L'articolo esamina competenze e limiti degli organismi nazionali di applicazione (ONA) di cui all'art. 16 del reg. Ce n. 261/2004 e, nello specifico, partendo da una pronuncia della Corte di Giustizia CE, sez. VIIII, 17 marzo 2016, viene valutata l'ipotesi di reclamo proposto individualmente da un passeggero in seguito al rifiuto di un vettore aereo di versare a quest’ultimo la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1 del citato reg. Ce n. 261/2004. Gli ONA non sono tenuti ad adottare misure coercitive nei confronti di tale vettore, volte ad imporgli di versare tale compensazione.
Vagaggini, C. (2016). Il reclamo proposto dal passeggero aereo all'organismo nazionale di applicazione (ONA) del reg. Ce n. 261/2004. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE.
Il reclamo proposto dal passeggero aereo all'organismo nazionale di applicazione (ONA) del reg. Ce n. 261/2004
VAGAGGINI, CHIARA
2016-01-01
Abstract
L'articolo esamina competenze e limiti degli organismi nazionali di applicazione (ONA) di cui all'art. 16 del reg. Ce n. 261/2004 e, nello specifico, partendo da una pronuncia della Corte di Giustizia CE, sez. VIIII, 17 marzo 2016, viene valutata l'ipotesi di reclamo proposto individualmente da un passeggero in seguito al rifiuto di un vettore aereo di versare a quest’ultimo la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1 del citato reg. Ce n. 261/2004. Gli ONA non sono tenuti ad adottare misure coercitive nei confronti di tale vettore, volte ad imporgli di versare tale compensazione.File | Dimensione | Formato | |
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