Il saggio esamina le possibili conseguenze del nuovo testo dell'art. 2103 cod. civ., con il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, concludendo che l'ambito del c.d. repechage non subisce ampliamenti in quanto l'onere della prova gravante sul datore di lavoro non si estende anche alle mansioni per il cui svolgimento il lavoratore abbisognerebbe di formazione.

Pisani, C. (2017). L'area del repechage non subisce ampliamenti con il nuovo art. 2103. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, 10, 691-693.

L'area del repechage non subisce ampliamenti con il nuovo art. 2103

PISANI, CARLO
2017-10-01

Abstract

Il saggio esamina le possibili conseguenze del nuovo testo dell'art. 2103 cod. civ., con il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, concludendo che l'ambito del c.d. repechage non subisce ampliamenti in quanto l'onere della prova gravante sul datore di lavoro non si estende anche alle mansioni per il cui svolgimento il lavoratore abbisognerebbe di formazione.
ott-2017
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Sì, ma tipo non specificato
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
Pisani, C. (2017). L'area del repechage non subisce ampliamenti con il nuovo art. 2103. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, 10, 691-693.
Pisani, C
Articolo su rivista
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
L'area del repechage.pdf

solo utenti autorizzati

Licenza: Copyright dell'editore
Dimensione 5.68 MB
Formato Adobe PDF
5.68 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/189958
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact