Il giudizio principale trae origine dal ricorso di due pensionati, già dipendenti di amministrazione provinciale, avverso provvedimenti con cui l’Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione ex Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti anche dell’amministrazione pubblica (cfr. art. 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modifiche in l. 27 dicembre 2011, n. 214), ridetermina in peius i trattamenti pensionistici, disponendo, altresì, il recupero delle maggiori somme erogate medio termine. La Corte costituzionale chiamata a verificare il contrasto delle disposizioni scrutinate con i principi di eguaglianza e il canone di ragionevolezza, pur ritenendo – sotto il profilo esaminato – inammissibile la questione al vaglio del giudizio di legittimità non nasconde l'esigenza di un «percorso di armonizzazione» tra i due ordinamenti pensionistici.
Cassar, S. (2018). Le esigenze di contemperamento ed i fragili equilibri del sistema: il monito della Consulta. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE, 575-588.
Le esigenze di contemperamento ed i fragili equilibri del sistema: il monito della Consulta.
CASSAR SABRINA
2018-06-01
Abstract
Il giudizio principale trae origine dal ricorso di due pensionati, già dipendenti di amministrazione provinciale, avverso provvedimenti con cui l’Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione ex Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti anche dell’amministrazione pubblica (cfr. art. 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito con modifiche in l. 27 dicembre 2011, n. 214), ridetermina in peius i trattamenti pensionistici, disponendo, altresì, il recupero delle maggiori somme erogate medio termine. La Corte costituzionale chiamata a verificare il contrasto delle disposizioni scrutinate con i principi di eguaglianza e il canone di ragionevolezza, pur ritenendo – sotto il profilo esaminato – inammissibile la questione al vaglio del giudizio di legittimità non nasconde l'esigenza di un «percorso di armonizzazione» tra i due ordinamenti pensionistici.File | Dimensione | Formato | |
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