Il contributo propone una riflessione sulla concezione romana di proprietà che può stimolare ed arricchire il dialogo con gli studiosi cinesi sul ruolo della proprietà individuale nell’attuale legislazione e nel futuro codice civile. Due testimonianze, rispettivamente di Cicerone (Caecin. 12, 35) e di Ulpiano (D. 47, 10, 13, 7), permettono di evidenziare la diversa prospettiva dei giuristi romani, che riconoscevano più schemi giuridici dell’appartenenza e sanzionavano l’impedimento ad usare la res mea, la res in usu publico e la res communis omnium secondo una prospettiva comunitaria, rispetto a quella che assegna un ruolo di primo piano alla proprietà individuale e la considera un diritto innato. La scelta del legislatore cinese, di prevedere più schemi giuridici dell’appartenenza e di non considerare la proprietà individuale un diritto naturale, permette di evidenziarne la vicinanza la diritto romano.
Calore, E. (2017). Forme di appartenenza e cittadinanza. A proposito dei fondamenti romanistici nel diritto cinese. BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO VITTORIO SCIALOJA, VI (nuova serie), 171-194.
Forme di appartenenza e cittadinanza. A proposito dei fondamenti romanistici nel diritto cinese
Calore, E
2017-09-01
Abstract
Il contributo propone una riflessione sulla concezione romana di proprietà che può stimolare ed arricchire il dialogo con gli studiosi cinesi sul ruolo della proprietà individuale nell’attuale legislazione e nel futuro codice civile. Due testimonianze, rispettivamente di Cicerone (Caecin. 12, 35) e di Ulpiano (D. 47, 10, 13, 7), permettono di evidenziare la diversa prospettiva dei giuristi romani, che riconoscevano più schemi giuridici dell’appartenenza e sanzionavano l’impedimento ad usare la res mea, la res in usu publico e la res communis omnium secondo una prospettiva comunitaria, rispetto a quella che assegna un ruolo di primo piano alla proprietà individuale e la considera un diritto innato. La scelta del legislatore cinese, di prevedere più schemi giuridici dell’appartenenza e di non considerare la proprietà individuale un diritto naturale, permette di evidenziarne la vicinanza la diritto romano.File | Dimensione | Formato | |
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