Nella sentenza in commento la Cassazione è tornata a soffermarsi sul concetto di persona della famiglia “o comunque convivente” rilevante ai sensi dell’art. 572 c.p., ritenendo insussistente la fattispecie in ipotesi di precarietà del rapporto sentimentale e di assenza di una convivenza stabile e continuativa. Per quanto indubbiamente il concetto di convivenza possa dar luogo ad incertezze valutative circa le sue caratteristiche minime occorre considerare che, attraverso la sua valorizzazione, la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia risulta meglio circoscritta, quantomeno in riferimento alla sua estensione “soggettiva”. In tal modo inoltre, per un verso risulta più agevole distinguere la sfera di operatività dell’art. 572 c.p. rispetto alla previsione di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., per l’altro si restituisce alla fattispecie una specifica offensività capace di giustificare in maniera più adeguata il crescente rigore sanzionatorio che la caratterizza.
Roiati, A. (2015). Sul ruolo da attribuire al requisito della convivenza nella fattispecie dei maltrattamenti in famiglia. DIRITTO PENALE E PROCESSO, 1390-1398.
Sul ruolo da attribuire al requisito della convivenza nella fattispecie dei maltrattamenti in famiglia
ROIATI, ALESSANDRO
2015-01-01
Abstract
Nella sentenza in commento la Cassazione è tornata a soffermarsi sul concetto di persona della famiglia “o comunque convivente” rilevante ai sensi dell’art. 572 c.p., ritenendo insussistente la fattispecie in ipotesi di precarietà del rapporto sentimentale e di assenza di una convivenza stabile e continuativa. Per quanto indubbiamente il concetto di convivenza possa dar luogo ad incertezze valutative circa le sue caratteristiche minime occorre considerare che, attraverso la sua valorizzazione, la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia risulta meglio circoscritta, quantomeno in riferimento alla sua estensione “soggettiva”. In tal modo inoltre, per un verso risulta più agevole distinguere la sfera di operatività dell’art. 572 c.p. rispetto alla previsione di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., per l’altro si restituisce alla fattispecie una specifica offensività capace di giustificare in maniera più adeguata il crescente rigore sanzionatorio che la caratterizza.File | Dimensione | Formato | |
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