La Corte di cassazione si pronuncia per la prima volta sull’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del donatore di rene, previsto dall’art. 5 l. 26 giugno 1967, n. 458. Secondo la Corte, la stipulazione del contratto di assicurazione costituisce un elemento essenziale del contratto di espianto, assimilabile al contratto d’opera, concluso tra donatore di rene e struttura sanitaria; la mancata stipulazione causerebbe la nullità del contratto di espianto. L’interpretazione resa dalla sentenza in epigrafe, che considera l’art. 5 l. n. 458/1967 una regola di validità e non una regola di comportamento, suscita qualche perplessità. L’art. 5 parrebbe dire una cosa diversa: la struttura sanitaria che non stipuli il contratto di assicurazione è inadempiente, ma il donatore che non sia assicurato rimane donatore. La mancata stipulazione dell’assicurazione non può, nel silenzio della legge, rendere nullo il contratto di espianto; il donatore può tuttavia invocare la tutela prevista dalla legge in caso di inadempimento delle obbligazioni.
Farace, D. (2014). Regole di validità, regole di comportamento e donazione di organi. IL CORRIERE GIURIDICO, 196-204.
Regole di validità, regole di comportamento e donazione di organi
FARACE, DARIO
2014-01-01
Abstract
La Corte di cassazione si pronuncia per la prima volta sull’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del donatore di rene, previsto dall’art. 5 l. 26 giugno 1967, n. 458. Secondo la Corte, la stipulazione del contratto di assicurazione costituisce un elemento essenziale del contratto di espianto, assimilabile al contratto d’opera, concluso tra donatore di rene e struttura sanitaria; la mancata stipulazione causerebbe la nullità del contratto di espianto. L’interpretazione resa dalla sentenza in epigrafe, che considera l’art. 5 l. n. 458/1967 una regola di validità e non una regola di comportamento, suscita qualche perplessità. L’art. 5 parrebbe dire una cosa diversa: la struttura sanitaria che non stipuli il contratto di assicurazione è inadempiente, ma il donatore che non sia assicurato rimane donatore. La mancata stipulazione dell’assicurazione non può, nel silenzio della legge, rendere nullo il contratto di espianto; il donatore può tuttavia invocare la tutela prevista dalla legge in caso di inadempimento delle obbligazioni.| File | Dimensione | Formato | |
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