La sentenza del Tribunale di Bergamo esaminata nell'articolo, si discosta da quanto argomentato dalla Cassazione con la sentenza n. 4518 del 26.2.2014, laddove in quest'ultima statuizione si era optato per una sostanziale presunzione di normalità della natura ripristinatoria dei versamenti indebiti eseguiti in costanza di rapporto, dovendosi necessariamente distinguere tra le fattispecie in cui il contratto di conto corrente risulti affidato da quelle in cui non lo sia. Nel commento si rileva una attenzione al profilo dinamico e sostanziale dell'interesse e quindi della causa in concreto dell'operazione perseguita dalla banca e dal cliente, tale da consentire l'individuazione di un ulteriore contratto di apertura di credito per facta concludentia e, per l'effetto, l'esistenza di rimesse ripristinatorie e non già solutorie della provvista (con le correlative conseguenze sul versante probatorio e su quello parallelo della decorrenza del termine prescrizionale ai fini delle azioni restitutorie)
Sangermano, F. (2017). La qualificazione dei versamenti indebiti eseguiti in conto corrente nel caso di contratto di affidamento bancario concluso per facta concludentia. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA(4), 468-477.
La qualificazione dei versamenti indebiti eseguiti in conto corrente nel caso di contratto di affidamento bancario concluso per facta concludentia
SANGERMANO, FRANCESCO
2017-01-01
Abstract
La sentenza del Tribunale di Bergamo esaminata nell'articolo, si discosta da quanto argomentato dalla Cassazione con la sentenza n. 4518 del 26.2.2014, laddove in quest'ultima statuizione si era optato per una sostanziale presunzione di normalità della natura ripristinatoria dei versamenti indebiti eseguiti in costanza di rapporto, dovendosi necessariamente distinguere tra le fattispecie in cui il contratto di conto corrente risulti affidato da quelle in cui non lo sia. Nel commento si rileva una attenzione al profilo dinamico e sostanziale dell'interesse e quindi della causa in concreto dell'operazione perseguita dalla banca e dal cliente, tale da consentire l'individuazione di un ulteriore contratto di apertura di credito per facta concludentia e, per l'effetto, l'esistenza di rimesse ripristinatorie e non già solutorie della provvista (con le correlative conseguenze sul versante probatorio e su quello parallelo della decorrenza del termine prescrizionale ai fini delle azioni restitutorie)File | Dimensione | Formato | |
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