Le modifiche apportate dall'art. 16 del D. Lgs. 131/2010 al testo dell'art. 30 del codice della proprietà industriale hanno esteso l'ambito di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche al divieto di indebito sfruttamento della loro reputazione. La formulazione aperta ed elastica della norma impone all'interprete l'onere di ricostruire la nuova fattispecie in maniera coerente con le caratteristiche sistematiche e funzionali del regime giuridico dei segni geografici, rifiutando rinvii acritici ed aprioristici alla disciplina del marchio d'impresa ed alle opzioni ermeneutiche ivi generalmente condivise. In tale prospettiva, appurato come le vigenti disposizioni nazionali non autorizzino l'affermazione di una astratta ed autonoma tutelabilità del valore suggestivo del toponimo in sè, va escluso che l'impiego del nome geografico registrato da parte di soggetto non legittimato integri un abusivo sfruttamento della relativa fama ogni qualvolta tale impiego concerna prodotti appartenenti a classi merceologiche differenti, volti a soddisfare bisogni eterogenei e privi di nessi carattere tecnico, produttivo e commerciale con la produzione tipica oggetto di protezione. Costituisce, invece, indebito sfruttamento della reputazione dell'altrui denominazione l'utilizzo del segno tipico che, in virtù di un agganciamento qualificato con le specifiche proprietà reputazionali che il singolo segno è deputato a significare, sia tale da ingenerare nel pubblico un apprezzabile affidamento circa la riconducibilità dell'impiego alla denominazione tutelata e sia, comunque, tale da interferire con la funzione di qualificazione alla stessa assegnata dall'ordinamen-to
Perone, G. (2016). La tutela della rinomanza delle denominazioni di origine protette. IL CORRIERE GIURIDICO(1/2016), 92-105.
La tutela della rinomanza delle denominazioni di origine protette
PERONE, GIANLUCA
2016-01-01
Abstract
Le modifiche apportate dall'art. 16 del D. Lgs. 131/2010 al testo dell'art. 30 del codice della proprietà industriale hanno esteso l'ambito di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche al divieto di indebito sfruttamento della loro reputazione. La formulazione aperta ed elastica della norma impone all'interprete l'onere di ricostruire la nuova fattispecie in maniera coerente con le caratteristiche sistematiche e funzionali del regime giuridico dei segni geografici, rifiutando rinvii acritici ed aprioristici alla disciplina del marchio d'impresa ed alle opzioni ermeneutiche ivi generalmente condivise. In tale prospettiva, appurato come le vigenti disposizioni nazionali non autorizzino l'affermazione di una astratta ed autonoma tutelabilità del valore suggestivo del toponimo in sè, va escluso che l'impiego del nome geografico registrato da parte di soggetto non legittimato integri un abusivo sfruttamento della relativa fama ogni qualvolta tale impiego concerna prodotti appartenenti a classi merceologiche differenti, volti a soddisfare bisogni eterogenei e privi di nessi carattere tecnico, produttivo e commerciale con la produzione tipica oggetto di protezione. Costituisce, invece, indebito sfruttamento della reputazione dell'altrui denominazione l'utilizzo del segno tipico che, in virtù di un agganciamento qualificato con le specifiche proprietà reputazionali che il singolo segno è deputato a significare, sia tale da ingenerare nel pubblico un apprezzabile affidamento circa la riconducibilità dell'impiego alla denominazione tutelata e sia, comunque, tale da interferire con la funzione di qualificazione alla stessa assegnata dall'ordinamen-toFile | Dimensione | Formato | |
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