Le contraddizioni che accompagnano il nuovo art. 590-sexies c.p. hanno ben presto reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite, al fine di ricondurre a sintesi le diverse istanze emerse in un acceso contrasto interpretativo. Ne è derivata una soluzione compromissoria, incentrata sulla reintroduzione della distinzione tra colpa lieve e colpa grave, che comporta però una sostanziale riscrittura dell’enunciato normativo, con conseguente violazione della funzione garantista dei canoni della stretta legalità. Al riguardo pare possibile giungere ad una interpretazione della fattispecie compatibile con il dato testuale e con l’assetto costituzionale mediante un uso ponderato dei suoi presupposti applicativi, con particolare riguardo ai requisiti dell’osservanza e dell’adeguatezza. Le perplessità riguardano semmai l’effettivo ambito operativo della norma, la cui portata residuale può essere compensata coniugando le garanzie sottese all’imputazione colposa con il sistema di accreditamento delle linee guida e con le altre disposizioni che caratterizzano la legge “Gelli-Bianco”, da cui si evince lo sforzo profuso per sostituire l’invalsa tendenza alla punizione del singolo con il più ampio paradigma della prevenzione e corretta gestione del rischio clinico.
Roiati, A. (2018). Il compromesso interpretativo praeter legem delle Sezioni Unite in soccorso del nuovo art. 590-sexies c.p. ARCHIVIO PENALE.
Il compromesso interpretativo praeter legem delle Sezioni Unite in soccorso del nuovo art. 590-sexies c.p.
Roiati, A
2018-01-01
Abstract
Le contraddizioni che accompagnano il nuovo art. 590-sexies c.p. hanno ben presto reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite, al fine di ricondurre a sintesi le diverse istanze emerse in un acceso contrasto interpretativo. Ne è derivata una soluzione compromissoria, incentrata sulla reintroduzione della distinzione tra colpa lieve e colpa grave, che comporta però una sostanziale riscrittura dell’enunciato normativo, con conseguente violazione della funzione garantista dei canoni della stretta legalità. Al riguardo pare possibile giungere ad una interpretazione della fattispecie compatibile con il dato testuale e con l’assetto costituzionale mediante un uso ponderato dei suoi presupposti applicativi, con particolare riguardo ai requisiti dell’osservanza e dell’adeguatezza. Le perplessità riguardano semmai l’effettivo ambito operativo della norma, la cui portata residuale può essere compensata coniugando le garanzie sottese all’imputazione colposa con il sistema di accreditamento delle linee guida e con le altre disposizioni che caratterizzano la legge “Gelli-Bianco”, da cui si evince lo sforzo profuso per sostituire l’invalsa tendenza alla punizione del singolo con il più ampio paradigma della prevenzione e corretta gestione del rischio clinico.File | Dimensione | Formato | |
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