L’alienazione di un bene della comunione legale da parte di un coniuge senza il necessario consenso dell’altro integra un fatto illecito, rispetto al quale rimane del tutto irrilevante il reinvestimento del prezzo di vendita per l’acquisto di un altro bene ricadente, al pari del primo, nel regime di comunione. L’affermazione di un collegamento tra le due compravendite comporterebbe, infatti, una inammissibile sovrapposizione e prevalenza del giudizio economico su quello giuridico, operando una sorta di compensatio lucri cum damno disancorata dai presupposti di legge.
Bellante, M. (2013). Atti di alienazione compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro: strumenti di tutela del coniuge pretermesso. Cassazione civile,sez.II, 17 dicembre 2012,n.23199. IL CORRIERE GIURIDICO, 30(11), 1378-1386.
Atti di alienazione compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro: strumenti di tutela del coniuge pretermesso. Cassazione civile,sez.II, 17 dicembre 2012,n.23199
BELLANTE, MARCO
2013-11-01
Abstract
L’alienazione di un bene della comunione legale da parte di un coniuge senza il necessario consenso dell’altro integra un fatto illecito, rispetto al quale rimane del tutto irrilevante il reinvestimento del prezzo di vendita per l’acquisto di un altro bene ricadente, al pari del primo, nel regime di comunione. L’affermazione di un collegamento tra le due compravendite comporterebbe, infatti, una inammissibile sovrapposizione e prevalenza del giudizio economico su quello giuridico, operando una sorta di compensatio lucri cum damno disancorata dai presupposti di legge.File | Dimensione | Formato | |
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