La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione o il relativo procedimento: il principio generale, pertanto, è quello secondo cui è ammesso il contemporaneo svolgimento dei due diversi giudizi. Tuttavia, l’art. 398, comma 4, c.p.c. precisa che il giudice davanti a cui è proposta la revocazione può, su istanza di parte, sospendere il suddetto termine o il relativo procedimento fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta. A parere del Consiglio di Stato, tale regola, la cui ratio è quella deflattiva del contenzioso, non è compatibile con il giudizio amministrativo, dal momento che le sentenze del giudice amministrativo sono ricorribili in Cassazione solo per motivi di giurisdizione. La conclusione cui è giunto il collegio è certamente degna di nota, sia rispetto alla novità della materia trattata, sia in quanto ha messo in luce i rapporti tra il giudizio di revocazione e il ricorso per Cassazione nell’ambito del processo amministrativo, evidenziandone le peculiarità rispetto al giudizio ordinario.
Macchia, M., Chinnici, R. (2017). LA REVOCAZIONE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E IL RICORSO IN CASSAZIONE. GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, 77-83.
LA REVOCAZIONE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E IL RICORSO IN CASSAZIONE
MACCHIA, MARCO;
2017-01-01
Abstract
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione o il relativo procedimento: il principio generale, pertanto, è quello secondo cui è ammesso il contemporaneo svolgimento dei due diversi giudizi. Tuttavia, l’art. 398, comma 4, c.p.c. precisa che il giudice davanti a cui è proposta la revocazione può, su istanza di parte, sospendere il suddetto termine o il relativo procedimento fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta. A parere del Consiglio di Stato, tale regola, la cui ratio è quella deflattiva del contenzioso, non è compatibile con il giudizio amministrativo, dal momento che le sentenze del giudice amministrativo sono ricorribili in Cassazione solo per motivi di giurisdizione. La conclusione cui è giunto il collegio è certamente degna di nota, sia rispetto alla novità della materia trattata, sia in quanto ha messo in luce i rapporti tra il giudizio di revocazione e il ricorso per Cassazione nell’ambito del processo amministrativo, evidenziandone le peculiarità rispetto al giudizio ordinario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.