi di non facile soluzione.

Barela, M. (2009). Godimento e amministrazione dei beni ereditari. In G. Bonilini (a cura di), Trattato di diritto delle successioni e donazioni (pp. 49-69). Milano : Giuffrè.

Godimento e amministrazione dei beni ereditari

Barela, M
2009-01-01

Abstract

L’indagine muove dal carattere della transitorietà della comunione ereditaria. Il concetto di quota è essenziale quale espediente tecnico per consentire che più soggetti siano titolari del diritto di proprietà sul medesimo bene. La quota indica la misura dei vantaggi e degli oneri in capo ai partecipanti alla comunione. L’uso della cosa comune può avvenire attraverso il godimento diretto o indiretto da parte del partecipante alla comunione. Si distingue tra uso e godimento (nel senso di attribuzione dei vantaggi), contemperando la possibilità che tutti i coeredi utilizzino contemporaneamente la cosa. In considerazione della destinazione del bene, la riflessione attraversa i limiti del godimento del bene medesimo, delineando i confini del diritto di ciascun coerede. L’indagine si snoda poi intorno al divieto di porre in essere atti illegittimi, contrari alla funzione attuale della cosa, nel contemperamento del potere di ciascuno di apportare trasformazioni per il migliore godimento del bene, concentrando l'attenzione sul concetto di “necessità”. Sotto il profilo della gestione, si esamina il diritto di amministrare la res communis attraverso le deliberazioni, adottate secondo il criterio della maggioranza, nonché l’obbligo di contribuire alle spese di gestione, tra essi correlati e commisurati al criterio della quota. Dal patto di indivisione - che reca un'obbligazione propter rem - si passa poi a considerare i casi di impedimento della divisione previsti dalla legge, con i relativi problemi di non facile soluzione.
2009
Settore IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Italian
Rilevanza nazionale
Capitolo o saggio
Barela, M. (2009). Godimento e amministrazione dei beni ereditari. In G. Bonilini (a cura di), Trattato di diritto delle successioni e donazioni (pp. 49-69). Milano : Giuffrè.
Barela, M
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