Article 19 of Italian Constitution guarantees freedom of religion in its traditional aspects, i.e. freedom of confessing and disseminating one’s faith and of following the worship. However, before considering every single right recognized by article 19 of Italian Constitution, it’s necessary to ask oneself what is meant by “religion” and in particular whether atheism can be accounted in the religion nomen iuris or not and if, missing any other law that sanctions it, atheism happens to be automatically regulated by the law about the freedom of religion in a determined juridical system. Once asked if “morality”, only restriction expressly set by the Italian Constitution, refers exclusively to rites performing or applies both to faith profession and dissemination, it’s highlighted the different sphere of action compared to the analogous restriction belonging to article 21 of the Italian Constitution about the freedom of opinion. Another issue here debated is whether the freedom of religion has to be subjected to public order limitations. Eventually, it’s analysed the institution of conscientious objection with special regard to military service, abortion, wording of the oath in trials and animal testing.

L’art. 19 Cost. garantisce la libertà di religione negli aspetti che essa ha tradizionalmente assunto, cioè come libertà di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto. Ma prima di esaminare le singole facoltà riconosciute dall’articolo 19 Cost., occorre chiedersi anzitutto che cosa si intenda per religione, e, in particolare, da domandarsi se l’ateismo possa o meno essere ricompreso nel nomen iuris della religione e se, anche in mancanza di qualunque norma espressa legislativa che lo sancisca, ricada automaticamente nella sua regolamentazione giuridica sotto la disciplina normativa dettata per assicurare e tutelare la libertà religiosa in un determinato ordinamento giuridico. Dopo essersi posto l’interrogativo se il «buon costume», unico limite esplicitamente previsto nella Costituzione italiana, si riferisca esclusivamente alla sola celebrazione di riti oppure operi anche nei confronti della professione della fede e della propaganda, se ne evidenzia la differente sfera di operatività, rispetto all’omologo limite contenuto nell’art. 21 Cost. per le manifestazioni di pensiero. Altro punto discusso è se le espressioni della libertà religiosa soggiacciano al limite dell’ordine pubblico. Viene, da ultimo, analizzata la figura dell’obiezione di coscienza con particolare riguardo a quella relativa al servizio militare, all’interruzione della gravidanza, alla formula del giuramento nel processo ed, infine, quella relativa alla sperimentazione animale.

(2004). La libertà di religione nel disegno della Costituzione italiana.

La libertà di religione nel disegno della Costituzione italiana

GIMELLI, NADIA
2004-01-01

Abstract

Article 19 of Italian Constitution guarantees freedom of religion in its traditional aspects, i.e. freedom of confessing and disseminating one’s faith and of following the worship. However, before considering every single right recognized by article 19 of Italian Constitution, it’s necessary to ask oneself what is meant by “religion” and in particular whether atheism can be accounted in the religion nomen iuris or not and if, missing any other law that sanctions it, atheism happens to be automatically regulated by the law about the freedom of religion in a determined juridical system. Once asked if “morality”, only restriction expressly set by the Italian Constitution, refers exclusively to rites performing or applies both to faith profession and dissemination, it’s highlighted the different sphere of action compared to the analogous restriction belonging to article 21 of the Italian Constitution about the freedom of opinion. Another issue here debated is whether the freedom of religion has to be subjected to public order limitations. Eventually, it’s analysed the institution of conscientious objection with special regard to military service, abortion, wording of the oath in trials and animal testing.
2004
2004/2005
Diritto pubblico
18.
L’art. 19 Cost. garantisce la libertà di religione negli aspetti che essa ha tradizionalmente assunto, cioè come libertà di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto. Ma prima di esaminare le singole facoltà riconosciute dall’articolo 19 Cost., occorre chiedersi anzitutto che cosa si intenda per religione, e, in particolare, da domandarsi se l’ateismo possa o meno essere ricompreso nel nomen iuris della religione e se, anche in mancanza di qualunque norma espressa legislativa che lo sancisca, ricada automaticamente nella sua regolamentazione giuridica sotto la disciplina normativa dettata per assicurare e tutelare la libertà religiosa in un determinato ordinamento giuridico. Dopo essersi posto l’interrogativo se il «buon costume», unico limite esplicitamente previsto nella Costituzione italiana, si riferisca esclusivamente alla sola celebrazione di riti oppure operi anche nei confronti della professione della fede e della propaganda, se ne evidenzia la differente sfera di operatività, rispetto all’omologo limite contenuto nell’art. 21 Cost. per le manifestazioni di pensiero. Altro punto discusso è se le espressioni della libertà religiosa soggiacciano al limite dell’ordine pubblico. Viene, da ultimo, analizzata la figura dell’obiezione di coscienza con particolare riguardo a quella relativa al servizio militare, all’interruzione della gravidanza, alla formula del giuramento nel processo ed, infine, quella relativa alla sperimentazione animale.
libertà di religione; art.19 Cost.; tolleranza religiosa; libertà di coscienza; ateismo; obiezione di coscienza; aborto; servizio militare; proselitismo religioso
Settore IUS/11 - DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO
Italian
Tesi di dottorato
(2004). La libertà di religione nel disegno della Costituzione italiana.
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