La Suprema Corte ha rigorosamente ribadito la differenza concettuale ed applicativa della dispensa dalla collazione rispetto a quella dall'imputazione. In particolare, la Corte ha sottolineato come la dispensa dalla collazione e la volontà del donante di attribuire il donatum in conto di legittima costituiscano disposizioni assolutamente conciliabili tra loro. in questa prospettiva, nella liberalità cui acceda la clausola"in conto di legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile con dispensa dalla collazione", non ricorre un' ipotesi sufficiente ad esonerare il legittimario dall'imputazione della liberalità alla sua porzione legittima. La predetta donazione deve essere, quindi, ridotta seguendo il procedimento ordinario di riduzione previsto dall'art. 559 c.c., non applicandosi l'art. 558 c.c., comma 2, c.c. concernete le sole disposizioni testamentarie e non anche quelle donative, non essendo comunque suscettibile la dichiarazione ivi contemplata di essere apprezzata come dispensa dall'imputazione.

Sangermano, F. (2018). Riducibilità della donazione recante la clausola "in conto di legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile con dispensa dalla collazione". IL CORRIERE GIURIDICO, 4(4), 492-501.

Riducibilità della donazione recante la clausola "in conto di legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile con dispensa dalla collazione"

Sangermano, F
2018-04-01

Abstract

La Suprema Corte ha rigorosamente ribadito la differenza concettuale ed applicativa della dispensa dalla collazione rispetto a quella dall'imputazione. In particolare, la Corte ha sottolineato come la dispensa dalla collazione e la volontà del donante di attribuire il donatum in conto di legittima costituiscano disposizioni assolutamente conciliabili tra loro. in questa prospettiva, nella liberalità cui acceda la clausola"in conto di legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile con dispensa dalla collazione", non ricorre un' ipotesi sufficiente ad esonerare il legittimario dall'imputazione della liberalità alla sua porzione legittima. La predetta donazione deve essere, quindi, ridotta seguendo il procedimento ordinario di riduzione previsto dall'art. 559 c.c., non applicandosi l'art. 558 c.c., comma 2, c.c. concernete le sole disposizioni testamentarie e non anche quelle donative, non essendo comunque suscettibile la dichiarazione ivi contemplata di essere apprezzata come dispensa dall'imputazione.
apr-2018
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Italian
Sangermano, F. (2018). Riducibilità della donazione recante la clausola "in conto di legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile con dispensa dalla collazione". IL CORRIERE GIURIDICO, 4(4), 492-501.
Sangermano, F
Articolo su rivista
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Sangermano_giur_4_2018_Donazione in conto di legittima_collazione.pdf

solo utenti autorizzati

Tipologia: Versione Editoriale (PDF)
Licenza: Copyright dell'editore
Dimensione 9.5 MB
Formato Adobe PDF
9.5 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/200545
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact