La legge Gelli-Bianco individua la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e la sua rilevanza può essere apprezzata più in un’ottica di prevenzione e di Risk Management che in riferimento ai ristretti confini del diritto penale. In particolare il fronte della colpa professionale del sanitario, così come rimodulato dal nuovo art. 590-sexies c.p., risente dell’infelice formulazione della norma, ancora una volta strutturata sul contraddittorio binomio che accomuna condotta imperita e condotta osservante ed appropriata. Anche a voler circoscrivere la portata applicativa della nuova fattispecie al quomodo anziché all’an della responsabilità penale del sanitario, come sembra suggerire la Cassazione, non può sottacersi però la svolta epocale impressa dalla novella legislativa in riferimento alla selezione dei parametri valutativi che orientano l’attività del sanitario e che contribuiscono a ricostruire l’imputazione colposa. In particolare è lo Stato stesso a farsi carico del delicato compito di individuare, a monte, gli strumenti di codificazione del sapere da cui trarre norme di comportamento fondate su evidenze scientifiche o dati empirici condivisi, valutazione su cui è ora tenuto a confrontarsi la prassi giurisprudenziale, ferma restando la costante opera di adattamento alle peculiarità del singolo caso concreto.

Roiati, A. (2017). La colpa medica dopo la legge “Gelli-Bianco”: contraddizioni irrisolte, nuove prospettive ed eterni ritorni. ARCHIVIO PENALE(2), 1-27.

La colpa medica dopo la legge “Gelli-Bianco”: contraddizioni irrisolte, nuove prospettive ed eterni ritorni.

Roiati Alessandro
2017-07-01

Abstract

La legge Gelli-Bianco individua la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e la sua rilevanza può essere apprezzata più in un’ottica di prevenzione e di Risk Management che in riferimento ai ristretti confini del diritto penale. In particolare il fronte della colpa professionale del sanitario, così come rimodulato dal nuovo art. 590-sexies c.p., risente dell’infelice formulazione della norma, ancora una volta strutturata sul contraddittorio binomio che accomuna condotta imperita e condotta osservante ed appropriata. Anche a voler circoscrivere la portata applicativa della nuova fattispecie al quomodo anziché all’an della responsabilità penale del sanitario, come sembra suggerire la Cassazione, non può sottacersi però la svolta epocale impressa dalla novella legislativa in riferimento alla selezione dei parametri valutativi che orientano l’attività del sanitario e che contribuiscono a ricostruire l’imputazione colposa. In particolare è lo Stato stesso a farsi carico del delicato compito di individuare, a monte, gli strumenti di codificazione del sapere da cui trarre norme di comportamento fondate su evidenze scientifiche o dati empirici condivisi, valutazione su cui è ora tenuto a confrontarsi la prassi giurisprudenziale, ferma restando la costante opera di adattamento alle peculiarità del singolo caso concreto.
lug-2017
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/17 - DIRITTO PENALE
Italian
colpa professionale del sanitario Gelli.Bianco art. 590-sexies c.p.
Roiati, A. (2017). La colpa medica dopo la legge “Gelli-Bianco”: contraddizioni irrisolte, nuove prospettive ed eterni ritorni. ARCHIVIO PENALE(2), 1-27.
Roiati, A
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