L’articolo costituisce una nota di commento alla pronuncia della Cassazione del 13 maggio 2005 in tema di assegni non trasferibili. Esso affronta la controversa e risalente questione della liberatorietà per la banca del pagamento effettuato a persona diversa dal prenditore, di cui al secondo comma dell’art. 43 legge assegni (r.d. n. 1736/1933). In primo luogo, vengono illustrati gli opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo orientamento, la banca si libera se paga un assegno non trasferibile a favore di un soggetto apparentemente legittimato a riceverlo (anche se non titolare del diritto), purché abbia proceduto ad una sua diligente identificazione. Secondo una diversa tesi, invece, il pagamento di assegno non trasferibile effettuato all’apparente legittimato non è liberatorio, a prescindere dall’assenza di colpa o dolo da parte della banca nell’erronea identificazione del prenditore. Dopo aver esaminato gli argomenti dottrinali a favore e contro le tesi in discorso, il lavoro si sofferma sulle finalità della clausola di intrasferibilità e sulla natura della norma di cui all’art. 43 legge assegni. A tale ultimo riguardo, ci si chiede se la norma in esame costituisca una previsione speciale rispetto alla normativa generale regolante il pagamento dei titoli di credito cosiddetti a legittimazione variabile e rispetto all’art. 1189 cod. civ., riguardante il pagamento al creditore apparente.

Accettella, F. (2006). Pagamento di assegno non trasferibile a persona qualificatasi come rappresentante del prenditore. BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, 59(6), 686-698.

Pagamento di assegno non trasferibile a persona qualificatasi come rappresentante del prenditore

ACCETTELLA, FRANCESCO
2006-01-01

Abstract

L’articolo costituisce una nota di commento alla pronuncia della Cassazione del 13 maggio 2005 in tema di assegni non trasferibili. Esso affronta la controversa e risalente questione della liberatorietà per la banca del pagamento effettuato a persona diversa dal prenditore, di cui al secondo comma dell’art. 43 legge assegni (r.d. n. 1736/1933). In primo luogo, vengono illustrati gli opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo orientamento, la banca si libera se paga un assegno non trasferibile a favore di un soggetto apparentemente legittimato a riceverlo (anche se non titolare del diritto), purché abbia proceduto ad una sua diligente identificazione. Secondo una diversa tesi, invece, il pagamento di assegno non trasferibile effettuato all’apparente legittimato non è liberatorio, a prescindere dall’assenza di colpa o dolo da parte della banca nell’erronea identificazione del prenditore. Dopo aver esaminato gli argomenti dottrinali a favore e contro le tesi in discorso, il lavoro si sofferma sulle finalità della clausola di intrasferibilità e sulla natura della norma di cui all’art. 43 legge assegni. A tale ultimo riguardo, ci si chiede se la norma in esame costituisca una previsione speciale rispetto alla normativa generale regolante il pagamento dei titoli di credito cosiddetti a legittimazione variabile e rispetto all’art. 1189 cod. civ., riguardante il pagamento al creditore apparente.
2006
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Nessuno
Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
Italian
Nota a sentenza nella quale l'analisi viene sviluppata come in un articolo, al quale è quindi assimilabile (vedi ANVUR, FAQ sul relativo sito web).
Accettella, F. (2006). Pagamento di assegno non trasferibile a persona qualificatasi come rappresentante del prenditore. BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, 59(6), 686-698.
Accettella, F
Articolo su rivista
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/21325
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact