Spesso, per rimediare alle note rigidità amministrative della Pubblica amministrazione, i suoi deficit di personale sono fronteggiati interponendo soggetti diversi, a forma giuridica privata, anche se collegati o posseduti dallo stesso ente pubblico. L’interposizione di una figura giuridica costituita in forma di società di capitali rischia di inquinare però la sostanza economica della vicenda, trasformando il «riaddebito dei costi di personale» in un corrispettivo, e quindi modificando il regime IVA rispetto a quello spettante, a parità di sostanza economica, se l’interposto avesse un’altra forma giuridica (ad esempio, se fosse una fondazione o un consorzio). Fortunatamente è possibile arrivare ad una soluzione diversa sul piano dei principi del tributo, agendo sul concetto di corrispettivo, anche grazie ad alcune disposizioni in materia di prestiti di personale, non tanto agevolative, quanto ricognitive di caratteristiche teoriche del tributo sui consumi, relativamente allo svolgimento di «prestazioni per conto».
Vignoli, A., Covino, S., Lupi, R. (2013). Prestiti di personale, ed esclusione da IVA dei riaddebiti al costo (anche attraverso società «in house») -Distacco e intermediazione di personale: un’irrilevanza IVA conforme alla logica del tributo (e da non confondere coi servizi ad alta intensità di lavoro) . DIALOGHI TRIBUTARI(3), 318-327.
Prestiti di personale, ed esclusione da IVA dei riaddebiti al costo (anche attraverso società «in house») -Distacco e intermediazione di personale: un’irrilevanza IVA conforme alla logica del tributo (e da non confondere coi servizi ad alta intensità di lavoro) .
VIGNOLI, ALESSIA;COVINO, SIMONE;LUPI, RAFFAELLO
2013-01-01
Abstract
Spesso, per rimediare alle note rigidità amministrative della Pubblica amministrazione, i suoi deficit di personale sono fronteggiati interponendo soggetti diversi, a forma giuridica privata, anche se collegati o posseduti dallo stesso ente pubblico. L’interposizione di una figura giuridica costituita in forma di società di capitali rischia di inquinare però la sostanza economica della vicenda, trasformando il «riaddebito dei costi di personale» in un corrispettivo, e quindi modificando il regime IVA rispetto a quello spettante, a parità di sostanza economica, se l’interposto avesse un’altra forma giuridica (ad esempio, se fosse una fondazione o un consorzio). Fortunatamente è possibile arrivare ad una soluzione diversa sul piano dei principi del tributo, agendo sul concetto di corrispettivo, anche grazie ad alcune disposizioni in materia di prestiti di personale, non tanto agevolative, quanto ricognitive di caratteristiche teoriche del tributo sui consumi, relativamente allo svolgimento di «prestazioni per conto».File | Dimensione | Formato | |
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