Rientra nella nozione di appalto pubblico l’attribuzione ad un operatore economico di un finanziamento da parte di un’autorità pubblica, interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente a più amministrazioni, anche se queste ultime siano esentate dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell’operatore stesso, ad eccezione del versamento di un importo forfetario per spese di trasporto. Tali contratti devono considerarsi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 1, par. 2, lett. a) della dir. 2004/18/CE, ora art. 2, par. 1, n. 5) della dir. 2014/24/UE. L’art. 1, par. 2, lett. a), e l’art. 2 della dir. 2004/18/CE, ora rispettivamente art. 2, par. 1, n. 5) e art. 18 della dir. 2014/24/UE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale, equiparando gli ospedali privati «classificati» a quelli pubblici, attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell’Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti.
Balducci, F. (2018). Gli ospedali ecclesiastici, essendo enti privati, non possono ottenere direttamente l’affidamento di appalti pubblici [Banca dati].
Gli ospedali ecclesiastici, essendo enti privati, non possono ottenere direttamente l’affidamento di appalti pubblici
Balducci, F
2018-11-01
Abstract
Rientra nella nozione di appalto pubblico l’attribuzione ad un operatore economico di un finanziamento da parte di un’autorità pubblica, interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente a più amministrazioni, anche se queste ultime siano esentate dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell’operatore stesso, ad eccezione del versamento di un importo forfetario per spese di trasporto. Tali contratti devono considerarsi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 1, par. 2, lett. a) della dir. 2004/18/CE, ora art. 2, par. 1, n. 5) della dir. 2014/24/UE. L’art. 1, par. 2, lett. a), e l’art. 2 della dir. 2004/18/CE, ora rispettivamente art. 2, par. 1, n. 5) e art. 18 della dir. 2014/24/UE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale, equiparando gli ospedali privati «classificati» a quelli pubblici, attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell’Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti.File | Dimensione | Formato | |
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