La garanzia per evizione è la garanzia con la quale il venditore garantisce il compratore circa il fatto che il bene oggetto della compravendita non sia gravato da diritti di terzi tali da pregiudicarne l’acquisto. All’art. 1476 del Codice civile italiano del 1942, l’obbligo per il venditore di garantire il compratore dall’evizione è disposto unitamente all’obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa. In questo modo il legislatore ha voluto delineare una garanzia unitaria in favore del compratore; tale scelta è sostenuta anche dalla dottrina. Allo stesso modo anche in Cina la garanzia per evizione viene considerata unitamente alla garanzia per i vizi della cosa. In questa tesi verranno analizzate le diverse interpretazioni della dottrina sulla garanzia per evizione. In particolar modo, parte degli studiosi vede nella responsabilità derivante dalla garanzia per evizione la responsabilità per inadempimento contrattuale, altri si concentrano maggiormente sul fatto che questa garanzia possa rientrare o meno fra gli obblighi che gravano direttamente sul venditore a seguito della conclusione del contratto. Queste discussioni dottrinarie non sono prive di rilievo. La dottrina ha infatti tentato di risolvere i problemi riguardanti le obbligazioni a carico del venditore rielaborando le diverse teorie sulle obbligazioni nel contratto di compravendita; in questo modo si è cercato di armonizzare l’ordinamento interno ed allo stesso tempo di costruire un sistema terminologico uniforme. Considerare la garanzia per evizione solamente in relazione alla responsabilità gravante sul venditore in caso di evizione del bene sarebbe riduttivo. Per questo motivo la dottrina sottolinea come la garanzia per evizione contenga anche l’indicazione dell’obbligo assunto dal venditore di rimediare all’eventuale irregolarità dell’effetto traslativo della compravendita. Può quindi affermarsi che soltanto partendo dall’effetto traslativo previsto nei diversi schemi di vendita si può capire la natura giuridica della garanzia in esame ed il suo funzionamento. Non si può dunque parlare della garanzia per evizione se non parlando della compravendita. Si analizzerà quindi l’istituto della garanzia per evizione proprio nell’ambito della compravendita. Come sostenuto da Guida, “la corretta perimetrazione delle obbligazioni del venditore, ha costituito e continua a costituire terreno di forte dibattito non solo all’interno della dottrina civilistica attuale, ma anche della stessa romanistica”. Il negozio di compravendita comporta sempre lo scambio di un bene contro una somma del denaro. Si può quindi affermare che la vendita produce due effetti principali: 1) il compratore acquista la proprietà del bene, ha quindi il potere di godere e disporre del bene in modo pieno; 2) il venditore acquista il prezzo della cosa, il suo valore economico. Partendo dal presupposto che il diritto romano è alla base dell’ordinamento giuridico di tutti i paesi che rientrano nei sistemi di civil law, si prenderanno le mosse dal diritto romano. Nell’età romana, gli schemi della vendita passano dalla mancipatio e dalla traditio alla emptio venditio. In ogni caso, malgrado con il passare del tempo ne sia mutata la forma, la vendita ha sempre avuto uno stretto legame con il trasferimento del diritto di proprietà. La garanzia per evizione è stata introdotta proprio per porre rimedio all’eventuale irregolarità che coinvolge l’effetto traslativo della vendita. Per capire bene la natura giuridica ed il funzionamento della garanzia per evizione è necessario studiarne l’evoluzione nel diritto romano. Solamente così si potrà comprendere meglio l’adattamento della garanzia in questione al progressivo mutamento dell’effetto traslativo della vendita, fino a considerarla come un elemento naturale del contratto di compravendita. A questa configurazione della garanzia per evizione si è sicuramente arrivati grazie alle indagini condotte dalla romanistica. Anche per la disciplina della garanzia per evizione prevista nel vigente codice civile italiano è stato necessario prendere in esame il diritto romano. Per quanto riguarda il diritto cinese si può dire che, solamente attraverso uno studio approfondito di questo istituto giuridico nel diritto romano, è possibile integrare quanto prescritto dai pochi articoli che nelle Leggi cinesi disciplinano la garanza per evizione, recepita dal diritto romano in modo indiretto.

Han, H. (2014). La garanzia per evizione nella tradizione civilistica [10.58015/han-han_phd2014].

La garanzia per evizione nella tradizione civilistica

HAN, HAN
2014-01-01

Abstract

La garanzia per evizione è la garanzia con la quale il venditore garantisce il compratore circa il fatto che il bene oggetto della compravendita non sia gravato da diritti di terzi tali da pregiudicarne l’acquisto. All’art. 1476 del Codice civile italiano del 1942, l’obbligo per il venditore di garantire il compratore dall’evizione è disposto unitamente all’obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa. In questo modo il legislatore ha voluto delineare una garanzia unitaria in favore del compratore; tale scelta è sostenuta anche dalla dottrina. Allo stesso modo anche in Cina la garanzia per evizione viene considerata unitamente alla garanzia per i vizi della cosa. In questa tesi verranno analizzate le diverse interpretazioni della dottrina sulla garanzia per evizione. In particolar modo, parte degli studiosi vede nella responsabilità derivante dalla garanzia per evizione la responsabilità per inadempimento contrattuale, altri si concentrano maggiormente sul fatto che questa garanzia possa rientrare o meno fra gli obblighi che gravano direttamente sul venditore a seguito della conclusione del contratto. Queste discussioni dottrinarie non sono prive di rilievo. La dottrina ha infatti tentato di risolvere i problemi riguardanti le obbligazioni a carico del venditore rielaborando le diverse teorie sulle obbligazioni nel contratto di compravendita; in questo modo si è cercato di armonizzare l’ordinamento interno ed allo stesso tempo di costruire un sistema terminologico uniforme. Considerare la garanzia per evizione solamente in relazione alla responsabilità gravante sul venditore in caso di evizione del bene sarebbe riduttivo. Per questo motivo la dottrina sottolinea come la garanzia per evizione contenga anche l’indicazione dell’obbligo assunto dal venditore di rimediare all’eventuale irregolarità dell’effetto traslativo della compravendita. Può quindi affermarsi che soltanto partendo dall’effetto traslativo previsto nei diversi schemi di vendita si può capire la natura giuridica della garanzia in esame ed il suo funzionamento. Non si può dunque parlare della garanzia per evizione se non parlando della compravendita. Si analizzerà quindi l’istituto della garanzia per evizione proprio nell’ambito della compravendita. Come sostenuto da Guida, “la corretta perimetrazione delle obbligazioni del venditore, ha costituito e continua a costituire terreno di forte dibattito non solo all’interno della dottrina civilistica attuale, ma anche della stessa romanistica”. Il negozio di compravendita comporta sempre lo scambio di un bene contro una somma del denaro. Si può quindi affermare che la vendita produce due effetti principali: 1) il compratore acquista la proprietà del bene, ha quindi il potere di godere e disporre del bene in modo pieno; 2) il venditore acquista il prezzo della cosa, il suo valore economico. Partendo dal presupposto che il diritto romano è alla base dell’ordinamento giuridico di tutti i paesi che rientrano nei sistemi di civil law, si prenderanno le mosse dal diritto romano. Nell’età romana, gli schemi della vendita passano dalla mancipatio e dalla traditio alla emptio venditio. In ogni caso, malgrado con il passare del tempo ne sia mutata la forma, la vendita ha sempre avuto uno stretto legame con il trasferimento del diritto di proprietà. La garanzia per evizione è stata introdotta proprio per porre rimedio all’eventuale irregolarità che coinvolge l’effetto traslativo della vendita. Per capire bene la natura giuridica ed il funzionamento della garanzia per evizione è necessario studiarne l’evoluzione nel diritto romano. Solamente così si potrà comprendere meglio l’adattamento della garanzia in questione al progressivo mutamento dell’effetto traslativo della vendita, fino a considerarla come un elemento naturale del contratto di compravendita. A questa configurazione della garanzia per evizione si è sicuramente arrivati grazie alle indagini condotte dalla romanistica. Anche per la disciplina della garanzia per evizione prevista nel vigente codice civile italiano è stato necessario prendere in esame il diritto romano. Per quanto riguarda il diritto cinese si può dire che, solamente attraverso uno studio approfondito di questo istituto giuridico nel diritto romano, è possibile integrare quanto prescritto dai pochi articoli che nelle Leggi cinesi disciplinano la garanza per evizione, recepita dal diritto romano in modo indiretto.
2014
2014/2015
Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione, sistema giuridico-romanistico
27.
diritto romano; diritto cinese; garanzia per evizione; tradizione giuristica civilista
Settore IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Settore GIUR-11/B - Diritto pubblico comparato
Italian
Tesi di dottorato
Han, H. (2014). La garanzia per evizione nella tradizione civilistica [10.58015/han-han_phd2014].
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