La disciplina giuridica dei gameti tiene conto della loro duplice caratteristica, a cavaliere tra res e persona: da un lato essi sono cose che possono formare oggetto di diritti, e quindi beni giuridici, suscettibili di appropriazione. Dall’altro, essi recano in sé il patrimonio genetico del soggetto da cui sono prelevati, e la possibilità di generare altri esseri umani, figli biologici di questo. La disciplina giuridica dei gameti non può essere ricavata solo dalle regole generali del codice civile, ma deve tener conto anche delle caratteristiche relative ai diritti della personalità. In particolare, i gameti appartengono al soggetto da cui sono prelevati, proprio in virtù del suo atto poietico, ma senza il suo consenso, liberamente e consapevolmente espresso, su di essi non può essere compiuto alcun atto dispositivo. Laddove né la legge, né un atto di autonomia privata (conforme alla legge) abbiano diversamente disposto, il diritto di proprietà sui gameti si estingue alla morte del titolare, senza trasferirsi in capo agli eredi. I gameti diventano res nullius, insuscettibili di appropriazione, e sulla struttura che li conserva incomberà soltanto l’obbligo di distruggerli.
Farace, D. (2016). Proprietà dei gameti umani e successione mortis causa. NUOVO DIRITTO CIVILE(1), 144-164.
Proprietà dei gameti umani e successione mortis causa
FARACE, DARIO
2016-01-01
Abstract
La disciplina giuridica dei gameti tiene conto della loro duplice caratteristica, a cavaliere tra res e persona: da un lato essi sono cose che possono formare oggetto di diritti, e quindi beni giuridici, suscettibili di appropriazione. Dall’altro, essi recano in sé il patrimonio genetico del soggetto da cui sono prelevati, e la possibilità di generare altri esseri umani, figli biologici di questo. La disciplina giuridica dei gameti non può essere ricavata solo dalle regole generali del codice civile, ma deve tener conto anche delle caratteristiche relative ai diritti della personalità. In particolare, i gameti appartengono al soggetto da cui sono prelevati, proprio in virtù del suo atto poietico, ma senza il suo consenso, liberamente e consapevolmente espresso, su di essi non può essere compiuto alcun atto dispositivo. Laddove né la legge, né un atto di autonomia privata (conforme alla legge) abbiano diversamente disposto, il diritto di proprietà sui gameti si estingue alla morte del titolare, senza trasferirsi in capo agli eredi. I gameti diventano res nullius, insuscettibili di appropriazione, e sulla struttura che li conserva incomberà soltanto l’obbligo di distruggerli.| File | Dimensione | Formato | |
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