Lo scritto mira a ricostruire la disciplina dei c.d. beni estimati. Essa trova fondamento in un Editto di Maria Teresa Cybo del 1751, che ancora oggi produce effetti. Il bene estimato, a differenza dell’agro marmifero, è considerato alla stregua di proprietà privata e come tale non soggetto a concessione. Il bene estimato non apparterrebbe quindi al patrimonio indisponibile del Comune come il resto delle cave e tale differenza produce disparità anche a livello fiscale. La legge regionale toscana n. 35 del 2015 è intervenuta nella materia marmifera per rivederla nei suoi aspetti fondamentali, mettendo in discussione l’esistenza stessa dei beni estimati. Sulla questione si è però pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2016, che ha dichiarato incostituzionale la suddetta legge regionale per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera l) Cost. (ordinamento civile). Ora l’eventuale intervento è rimesso al legislatore statale, con la necessità di un’attenta ponderazione degli interessi coinvolti.
Cecili, M. (2018). Inquadramento storico-normativo dei c.d. beni estimati (dal 1751 al centro delle polemiche). RIVISTA GIURIDICA DELL'EDILIZIA, 61(4), 255.
Inquadramento storico-normativo dei c.d. beni estimati (dal 1751 al centro delle polemiche)
Cecili, M
2018-11-01
Abstract
Lo scritto mira a ricostruire la disciplina dei c.d. beni estimati. Essa trova fondamento in un Editto di Maria Teresa Cybo del 1751, che ancora oggi produce effetti. Il bene estimato, a differenza dell’agro marmifero, è considerato alla stregua di proprietà privata e come tale non soggetto a concessione. Il bene estimato non apparterrebbe quindi al patrimonio indisponibile del Comune come il resto delle cave e tale differenza produce disparità anche a livello fiscale. La legge regionale toscana n. 35 del 2015 è intervenuta nella materia marmifera per rivederla nei suoi aspetti fondamentali, mettendo in discussione l’esistenza stessa dei beni estimati. Sulla questione si è però pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2016, che ha dichiarato incostituzionale la suddetta legge regionale per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera l) Cost. (ordinamento civile). Ora l’eventuale intervento è rimesso al legislatore statale, con la necessità di un’attenta ponderazione degli interessi coinvolti.File | Dimensione | Formato | |
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