Il saggio esamina le possibili conseguenze del nuovo testo dell'art. 2103 cod. civ., con il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, concludendo che l'ambito del c.d. repechage non subisce ampliamenti in quanto l'onere della prova gravante sul datore di lavoro non si estende anche alle mansioni per il cui svolgimento il lavoratore abbisognerebbe di formazione.
Pisani, C. (2017). L'area del repechage non subisce ampliamenti con il nuovo art. 2103. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, 10, 691-693.
L'area del repechage non subisce ampliamenti con il nuovo art. 2103
PISANI, CARLO
2017-10-01
Abstract
Il saggio esamina le possibili conseguenze del nuovo testo dell'art. 2103 cod. civ., con il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, concludendo che l'ambito del c.d. repechage non subisce ampliamenti in quanto l'onere della prova gravante sul datore di lavoro non si estende anche alle mansioni per il cui svolgimento il lavoratore abbisognerebbe di formazione.File in questo prodotto:
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