Lo scritto invita a riflettere sulla lentezza dell’accordo rispetto alla velocità dello scambio, richiamando alla memoria il “contratto automatico” di Antonio Cicu: dallo iactus pecuniae al “cliccare” sulla tastiera di un computer. Nella prospettiva della crisi del contratto, l’intento negoziale sembra modularsi oggi in ‘consenso’, ‘assenso’, ‘adesione’, ‘scelta di compiere o meno un atto giuridico’, ‘scelta di tenere o meno un dato comportamento’, recando con sé in ogni caso irreversibili effetti giuridici. Mentre la parola ‘consenso’ evidenzia la “formazione della singola volontà che confluisce poi nell’accordo”, la parola ‘assenso’ non risulta idonea a disporre autonomamente per l'avvenire, assomigliando ad un aderire piuttosto che ad un conformare. Ci si chiede, allora, se, nell’ambito delle fonti delle obbligazioni, si possa ipotizzare la collocazione dell’atto di consumo (costruito sull’assenso e non sul consenso nel senso sopra indicato) a metà del percorso che muove dal fatto illecito fino al contratto, popolato di varie figure che chiedono di essere individuate, ciascuna nei suoi peculiari caratteri, riscoprendo la figura del quasi-contratto, che potrebbe tornare utile anche per attribuire una collocazione ai cc.dd. rapporti contrattuali di fatto.
Barela, M. (2018). Accordo, consenso e assenso (brevi note nella prospettiva della crisi del contratto). RIVISTA DI DIRITTO PRIVATO(2), 225-237.
Accordo, consenso e assenso (brevi note nella prospettiva della crisi del contratto)
Barela, M
2018-01-01
Abstract
Lo scritto invita a riflettere sulla lentezza dell’accordo rispetto alla velocità dello scambio, richiamando alla memoria il “contratto automatico” di Antonio Cicu: dallo iactus pecuniae al “cliccare” sulla tastiera di un computer. Nella prospettiva della crisi del contratto, l’intento negoziale sembra modularsi oggi in ‘consenso’, ‘assenso’, ‘adesione’, ‘scelta di compiere o meno un atto giuridico’, ‘scelta di tenere o meno un dato comportamento’, recando con sé in ogni caso irreversibili effetti giuridici. Mentre la parola ‘consenso’ evidenzia la “formazione della singola volontà che confluisce poi nell’accordo”, la parola ‘assenso’ non risulta idonea a disporre autonomamente per l'avvenire, assomigliando ad un aderire piuttosto che ad un conformare. Ci si chiede, allora, se, nell’ambito delle fonti delle obbligazioni, si possa ipotizzare la collocazione dell’atto di consumo (costruito sull’assenso e non sul consenso nel senso sopra indicato) a metà del percorso che muove dal fatto illecito fino al contratto, popolato di varie figure che chiedono di essere individuate, ciascuna nei suoi peculiari caratteri, riscoprendo la figura del quasi-contratto, che potrebbe tornare utile anche per attribuire una collocazione ai cc.dd. rapporti contrattuali di fatto.File | Dimensione | Formato | |
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