Una decisione giusta, un principio sbagliato. L’ordinanza della Corte di cassazione n. 3433 del 2012 ha fatto benissimo a disconoscere come spese di pubblicità la specifica sponsorizzazione esaminata, ma questo non è un buon motivo per equiparare, in via generale, la sponsorizzazione alla rappresentanza, separandola dalla pubblicità. È del tutto normale che i giudici cerchino di limitare la deducibilità delle sponsorizzazioni quando abbiano il «ragionevole dubbio» (emergente tra le righe nel caso di specie) che dietro ci sia un artificio. Cioè che la sponsorizzazione «regga poco», e quindi si possa sospettare che una parte delle somme siano state retrocesse dallo sponsor allo stesso soggetto che le ha erogate. In questo modo, però, la via processuale al diritto tributario semina il campo di «vittime collaterali» ed è da chiedersi se anche per la grande azienda che sponsorizza, poniamo, una squadra di calcio di serie A, con ricorrenti uscite nei circuiti televisivi, si tratti di spese di rappresentanza. È un altro inconveniente della via «legalistico- processuale» al diritto tributario.
Vignoli, A. (2013). Sponsorizzazioni, riserve mentali e motivazioni esplicite -Una decisione corretta con una motivazione troppo generale. DIALOGHI TRIBUTARI(2), 177-180.
Sponsorizzazioni, riserve mentali e motivazioni esplicite -Una decisione corretta con una motivazione troppo generale
VIGNOLI, ALESSIA
2013-01-01
Abstract
Una decisione giusta, un principio sbagliato. L’ordinanza della Corte di cassazione n. 3433 del 2012 ha fatto benissimo a disconoscere come spese di pubblicità la specifica sponsorizzazione esaminata, ma questo non è un buon motivo per equiparare, in via generale, la sponsorizzazione alla rappresentanza, separandola dalla pubblicità. È del tutto normale che i giudici cerchino di limitare la deducibilità delle sponsorizzazioni quando abbiano il «ragionevole dubbio» (emergente tra le righe nel caso di specie) che dietro ci sia un artificio. Cioè che la sponsorizzazione «regga poco», e quindi si possa sospettare che una parte delle somme siano state retrocesse dallo sponsor allo stesso soggetto che le ha erogate. In questo modo, però, la via processuale al diritto tributario semina il campo di «vittime collaterali» ed è da chiedersi se anche per la grande azienda che sponsorizza, poniamo, una squadra di calcio di serie A, con ricorrenti uscite nei circuiti televisivi, si tratti di spese di rappresentanza. È un altro inconveniente della via «legalistico- processuale» al diritto tributario.File | Dimensione | Formato | |
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