L'autore analizza le clausole ricognitive dell’intervenuta negoziazione tra le parti delle clausole concordate presenti in alcuni testi contrattuali al fine di individuare gli effetti che esse producono, in ragione della funzione probatoria che esse assolvono.Per clausole ricognitive dell’intervenuta negoziazione tra le parti delle clausole concordate si intendono quelle clausole con cui una o entrambe le parti riconoscono che sia avvenuta tra loro una negoziazione di una o più clausole presenti nel contratto. Esse vengono redatte al fine di superare il rischio della prova della trattativa. Quest’ultima, infatti, esclude l’applicazione della disciplina di cui all’ art. 1341 c.c. e, ad eccezione delle clausole inserite nella c.d. black list, dell’art. 33 cod. cons. Esse sono riconducibili alla confessione stragiudiziale soltanto nel caso ricorrano cumulativamente due condizioni: la clausola sia integrata da una dichiarazione unilaterale e sia inserita nei contratti negoziati stipulati tra parti aventi pari forza contrattuale. Qualora la dichiarazione unilaterale provenga dall’aderente ovvero dal consumatore, essa integra gli estremi di un indizio. Se la clausola è costruita come un patto con cui le parti riconoscono che sia intervenuta una negoziazione, essa integra gli estremi di un patto sulla prova ex art. 2698 c.c.
Sirgiovanni, B. (2016). Clausole ricognitive dell’intervenuta negoziazione tra le parti delle clausole concordate. RIVISTA DI DIRITTO PRIVATO, 21(3), 401-409.
Clausole ricognitive dell’intervenuta negoziazione tra le parti delle clausole concordate
Sirgiovanni, B
2016-01-01
Abstract
L'autore analizza le clausole ricognitive dell’intervenuta negoziazione tra le parti delle clausole concordate presenti in alcuni testi contrattuali al fine di individuare gli effetti che esse producono, in ragione della funzione probatoria che esse assolvono.Per clausole ricognitive dell’intervenuta negoziazione tra le parti delle clausole concordate si intendono quelle clausole con cui una o entrambe le parti riconoscono che sia avvenuta tra loro una negoziazione di una o più clausole presenti nel contratto. Esse vengono redatte al fine di superare il rischio della prova della trattativa. Quest’ultima, infatti, esclude l’applicazione della disciplina di cui all’ art. 1341 c.c. e, ad eccezione delle clausole inserite nella c.d. black list, dell’art. 33 cod. cons. Esse sono riconducibili alla confessione stragiudiziale soltanto nel caso ricorrano cumulativamente due condizioni: la clausola sia integrata da una dichiarazione unilaterale e sia inserita nei contratti negoziati stipulati tra parti aventi pari forza contrattuale. Qualora la dichiarazione unilaterale provenga dall’aderente ovvero dal consumatore, essa integra gli estremi di un indizio. Se la clausola è costruita come un patto con cui le parti riconoscono che sia intervenuta una negoziazione, essa integra gli estremi di un patto sulla prova ex art. 2698 c.c.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
estratto Sirgiovanni clausole ricognitive.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: estratto clausole ricognitive riv. dir. priv.
Licenza:
Copyright dell'editore
Dimensione
440.49 kB
Formato
Adobe PDF
|
440.49 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.