Il pericolo di perdita della proprietà, dedotto con riferimento alla provenienza donativa del bene e al possibile esercizio dell’azione di riduzione, non legittima il promissario acquirente a rifiutare la stipula del contratto definitivo ai sensi dell’art. 1481 c.c., quando sia stato accertato che non sussistevano, neppure potenzialmente, le ragioni per invocare la lesione di legittima, dovendo tale pericolo connotarsi per serietà e concretezza e risultare attuale e non già soltanto ipotizzabile in futuro o meramente presuntivo.
Bellante, M. (2013). Provenienza donativa del bene e rifiuto di stipula del contratto definitivo ex art. 1481 c.c. I CONTRATTI.
Provenienza donativa del bene e rifiuto di stipula del contratto definitivo ex art. 1481 c.c.
BELLANTE, MARCO
2013-03-01
Abstract
Il pericolo di perdita della proprietà, dedotto con riferimento alla provenienza donativa del bene e al possibile esercizio dell’azione di riduzione, non legittima il promissario acquirente a rifiutare la stipula del contratto definitivo ai sensi dell’art. 1481 c.c., quando sia stato accertato che non sussistevano, neppure potenzialmente, le ragioni per invocare la lesione di legittima, dovendo tale pericolo connotarsi per serietà e concretezza e risultare attuale e non già soltanto ipotizzabile in futuro o meramente presuntivo.File | Dimensione | Formato | |
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