La Suprema Corte ha rigorosamente ribadito la differenza concettuale ed applicativa della dispensa dalla collazione rispetto a quella dall'imputazione. In particolare, la Corte ha sottolineato come la dispensa dalla collazione e la volontà del donante di attribuire il donatum in conto di legittima costituiscano disposizioni assolutamente conciliabili tra loro. in questa prospettiva, nella liberalità cui acceda la clausola"in conto di legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile con dispensa dalla collazione", non ricorre un' ipotesi sufficiente ad esonerare il legittimario dall'imputazione della liberalità alla sua porzione legittima. La predetta donazione deve essere, quindi, ridotta seguendo il procedimento ordinario di riduzione previsto dall'art. 559 c.c., non applicandosi l'art. 558 c.c., comma 2, c.c. concernete le sole disposizioni testamentarie e non anche quelle donative, non essendo comunque suscettibile la dichiarazione ivi contemplata di essere apprezzata come dispensa dall'imputazione.
Sangermano, F. (2018). Riducibilità della donazione recante la clausola "in conto di legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile con dispensa dalla collazione". IL CORRIERE GIURIDICO, 4(4), 492-501.
Riducibilità della donazione recante la clausola "in conto di legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile con dispensa dalla collazione"
Sangermano, F
2018-04-01
Abstract
La Suprema Corte ha rigorosamente ribadito la differenza concettuale ed applicativa della dispensa dalla collazione rispetto a quella dall'imputazione. In particolare, la Corte ha sottolineato come la dispensa dalla collazione e la volontà del donante di attribuire il donatum in conto di legittima costituiscano disposizioni assolutamente conciliabili tra loro. in questa prospettiva, nella liberalità cui acceda la clausola"in conto di legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile con dispensa dalla collazione", non ricorre un' ipotesi sufficiente ad esonerare il legittimario dall'imputazione della liberalità alla sua porzione legittima. La predetta donazione deve essere, quindi, ridotta seguendo il procedimento ordinario di riduzione previsto dall'art. 559 c.c., non applicandosi l'art. 558 c.c., comma 2, c.c. concernete le sole disposizioni testamentarie e non anche quelle donative, non essendo comunque suscettibile la dichiarazione ivi contemplata di essere apprezzata come dispensa dall'imputazione.File | Dimensione | Formato | |
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