La Suprema Corte ha evidenziato ai fini dell’accertamento giuridicamente rilevante in via interpretativa della volontà del de cuius, l’esigenza che l’operazione ermeneutica debba prendere in considerazione anche la situazione in essere al momento della morte del testatore non limitandosi all’esegesi semplice delle parole utilizzate dall’autore del negozio mortis causa, ma anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, le sue esigenze e le sue aspirazioni, in modo da verificare se la formulazione letterale contenuta nel testamento possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 c.c. (nel caso di specie si trattava di una istituenda fondazione). La Corte regolatrice ha, quindi, preso posizione anche rispetto alla controversa questione della possibilità di ravvisare o meno una duplicità di atti giuridici nella fondazione (quello creativo dell’ente e quello finalizzato alla dotazione patrimoniale). Il Supremo Collegio ha optato per la configurazione unitaria dell'atto di fondazione e dell'atto di dotazione patrimoniale in favore dello stesso, con la conseguenza che l'atto pubblico costitutivo di fondazione, agli effetti dell'art. 14 c.c., non dà luogo ad un atto di donazione e perciò non rientra fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni
Sangermano, F. (2018). Rilevanza interpretativa della personalità del de cuius per l'individuazione della fondazione beneficiaria della disposizione testamentaria. Unicità ed inscindibilità causale dell'atto di dotazione nel negozio di fondazione. IL CORRIERE GIURIDICO(7), 942-954.
Rilevanza interpretativa della personalità del de cuius per l'individuazione della fondazione beneficiaria della disposizione testamentaria. Unicità ed inscindibilità causale dell'atto di dotazione nel negozio di fondazione
Sangermano, F
2018-01-01
Abstract
La Suprema Corte ha evidenziato ai fini dell’accertamento giuridicamente rilevante in via interpretativa della volontà del de cuius, l’esigenza che l’operazione ermeneutica debba prendere in considerazione anche la situazione in essere al momento della morte del testatore non limitandosi all’esegesi semplice delle parole utilizzate dall’autore del negozio mortis causa, ma anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, le sue esigenze e le sue aspirazioni, in modo da verificare se la formulazione letterale contenuta nel testamento possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 c.c. (nel caso di specie si trattava di una istituenda fondazione). La Corte regolatrice ha, quindi, preso posizione anche rispetto alla controversa questione della possibilità di ravvisare o meno una duplicità di atti giuridici nella fondazione (quello creativo dell’ente e quello finalizzato alla dotazione patrimoniale). Il Supremo Collegio ha optato per la configurazione unitaria dell'atto di fondazione e dell'atto di dotazione patrimoniale in favore dello stesso, con la conseguenza che l'atto pubblico costitutivo di fondazione, agli effetti dell'art. 14 c.c., non dà luogo ad un atto di donazione e perciò non rientra fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoniFile | Dimensione | Formato | |
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