È nullo, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., il contratto tra procuratore sportivo e calciatore professionista concluso in frode alle regole dell’ordinamento sportivo poste a tutela dei diritti del giocatore professionista e della serietà degli agenti procuratori (nella specie, la Cassazione, rilevata la nullità del contratto stipulato al fine di eludere le garanzie poste dall’ordinamento sportivo a tutela dei giocatori professionisti, ha escluso la sussistenza del diritto al compenso in favore del procuratore sportivo).
Bellante, M. (2013). Contratto concluso in violazione delle regole dell'ordinamento sportivo e nullità nell'ordinamento giuridico statale. RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO.
Contratto concluso in violazione delle regole dell'ordinamento sportivo e nullità nell'ordinamento giuridico statale
BELLANTE, MARCO
2013-07-01
Abstract
È nullo, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., il contratto tra procuratore sportivo e calciatore professionista concluso in frode alle regole dell’ordinamento sportivo poste a tutela dei diritti del giocatore professionista e della serietà degli agenti procuratori (nella specie, la Cassazione, rilevata la nullità del contratto stipulato al fine di eludere le garanzie poste dall’ordinamento sportivo a tutela dei giocatori professionisti, ha escluso la sussistenza del diritto al compenso in favore del procuratore sportivo).File | Dimensione | Formato | |
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