The professional activity in the corporate system of reporting to the tax Authority. - Any attempt to understand the role of professionals in the analytical corporate taxation has to recognize the centrality of firms in the functioning of the tax system, such irreplaceable reality that “produce” the most significant volume of revenue. After the tax reform of 1973, most of sums received by tax Authority passes through structured companies, where the regulation of economic and financial relationships with employees, customers and suppliers is via mechanisms which make visible the wealth tax and ensure adequate precision in measuring their economic capacity, also use the records required. In these situations, professionals alongside the managing directors for periodical requirements and for representation with financial offices, or the management for more complex operations, in order to suggest the best and less burdensome tax contract. The reports of structured companies stop at production of their income and at information about wealth paid to shareholders, employees, professionals and small businesses. Information on how this wealth is then used to generate other income are held by the banking companies and those engaged in managing their savings, while the professionals are part of a close game because they treat the relationships of millions of artisans, traders and other small businesses, even with the Administration. -- The tax assistance in areas without access to records. - In market segments that are not occupied by more structured companies, often family businesses and/or restricted proprietary basis operate, in which the owners are also managers of economic activity. Here there are not the interests of the dominus or the social interest, the documentation and reporting of business operations to be followed by managers of public companies and officials of public bodies. The wealth is produced and consumed "in the hands" of the owners. The conflicts of interest disappear in direct relationship with the entrepreneur, while the organizational rigidity of medium to large companies are absorbed by the decisions of the same dominus. Consequently, the “black” payments to undocumented workers or the revenues not certified does not emerge by a professional assigned to provide or to supervise the accounting records, to prepare the budget and complete tax returns. In these situations, accounting is a useless trinket imposed by tax legislation and does not perform any function of administrative control, as required, however, even by the (commercial) law, in reality in which ownership and management are clearly separated . That’s why 1973 tax reform, imposing even accounting in the realities of small size, has failed miserably and has facilitated the concealment of revenues . And this phenomenon was also promoted by the lack of an adequate network of records of transactions not reported to tax authorities, even to the practical impossibility of recording private consumption. The contemporary Administration retreat from investigations based on estimative of these companies has thus caused a progressive laceration between those who, being reported by the deductions, were taxed "to the penny" and those who, at best, stated revenue listed from vendors, even if they reduce artificially the taxable amount. From 1973 tax reform, tax assistance was given to the new VAT “people” and to the millions of taxpayers that have the obligation to fill a tax return. The professionals have not played for a long time any ancillary function towards the tax Authority, simply returning statement in the salaries of employees, already reported by substitutes, to deduct withholding, to calculate the deductible costs and tax deductions. For the artisans, merchants and professionals, instead, it was necessary to prepare and to take care for records that were recorded documents supplied by the customer. Towards these people, the Administration has been losing its tax function, dissolving over time estimation skills that were honed over decades of levying of movable wealth. The duties of the office were sent to the supervision and selective monitoring of account statements, although the enormous amount of paper statements, often filled in incorrectly, did not allow control of all taxpayers. The resources absorbed by checking the statements were excessive, while you can doubt about the actual over-recovery of revenue, especially in cases of litigation, with additional costs to the Administration. The increased liability of professionals about the compilation of tax returns and the granting of specific statements In the 80s and 90s of last century you have tried to remedy these situations. Have been produced instruments to determine income, regardless of the historical records that could be easily manipulated by taxpayers. Relying on intuition that < independent workers> do business in order to draw a sufficient income for their livelihood, it came the need to use tools that take account not only the production of a minimum income, but also the specific business, the appearance of complex corporate and context environment. Hence, the transition from rough return ratios (Visentini-ter, presumptive coefficients, minimum tax) to the creation of sector studies. Such as tax returns, however, the sector studies are based on data collected directly from taxpayers with special questionnaires, and then the primary need remains to ensure proper communication of data on which studies were to be constructed as if taxpayers had lied, even the studies "have lied”. The process of reorganization of tax assistance began, however, from the tax returns of millions of employees, retirees and owners of real property only. The compilation of their statements was conveyed by the professional tax assistance centres established by art. 78 Law n. 413/91 (CAAF). Soon, the entire field assistance tax was revised in Decree No. 241/97, to simplify formalities and to flow quickly and smoothly the correct data in database administration, thereby facilitating the control and rationalization of resources bureau. Through the CAF and professionals, the calculation and control of formal declarations (ex Arts. 36-a, 36-b DPR 600/73 and 54-bis DPR 633/72) have been entrusted to intermediaries, who had to undertake to process and to transmit tax returns electronically. Failed in this way transcription and loading paper errors, it was possible to reduce the calculation errors and the control of documented expenses, with the consequent removal of “Centri di Servizio”. It can be concluded that the first level of accountability of professionals - based on the issue of so-called "visto di conformità " - has served to rationalize the use of resources administration and to release it from an excessive bundersome activity, and without an adequate return revenue. The professionals would ensure compliance of data transmitted to the supporting documentation and proper application of the calculations. For these purposes, were also conceived institutions of “asseverazione” of data relevant to the application of sector studies and the “certificazione tributaria”, under the Ministry of Finance Decree n. 164/99. But for these certificates, the failure was determined by the same factors that have prevented the accounting to measure the capacity of enterprises. -- Informational asymmetries in corporate taxation. - The professionals assume, in general, the role of “mediation” between the public administration and the < independent workers> (Meaning that people with no notion of rigidity with which organizations are assured that all employees are complying with the law and that the purchase invoices and sales are properly recorded in the accounts and that their amounts are set in the tax return) . As the business grow, the consultant will be addressed more complex questions, leaving the bookkeeping for the employees. You can say, indeed, that the advisory begins where evasion ends, broadly defined as concealing revenues, because the professional will act when it’s necessary to identify the best and less burdensome tax contract, about operations perfectly visible from the outside or analytically reported. Even when dealing with more complex cases, which may affect the operations of restructuring, the chartered accountant is called upon to explain the costs, benefits and critical aspects of operations visible to tax Authorities through contracts and public acts. The professional "filters" by its nature the tax technicalities and, groped to frame the case thoroughly treated, is aware of the specificities of any company. He knows, however, only what the management or the dominus company want to show outside, not wealth that moves out of the book circuit. And this situation is even more pronounced when the property coincides with the management, that is when in the small family or proprietary basis firms, the proceeds of operations are not documented and are shared with their spouse, their sons and their partners . So, if it is true that the accounts can be circumvented, especially in small as in large companies, this happens regardless of the involvement of professionals. These people “measure” the capacity that is documented, with the result that their auxiliary function, this time for the tax, should be restricted in this area. Their function may be to ensure that the statement responds to the document, or the appearance of the company are properly communicated to ensure the proper functioning of the sector studies. And in this direction, these are the goals that you tried to achieve compliance with the “visto di conformità”, with the “asseverazione” and “certificazione tributaria” following a gradual "invasiveness" of professional competences. What professionals can not do is to recreate with their customers the contrasts of interest of more structured companies. It is precluded them the ability to indicate the richness that the “big substitutes” can indicate, because they have not the same piece of information and the same bargaining power enjoyed by the people who deliver the wealth. Having in mind this structural frame, we can then understand that their actions can rather point out, with a satisfactory degree of precision, operations in which they are involved, only after they are made, because they help to build or to document the existence (invoices, sales of shares or business units, etc.). Although the tax assistance is currently set to audit documentation prepared by others, its evolution may serve to channel useful information that would allow the tax Authorities to monitor the operations just concluded. The ability to provide information on short notice, therefore, makes the new field of action in the collaboration with Tax Authority, in order to implement monitoring activities with professionals who can nip in the bud any fraudulent conduct, as it it experimenting with the “visto di conformità” to make payments through the compensation of VAT credit. -- From accounting to operations: the development of tax assistance through the abolition of bookeeping and the extension of "certification" services of individual transactions. - The lowering of taxation in respect of people with low turnover and the elimination of unnecessary chronological records can not compensate for the lack of effective instruments for identifying and reporting the economic capacity of taxpayers who work with private customers, being beyond the control of taxation. The experiment of “regime dei minimi”, supported by the Administration to simplify compliance and to reduce administrative costs, primarily professional fees, has created a free zone from estimation reconstruction of the income of small entities, in contrast with the evolution of the tax assessment techniques in the last twenty five years. The gradual transition to a system of determination of income without accounting, showed the futility of transferring on small entities the procedures for determining the wealth in a manner of big companies. At the same time, however, this taxation system has not allowed the Agency to bring out the tax base, and especially has not ousted from assistance tax professionals . The “regime dei minimi” confirmed the need for professional assistance for taxpayers with modest incomes. The trader, the small craftsman and the <<independent worker>> learn from a chartered accountant, the billing, the peculiarities, the constraints and the opportunities of each tax system, relying in any case his advices on the tax return and to know the taxes and social security contributions payable. About these aspects, professionals retain a central role that has failed even in cases of direct tutoring of the Tax Revenue, provided for the compilation of statements and simple tax system for minor taxpayers introduced in article 13 of Law no. 388/2000, also because, on balance, tax systems "without accounting" are often more costly than ordinary, not allowing the deduction of expenses from the income. Although there are information asymmetries mentioned above, the tax Authority should keep on betting on the direct relation between < independent workers> and chartered accountants, given the good results obtained for the tax assistance to employees and partners. Empowering and enhancing the activity of a professional is the way forward, protecting the confidentiality of customer relations. In this direction the financial tracking is a good starting point, but it should be conceptually separated from the traceability of operations profits for tax purposes. Analyzing the regulation of financial aspects of operations, does not mean that these operations are automatically relevant to the Treasury. For the financial tracking, you should always consider, then, the effects on the deteriorating revenue measures that may generate exaggerated use of payment instruments traceable. In short, too low a threshold for traceability, such as that provided by the Bersani Decree (EUR 100) might affect signaling mechanisms guaranteed by the deduction of expenses normally settled in cash, indirectly encouraging the practice of a discount on the price it pays " without receipt". The involvement of professional has to serve to report on those operations not reached by large companies. The real innovation does not deal with financial tracking, but with the conversion of accounting, whose uselessness is obvious, in new duties that may be a factor in the emerging documented but not taxed wealth, those compliances which permitt a flow of timely and complete data relating to the tax revenues to be documented that would otherwise remain hidden. The independence of the professional could ensure proper record keeping, and then the visibility of transactions by the taxpayer in verification, but you might also think about the possibility of giving the same accountant to issue and to send the bill out of the taxpayer. In this context, the empowerment of the accountant could create an appropriate guarantee for the reporting of revenues to the tax authorities in all situations in which there are no organizational rigidities and serial behaviours that stabilize the certification and the subsequent statement of charges. The shift from ex post accounting to the preventive monitoring of the operations, simultaneously with the timing of them, could fit into the new tracking measures of the same operations, established art. 21 of Decree 31 May 2010, no. 78, relating to electronic invoicing for amounts in excess of EUR 3,000.00. The practice of concealment that will counteract concern the amounts invoiced regularly that are not declared to tax authorities, relying on the selectivity of controls and low probability of detection. And it is clear, however, that the probability of detection does not increase the effect of a new obligation that remains in the exclusive availability of the supplier. Even in this case you would still need a physical inspection of the documentation to find hidden income, especially those deliberately kept within the limits of traceability of financial transactions. Conversely, if the accountant was given the responsibility towards the tax Authority in existence and correct declaration of documents which he drafted, and maybe which he transmitted to the counterparts, the next step of electronic transmission to the tax authorities would close “at click”. This would involve an extensive mentoring phase of issuing invoices to entities of the thresholds of applicability of sector studies or “minimum” people for invoices for a certain amount, and this compliance would be placed in the exclusive interest of the tax Authorities. It could thus avoid the creation of several parallel bills or sudden "cuts" declarations of surplus revenues in excess of the results of sector studies. No doubt, however, that the complete visibility of operations can be achieved only through the involvement of the client. In this direction it is necessary to restore the suppliers list. This recommendation does not require direct intervention by the accountant, as the one proposed for the invoices, but the data could be used to cross the turnover of suppliers, to reduce the phenomenon of "self-produced“ invoices, and to improve the functionality of sector studies. The functions of professionals may also extend to the (regular) appearance of specific company, which may be relevant to sector studies, such as checking the capacity of a restaurant, measuring the area of a business, the determination of equipment collected by the place of activity and findings of the books. On this basis, the accountant can assume, therefore, a signalling function that not violate the confidential relationship with his client, but that is approached to public duties already assigned to notaries in reports of real estate brokers.

L’attività professionale nel sistema aziendale delle segnalazioni al fisco. - Qualunque tentativo di comprendere il ruolo dei professionisti nella tassazione analitica aziendale deve riconoscere la centralità delle aziende nel funzionamento del sistema fiscale, quali realtà insostituibili che “producono” i volumi di gettito più significativi. Dopo la riforma fiscale del 1973, la maggior parte delle somme incassate dall’Erario transita attraverso le aziende strutturate, nelle quali la regolazione dei rapporti economico-finanziari con i dipendenti, i clienti ed i fornitori avviene tramite meccanismi che rendono la ricchezza visibile al fisco e che assicurano un’adeguata precisione nella misurazione della loro capacita economica, utilizzando anche le scritture contabili obbligatorie. In queste realtà, i professionisti affiancano i direttori amministrativi per gli adempimenti periodici e per la rappresentanza avanti gli Uffici finanziari, oppure il management per le operazioni più complesse, con lo scopo di suggerire le migliori soluzioni contrattuali, fiscalmente meno onerose. Ma le segnalazioni economico-patrimoniali delle aziende strutturate si fermano alla produzione del loro reddito ed alle indicazioni della ricchezza erogata nei confronti di soci, di dipendenti, di collaboratori, di professionisti e di piccoli imprenditori. Le informazioni su come tale ricchezza venga poi impiegata per la produzione di altri redditi sono in possesso delle aziende bancarie e di quelle che si occupano di gestire i loro risparmi, mentre i professionisti rientrano in gioco perché trattano da vicino i rapporti di milioni di artigiani, di commercianti e di altri piccoli imprenditori, anche nei confronti dell’Amministrazione. - L’assistenza fiscale nelle aree prive di segnalazioni. - Nei segmenti di mercato che non sono occupati dalle aziende più strutturate, operano aziende spesso a conduzione familiare e/o a ristretta base proprietaria, nelle quali i proprietari sono anche i gestori dell’attività economica. Qui non esistono gli interessi del dominus o della collettività alla rilevazione, alla documentazione ed alla rendicontazione delle operazioni aziendali cui devono attenersi i manager delle public companies ed i funzionari degli enti pubblici. La ricchezza si produce e si consuma “tra le mani” dei proprietari. I contrasti di interessi svaniscono nelle relazioni dirette con l’imprenditore, mentre le rigidità organizzative delle aziende medio grandi sono assorbite dalle decisioni dello stesso dominus. Di conseguenza, i pagamenti “in nero” ai lavoratori irregolari oppure gli incassi non certificati non emergono per il fatto che un professionista venga incaricato di predisporre o di sorvegliare le registrazioni contabili, di redigere il bilancio e di compilare le dichiarazioni fiscali. In queste realtà, la contabilità costituisce un inutile orpello imposto dalla normativa fiscale e non assolve ad alcuna funzione di controllo dell’amministrazione, com’è obbligo, invece, anche del diritto (commerciale), nelle realtà in cui proprietà e management sono nettamente separate. Ecco perché la riforma fiscale del 1973, imponendo le scritture contabili anche all’interno delle realtà di piccole dimensioni, ha miseramente fallito ed ha favorito l’occultamento di ricavi . E tale fenomeno è stato incentivato anche dalla carenza di un’adeguata rete di segnalazioni delle operazioni non dichiarate al fisco, e ciò anche per l’impossibilità pratica di censire i consumi privati. Il contemporaneo arretramento dell’Amministrazione negli accertamenti su base estimativa di queste imprese, ha così provocato una progressiva lacerazione tra coloro che, essendo segnalati tramite le ritenute, venivano tassati “al centesimo” e coloro che, nella migliore delle ipotesi, dichiaravano i ricavi tracciati dagli elenchi fornitori, salvo poi ridurre artificiosamente la base imponibile. Con la riforma fiscale, l’assistenza fiscale è stata rivolta al nuovo “popolo” delle partite Iva ed ai milioni di contribuenti sui quali è ricaduto l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. I professionisti non hanno svolto, per lungo tempo, alcuna funzione ausiliaria nei confronti del fisco, limitandosi a riportare in dichiarazione le retribuzioni dei dipendenti, già segnalati dai sostituti, a scomputare le ritenute, a calcolare gli oneri deducibili e le detrazioni d’imposta. Per gli artigiani, i commercianti ed i professionisti, invece occorreva predisporre e curare i registri contabili in cui venivano registrati i documenti consegnati dal cliente. Proprio nei confronti di questi soggetti, l’Amministrazione ha perso progressivamente la propria funzione impositiva, dissolvendo nel tempo le capacità estimative che si erano affinate nel corso di decenni di applicazione dell’imposta di ricchezza mobile. I compiti degli Uffici sono stati indirizzati alla vigilanza ed ai controlli selettivi delle dichiarazioni e delle contabilità, anche se la mole enorme di dichiarazioni cartacee, spesso compilate in modo errato, non consentiva il controllo di tutti i contribuenti. Le risorse che venivano assorbite dal controllo delle dichiarazioni cartacee erano eccessive e sull’effettivo recupero di gettito si poteva dubitare, soprattutto nei casi in cui si apriva la via del contenzioso, con ulteriori spese per l’Amministrazione. - La responsabilizzazione dei professionisti nella compilazione delle dichiarazioni e nel rilascio di specifiche attestazioni. - Nel corso degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso si è cercato di porre rimedio a queste situazioni. Sono stati elaborati strumenti di determinazione del reddito, a prescindere dalle scritture cronologiche che potevano essere facilmente manipolate dai contribuenti. Basandosi sull’intuizione che gli <<autonomi>> svolgono la loro attività per trarne un reddito sufficiente per il loro sostentamento, si avvertì l’esigenza di utilizzare strumenti che tenessero conto non solo della produzione di un reddito minimo, ma anche delle specificità aziendali, delle caratteristiche esteriori del complesso aziendale e del contesto ambientale. Da qui, il passaggio dai rozzi coefficienti di redditività (Visentini-ter, coefficienti presuntivi, minimum tax) alla creazione degli studi di settore. Come le dichiarazioni fiscali, però, gli studi di settore sono basati sui dati raccolti direttamente dai contribuenti con appositi questionari, e quindi l’esigenza primaria restava quella di garantire la corretta comunicazione di dati sui quali dovevano essere costruiti gli stessi studi, poiché se i contribuenti avessero mentito, anche gli studi “avrebbero mentito”. Il processo di riordino dell’assistenza fiscale è iniziato, invece, dalle dichiarazioni fiscali di milioni di dipendenti, di pensionati e di proprietari di soli beni immobili. La compilazione delle loro dichiarazioni è stata veicolata dagli studi professionali ai Centri di assistenza fiscale istituiti con l’art. 78 n. 413/91 (CAAF). Di lì a poco, l’intera materia dell’assistenza fiscale è stata rivisitata nel D.Lgs n. 241/97, per semplificare gli adempimenti e per far affluire rapidamente e senza intoppi i dati corretti nelle banche dati dell’Amministrazione, agevolando in questo modo l’attività di controllo e la razionalizzazione delle risorse degli Uffici. Attraverso i CAF ed i professionisti, la liquidazione ed il controllo formale delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis, 36-ter D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72) sono stati affidati agli intermediari, i quali dovevano impegnarsi ad elaborare e trasmettere in via telematica le dichiarazioni fiscali. Venuti meno in questo modo gli errori di trascrizione e di caricamento delle dichiarazioni cartacee, è stato possibile ridurre la rilevazione degli errori di calcolo ed il controllo delle spese documentate, con la conseguente abolizione dei Centri di servizio. Si può dire pertanto che il primo livello di responsabilizzazione dei professionisti – basato sul rilascio del c.d. “visto di conformità” – è servito a razionalizzare l’impiego delle risorse dell’Amministrazione, svincolandole da un’attività eccessivamente onerosa, e senza un ritorno adeguato di gettito. I professionisti avrebbero garantito la rispondenza dei dati trasmessi alla documentazione giustificativa e la corretta effettuazione dei calcoli. A questi scopi, sono stati pensati anche gli istituti dell’“asseverazione” dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e della “certificazione tributaria”, di cui al decreto del Ministero delle finanze n. 164/99. Ma per queste attestazioni, il fallimento è stato determinato dagli stessi fattori che hanno impedito alla contabilità di misurare la capacità economica delle imprese. Benché gli strumenti fossero teoricamente perfetti – soprattutto in relazione alla possibilità di far certificare da un soggetto terzo la rispondenza dei dati contabili alla documentazione in possesso del cliente – la rilevazione meramente documentale dei dati necessari per il rilascio delle predette attestazioni, consentiva ancora una volta al contribuente di mentire, occultando dati, operazioni ed informazioni che neanche il professionista più preciso ed astuto avrebbe potuto conoscere e segnalare. - Le asimmetrie informative nella tassazione aziendale. - Le figure professionali assumono, in linea generale, un ruolo di “mediazione” tra la Pubblica amministrazione e gli <<autonomi>> (intendendo con tale nozione quei soggetti privi di rigidità organizzative con le quali viene assicurato che tutti i lavoratori dipendenti sono in regola con la legge e che le fatture di acquisto e di vendita sono correttamente registrate in contabilità, nonché che i loro importi vengano esposti nella dichiarazione). Mano a mano che questi crescono, al consulente vengono rivolte domande più complesse , lasciando gli adempimenti contabili ai dipendenti dell’azienda. Si può dire, in effetti, che la consulenza vera comincia dove finisce l’evasione, intesa in senso lato come occultamento dei ricavi, perchè il professionista interviene quando occorre individuare la migliore soluzione contrattuale e fiscalmente meno onerosa, di operazioni perfettamente visibili all’esterno o analiticamente segnalate. Anche quando si affrontano fattispecie di maggiore complessità, che possono riguardare le operazioni di riassetto aziendale, il professionista viene chiamato ad illustrare i costi, i benefici e le criticità di operazioni visibili al fisco tramite contratti ed atti pubblici. Il professionista “filtra” per sua natura i tecnicismi fiscali, e nel tentare di inquadrare compiutamente le fattispecie trattate viene a conoscenza delle specificità delle singole realtà aziendali. Egli conosce, però, solo ciò che il management o il dominus dell’azienda vuole mostrare all’esterno, non la ricchezza che si muove fuori dal circuito contabile. E tale situazione è ancora più accentuata quando la proprietà coincide con il management, cioè quando nelle aziende familiari o a ristretta base proprietaria, il ricavato delle operazioni non documentate viene ripartito con il coniuge, con i figli e con i soci . Quindi, se è vero che la contabilità può essere aggirata, tanto nelle piccole quanto nelle grandi aziende, ciò avviene indipendentemente dal coinvolgimento dei professionisti. Questi “misurano” la capacità che viene documentata, con la conseguenza che la loro funzione ausiliaria, nei confronti questa volta del fisco, deve essere ristretta in questo ambito. La loro funzione può essere quella di garantire che quanto dichiarato risponda a quanto documentato, oppure che le caratteristiche esteriori dell’azienda vengano correttamente comunicate per garantire il corretto funzionamento degli studi di settore. Ed in tale direzione, questi sono gli obiettivi che si è tentato di raggiungere con il visto di conformità, con l’asseverazione e con la certificazione tributaria, seguendo una progressiva “invasività” delle competenze professionali. Ciò che i professionisti non possono fare, è ricreare nei confronti dei propri clienti il contrasto di interessi delle aziende più strutturate. Viene a loro preclusa le capacità di segnalare la ricchezza che hanno i “grandi sostituti d’imposta”, perché non dispongono delle stesse informazioni e della forza contrattuale di cui dispongono i soggetti che erogano la ricchezza. Solo avendo presente questa cornice strutturale, si può comprendere allora che il loro intervento consente, semmai, di segnalare, con un soddisfacente grado di precisione, le operazioni nelle quali sono coinvolti, solo dopo che sono state effettuate, perché contribuiscono a costruirle oppure a documentarne l’esistenza (fatture, cessioni di quote societarie o di rami d’azienda, etc.). Benché l’assistenza fiscale sia attualmente impostata sulle verifiche di documenti redatti da altri, la sua evoluzione potrebbe servire a canalizzare un flusso di informazioni che consentirebbe al fisco di monitorare le operazioni appena concluse. La possibilità di fornire in tempi ristretti informazioni rappresenta, dunque, il nuovo campo di azione nell’attività di collaborazione con il fisco, allo scopo di realizzare con i professionisti un’attività di monitoraggio che possa disinnescare sul nascere eventuali comportamenti fraudolenti, come si sta sperimentando con il visto di conformità per effettuare versamenti tramite la compensazione dei crediti Iva. -- Dalla contabilità alle operazioni: l’evoluzione dell’assistenza fiscale passa attraverso l’abolizione delle scritture contabili e l’estensione dei servizi di “certificazione” delle singole operazioni. - L’attenuazione della tassazione nei confronti di soggetti con modesto volume d’affari e l’eliminazione di inutili scritture cronologiche non può supplire alla carenza di strumenti efficaci di individuazione e di segnalazione della capacità economica di contribuenti che operano con il consumo finale, e che per questo sfuggono ai controlli del fisco. L’esperimento del “regime dei minimi”, caldeggiato dall’Amministrazione per la semplificazione degli adempimenti e per la riduzione dei costi amministrativi, in primo luogo dei compensi professionali, ha creato una zona franca dalle ricostruzioni estimative del reddito di soggetti di piccole dimensioni, in controtendenza con l’evoluzione delle tecniche accertative degli ultimi venticinque anni. Il passaggio graduale ad un sistema di determinazione analitica del reddito senza la contabilità, ha dimostrato l’inutilità di trasferire di peso sui piccoli le modalità di determinazione della ricchezza secondo modalità aziendalistiche. Al tempo stesso, però, tale regime di tassazione non ha permesso all’Agenzia di far emergere base imponibile, e soprattutto non ha estromesso i professionisti dall’assistenza fiscale . Il regime dei minimi ha confermato cioè la necessità di assistenza professionale anche per i contribuenti con redditi modesti. Il commerciante, il piccolo artigiano ed il libero professionista apprendono dal commercialista, le modalità di fatturazione, le specificità, le limitazioni e le opportunità di ciascun regime di tassazione, affidandosi in ogni caso alla sua consulenza per presentare la dichiarazione e per conoscere le imposte ed i contributi previdenziali da pagare. In tutti questi aspetti, i professionisti conservano un ruolo centrale che non è venuto meno neppure nelle ipotesi di tutoraggio diretto dell’Agenzia delle Entrate, previste per la compilazione delle dichiarazioni più semplici e nel regime di tassazione dei contribuenti “minori” introdotta dall’art. 13 L. n. 388/2000, anche perchè, a conti fatti, i regimi di tassazione “senza contabilità” si sono spesso rivelati più onerosi di quelli ordinari, non ammettendo la deduzione di oneri dal reddito complessivo e la detrazione di spese. Benché vi siano le asimmetrie informative sopra accennate, sulla relazione diretta tra <<autonomi>> e consulenti il fisco deve continuare a puntare, visti i buoni risultati raggiunti per l’assistenza fiscale ai dipendenti ed ai collaboratori. Responsabilizzare e valorizzare l’attività dell’intermediario professionale é la strada da seguire, salvaguardando la riservatezza dei rapporti con il cliente. In questa direzione la tracciabilità finanziaria è un buon punto di partenza, ma va separata concettualmente dalla tracciabilità delle operazioni utili ai fini fiscali. Analizzare la regolazione degli aspetti finanziari delle operazioni, non significa che queste operazioni siano automaticamente rilevanti per il fisco. Per la tracciabilità finanziaria, occorre sempre valutare, poi, gli effetti deteriori sul gettito che potrebbero generare misure esasperate nell’utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento. In buona sostanza, una soglia di tracciabilità troppo bassa, come quella prevista dal decreto Bersani (euro 100) potrebbe incidere sui meccanismi di segnalazione garantiti dalla detrazione di spese normalmente regolate in contanti, incentivando indirettamente la pratica di uno sconto sul prezzo che viene pagato “senza ricevuta”. Il coinvolgimento del professionista deve servire a segnalare quelle operazioni sulle quali non arrivano le grandi aziende. La vera innovazione non riguarda quindi la tracciabilità finanziaria, bensì la riconversione di adempimenti contabili, la cui inutilità è palese, in nuovi adempimenti che possono essere un fattore di emersione della ricchezza documentata ma non tassata, adempimenti che consentono un flusso tempestivo e completo di dati al fisco relativi a ricavi documentati che altrimenti resterebbero occulti. L’indipendenza del professionista potrebbe assicurare la corretta conservazione dei documenti, e quindi la visibilità delle transazioni effettuate dal contribuente in sede di verifica, ma si potrebbe pensare anche di attribuire la possibilità allo stesso commercialista di emettere e di inviare la fattura in uscita del contribuente. In tale ottica, la responsabilizzazione del commercialista potrebbe creare un’idonea garanzia per la comunicazione dei ricavi al Fisco in tutte le realtà in cui non sono presenti le rigidità organizzative e la serialità dei comportamenti che stabilizzano la certificazione e la successiva dichiarazione dei corrispettivi. Il passaggio dal controllo ex post della contabilità al monitoraggio preventivo delle operazioni, simultaneamente al loro momento di effettuazione, potrebbe inserirsi nelle nuove misure di tracciabilità, non finanziaria, delle stesse operazioni, stabilite dall’art. 21 del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78, in materia di fatturazione elettronica per importi superiori ad euro 3.000,00. La pratica di occultamento che si intende contrastare riguarda gli importi regolarmente fatturati che non vengono dichiarati al fisco, facendo affidamento sulla selettività dei controlli e sulla scarsa probabilità di essere scoperti. E’ intuitivo, però, che la probabilità di essere scoperti non aumenta per effetto di un nuovo obbligo che resta nella esclusiva disponibilità del fornitore. Anche in questo caso sarebbe comunque necessaria un’ispezione fisica della documentazione per scovare proventi occulti, soprattutto per quelli volutamente tenuti entro i limiti della tracciabilità dei movimenti finanziari. Qualora invece venisse attribuita al commercialista la responsabilità nei confronti del fisco dell’esistenza e della corretta rilevazione in dichiarazione di documenti di cui ha curato la redazione, e magari la trasmissione alle controparti, il successivo passaggio dell’invio telematico al fisco sarebbe a portata di “click”. Si tratterebbe quindi di un’attività di tutoraggio estesa alla fase di emissione delle fatture di soggetti rientranti nelle soglie di applicabilità degli studi di settore o di soggetti “minimi” per le fatture di un certo importo e che verrebbe posta in essere nell’interesse esclusivo del fisco. Si potrebbe evitare in questo modo la creazione di numerazioni parallele delle fatture ovvero i “tagli” improvvisi nelle dichiarazioni del surplus di fatturato eccedente le risultanze degli studi di settore. Specularmente, l’assenza di un elemento necessario della fattura, indicato esclusivamente da un dottore commercialista, non dovrebbe costituire motivo di disconoscimento del costo o di negazione della detrazione dell’Iva, ma determinerebbe l’obbligo di segnalazione da parte del cliente, al quale verrebbe altrimenti applicata una specifica sanzione per aver ostacolato l’attività di controllo. E’ indubbio, tuttavia, che la completa visibilità delle operazioni si può raggiungere esclusivamente mediante il coinvolgimento del cliente. In questa direzione è necessario il ripristino degli elenchi fornitori. Tale segnalazione non richiederebbe un intervento diretto del commercialista, come quello proposto per le fatture, ma potrebbe servire ad incrociare i dati del fatturato dei fornitori, a ridurre il fenomeno delle fatture “autoprodotte”, nonché a migliorare l’operatività degli studi di settore. Le funzioni dei professionisti potrebbero estendersi anche alle rilevazioni (periodiche) di specifiche caratteristiche esteriori dell’azienda, che potrebbero risultare rilevanti per gli studi di settore, come la verifica della capacità ricettiva di un ristorante, la misurazione della superficie dei locali adibiti ad un’attività commerciale, la verifica dell’esistenza di beni strumentali rilevati presso l’esercizio e le risultanze dei libri contabili. Su queste basi il commercialista può assumere, quindi, una funzione segnalatoria che non contravviene ai rapporti confidenziali con il proprio cliente, ma che si avvicina alle funzioni pubblicistiche già attribuite ai notai nelle segnalazioni dei mediatori immobiliari.

Fiorilli, A. (2010). Il ruolo dei professionisti nella tassazione analitica aziendale.

Il ruolo dei professionisti nella tassazione analitica aziendale

FIORILLI, ANTONIO
2010-07-29

Abstract

The professional activity in the corporate system of reporting to the tax Authority. - Any attempt to understand the role of professionals in the analytical corporate taxation has to recognize the centrality of firms in the functioning of the tax system, such irreplaceable reality that “produce” the most significant volume of revenue. After the tax reform of 1973, most of sums received by tax Authority passes through structured companies, where the regulation of economic and financial relationships with employees, customers and suppliers is via mechanisms which make visible the wealth tax and ensure adequate precision in measuring their economic capacity, also use the records required. In these situations, professionals alongside the managing directors for periodical requirements and for representation with financial offices, or the management for more complex operations, in order to suggest the best and less burdensome tax contract. The reports of structured companies stop at production of their income and at information about wealth paid to shareholders, employees, professionals and small businesses. Information on how this wealth is then used to generate other income are held by the banking companies and those engaged in managing their savings, while the professionals are part of a close game because they treat the relationships of millions of artisans, traders and other small businesses, even with the Administration. -- The tax assistance in areas without access to records. - In market segments that are not occupied by more structured companies, often family businesses and/or restricted proprietary basis operate, in which the owners are also managers of economic activity. Here there are not the interests of the dominus or the social interest, the documentation and reporting of business operations to be followed by managers of public companies and officials of public bodies. The wealth is produced and consumed "in the hands" of the owners. The conflicts of interest disappear in direct relationship with the entrepreneur, while the organizational rigidity of medium to large companies are absorbed by the decisions of the same dominus. Consequently, the “black” payments to undocumented workers or the revenues not certified does not emerge by a professional assigned to provide or to supervise the accounting records, to prepare the budget and complete tax returns. In these situations, accounting is a useless trinket imposed by tax legislation and does not perform any function of administrative control, as required, however, even by the (commercial) law, in reality in which ownership and management are clearly separated . That’s why 1973 tax reform, imposing even accounting in the realities of small size, has failed miserably and has facilitated the concealment of revenues . And this phenomenon was also promoted by the lack of an adequate network of records of transactions not reported to tax authorities, even to the practical impossibility of recording private consumption. The contemporary Administration retreat from investigations based on estimative of these companies has thus caused a progressive laceration between those who, being reported by the deductions, were taxed "to the penny" and those who, at best, stated revenue listed from vendors, even if they reduce artificially the taxable amount. From 1973 tax reform, tax assistance was given to the new VAT “people” and to the millions of taxpayers that have the obligation to fill a tax return. The professionals have not played for a long time any ancillary function towards the tax Authority, simply returning statement in the salaries of employees, already reported by substitutes, to deduct withholding, to calculate the deductible costs and tax deductions. For the artisans, merchants and professionals, instead, it was necessary to prepare and to take care for records that were recorded documents supplied by the customer. Towards these people, the Administration has been losing its tax function, dissolving over time estimation skills that were honed over decades of levying of movable wealth. The duties of the office were sent to the supervision and selective monitoring of account statements, although the enormous amount of paper statements, often filled in incorrectly, did not allow control of all taxpayers. The resources absorbed by checking the statements were excessive, while you can doubt about the actual over-recovery of revenue, especially in cases of litigation, with additional costs to the Administration. The increased liability of professionals about the compilation of tax returns and the granting of specific statements In the 80s and 90s of last century you have tried to remedy these situations. Have been produced instruments to determine income, regardless of the historical records that could be easily manipulated by taxpayers. Relying on intuition that < independent workers> do business in order to draw a sufficient income for their livelihood, it came the need to use tools that take account not only the production of a minimum income, but also the specific business, the appearance of complex corporate and context environment. Hence, the transition from rough return ratios (Visentini-ter, presumptive coefficients, minimum tax) to the creation of sector studies. Such as tax returns, however, the sector studies are based on data collected directly from taxpayers with special questionnaires, and then the primary need remains to ensure proper communication of data on which studies were to be constructed as if taxpayers had lied, even the studies "have lied”. The process of reorganization of tax assistance began, however, from the tax returns of millions of employees, retirees and owners of real property only. The compilation of their statements was conveyed by the professional tax assistance centres established by art. 78 Law n. 413/91 (CAAF). Soon, the entire field assistance tax was revised in Decree No. 241/97, to simplify formalities and to flow quickly and smoothly the correct data in database administration, thereby facilitating the control and rationalization of resources bureau. Through the CAF and professionals, the calculation and control of formal declarations (ex Arts. 36-a, 36-b DPR 600/73 and 54-bis DPR 633/72) have been entrusted to intermediaries, who had to undertake to process and to transmit tax returns electronically. Failed in this way transcription and loading paper errors, it was possible to reduce the calculation errors and the control of documented expenses, with the consequent removal of “Centri di Servizio”. It can be concluded that the first level of accountability of professionals - based on the issue of so-called "visto di conformità " - has served to rationalize the use of resources administration and to release it from an excessive bundersome activity, and without an adequate return revenue. The professionals would ensure compliance of data transmitted to the supporting documentation and proper application of the calculations. For these purposes, were also conceived institutions of “asseverazione” of data relevant to the application of sector studies and the “certificazione tributaria”, under the Ministry of Finance Decree n. 164/99. But for these certificates, the failure was determined by the same factors that have prevented the accounting to measure the capacity of enterprises. -- Informational asymmetries in corporate taxation. - The professionals assume, in general, the role of “mediation” between the public administration and the < independent workers> (Meaning that people with no notion of rigidity with which organizations are assured that all employees are complying with the law and that the purchase invoices and sales are properly recorded in the accounts and that their amounts are set in the tax return) . As the business grow, the consultant will be addressed more complex questions, leaving the bookkeeping for the employees. You can say, indeed, that the advisory begins where evasion ends, broadly defined as concealing revenues, because the professional will act when it’s necessary to identify the best and less burdensome tax contract, about operations perfectly visible from the outside or analytically reported. Even when dealing with more complex cases, which may affect the operations of restructuring, the chartered accountant is called upon to explain the costs, benefits and critical aspects of operations visible to tax Authorities through contracts and public acts. The professional "filters" by its nature the tax technicalities and, groped to frame the case thoroughly treated, is aware of the specificities of any company. He knows, however, only what the management or the dominus company want to show outside, not wealth that moves out of the book circuit. And this situation is even more pronounced when the property coincides with the management, that is when in the small family or proprietary basis firms, the proceeds of operations are not documented and are shared with their spouse, their sons and their partners . So, if it is true that the accounts can be circumvented, especially in small as in large companies, this happens regardless of the involvement of professionals. These people “measure” the capacity that is documented, with the result that their auxiliary function, this time for the tax, should be restricted in this area. Their function may be to ensure that the statement responds to the document, or the appearance of the company are properly communicated to ensure the proper functioning of the sector studies. And in this direction, these are the goals that you tried to achieve compliance with the “visto di conformità”, with the “asseverazione” and “certificazione tributaria” following a gradual "invasiveness" of professional competences. What professionals can not do is to recreate with their customers the contrasts of interest of more structured companies. It is precluded them the ability to indicate the richness that the “big substitutes” can indicate, because they have not the same piece of information and the same bargaining power enjoyed by the people who deliver the wealth. Having in mind this structural frame, we can then understand that their actions can rather point out, with a satisfactory degree of precision, operations in which they are involved, only after they are made, because they help to build or to document the existence (invoices, sales of shares or business units, etc.). Although the tax assistance is currently set to audit documentation prepared by others, its evolution may serve to channel useful information that would allow the tax Authorities to monitor the operations just concluded. The ability to provide information on short notice, therefore, makes the new field of action in the collaboration with Tax Authority, in order to implement monitoring activities with professionals who can nip in the bud any fraudulent conduct, as it it experimenting with the “visto di conformità” to make payments through the compensation of VAT credit. -- From accounting to operations: the development of tax assistance through the abolition of bookeeping and the extension of "certification" services of individual transactions. - The lowering of taxation in respect of people with low turnover and the elimination of unnecessary chronological records can not compensate for the lack of effective instruments for identifying and reporting the economic capacity of taxpayers who work with private customers, being beyond the control of taxation. The experiment of “regime dei minimi”, supported by the Administration to simplify compliance and to reduce administrative costs, primarily professional fees, has created a free zone from estimation reconstruction of the income of small entities, in contrast with the evolution of the tax assessment techniques in the last twenty five years. The gradual transition to a system of determination of income without accounting, showed the futility of transferring on small entities the procedures for determining the wealth in a manner of big companies. At the same time, however, this taxation system has not allowed the Agency to bring out the tax base, and especially has not ousted from assistance tax professionals . The “regime dei minimi” confirmed the need for professional assistance for taxpayers with modest incomes. The trader, the small craftsman and the <> learn from a chartered accountant, the billing, the peculiarities, the constraints and the opportunities of each tax system, relying in any case his advices on the tax return and to know the taxes and social security contributions payable. About these aspects, professionals retain a central role that has failed even in cases of direct tutoring of the Tax Revenue, provided for the compilation of statements and simple tax system for minor taxpayers introduced in article 13 of Law no. 388/2000, also because, on balance, tax systems "without accounting" are often more costly than ordinary, not allowing the deduction of expenses from the income. Although there are information asymmetries mentioned above, the tax Authority should keep on betting on the direct relation between < independent workers> and chartered accountants, given the good results obtained for the tax assistance to employees and partners. Empowering and enhancing the activity of a professional is the way forward, protecting the confidentiality of customer relations. In this direction the financial tracking is a good starting point, but it should be conceptually separated from the traceability of operations profits for tax purposes. Analyzing the regulation of financial aspects of operations, does not mean that these operations are automatically relevant to the Treasury. For the financial tracking, you should always consider, then, the effects on the deteriorating revenue measures that may generate exaggerated use of payment instruments traceable. In short, too low a threshold for traceability, such as that provided by the Bersani Decree (EUR 100) might affect signaling mechanisms guaranteed by the deduction of expenses normally settled in cash, indirectly encouraging the practice of a discount on the price it pays " without receipt". The involvement of professional has to serve to report on those operations not reached by large companies. The real innovation does not deal with financial tracking, but with the conversion of accounting, whose uselessness is obvious, in new duties that may be a factor in the emerging documented but not taxed wealth, those compliances which permitt a flow of timely and complete data relating to the tax revenues to be documented that would otherwise remain hidden. The independence of the professional could ensure proper record keeping, and then the visibility of transactions by the taxpayer in verification, but you might also think about the possibility of giving the same accountant to issue and to send the bill out of the taxpayer. In this context, the empowerment of the accountant could create an appropriate guarantee for the reporting of revenues to the tax authorities in all situations in which there are no organizational rigidities and serial behaviours that stabilize the certification and the subsequent statement of charges. The shift from ex post accounting to the preventive monitoring of the operations, simultaneously with the timing of them, could fit into the new tracking measures of the same operations, established art. 21 of Decree 31 May 2010, no. 78, relating to electronic invoicing for amounts in excess of EUR 3,000.00. The practice of concealment that will counteract concern the amounts invoiced regularly that are not declared to tax authorities, relying on the selectivity of controls and low probability of detection. And it is clear, however, that the probability of detection does not increase the effect of a new obligation that remains in the exclusive availability of the supplier. Even in this case you would still need a physical inspection of the documentation to find hidden income, especially those deliberately kept within the limits of traceability of financial transactions. Conversely, if the accountant was given the responsibility towards the tax Authority in existence and correct declaration of documents which he drafted, and maybe which he transmitted to the counterparts, the next step of electronic transmission to the tax authorities would close “at click”. This would involve an extensive mentoring phase of issuing invoices to entities of the thresholds of applicability of sector studies or “minimum” people for invoices for a certain amount, and this compliance would be placed in the exclusive interest of the tax Authorities. It could thus avoid the creation of several parallel bills or sudden "cuts" declarations of surplus revenues in excess of the results of sector studies. No doubt, however, that the complete visibility of operations can be achieved only through the involvement of the client. In this direction it is necessary to restore the suppliers list. This recommendation does not require direct intervention by the accountant, as the one proposed for the invoices, but the data could be used to cross the turnover of suppliers, to reduce the phenomenon of "self-produced“ invoices, and to improve the functionality of sector studies. The functions of professionals may also extend to the (regular) appearance of specific company, which may be relevant to sector studies, such as checking the capacity of a restaurant, measuring the area of a business, the determination of equipment collected by the place of activity and findings of the books. On this basis, the accountant can assume, therefore, a signalling function that not violate the confidential relationship with his client, but that is approached to public duties already assigned to notaries in reports of real estate brokers.
29-lug-2010
AA. 2009/2010
Diritto tributario e dell'impresa
22.
L’attività professionale nel sistema aziendale delle segnalazioni al fisco. - Qualunque tentativo di comprendere il ruolo dei professionisti nella tassazione analitica aziendale deve riconoscere la centralità delle aziende nel funzionamento del sistema fiscale, quali realtà insostituibili che “producono” i volumi di gettito più significativi. Dopo la riforma fiscale del 1973, la maggior parte delle somme incassate dall’Erario transita attraverso le aziende strutturate, nelle quali la regolazione dei rapporti economico-finanziari con i dipendenti, i clienti ed i fornitori avviene tramite meccanismi che rendono la ricchezza visibile al fisco e che assicurano un’adeguata precisione nella misurazione della loro capacita economica, utilizzando anche le scritture contabili obbligatorie. In queste realtà, i professionisti affiancano i direttori amministrativi per gli adempimenti periodici e per la rappresentanza avanti gli Uffici finanziari, oppure il management per le operazioni più complesse, con lo scopo di suggerire le migliori soluzioni contrattuali, fiscalmente meno onerose. Ma le segnalazioni economico-patrimoniali delle aziende strutturate si fermano alla produzione del loro reddito ed alle indicazioni della ricchezza erogata nei confronti di soci, di dipendenti, di collaboratori, di professionisti e di piccoli imprenditori. Le informazioni su come tale ricchezza venga poi impiegata per la produzione di altri redditi sono in possesso delle aziende bancarie e di quelle che si occupano di gestire i loro risparmi, mentre i professionisti rientrano in gioco perché trattano da vicino i rapporti di milioni di artigiani, di commercianti e di altri piccoli imprenditori, anche nei confronti dell’Amministrazione. - L’assistenza fiscale nelle aree prive di segnalazioni. - Nei segmenti di mercato che non sono occupati dalle aziende più strutturate, operano aziende spesso a conduzione familiare e/o a ristretta base proprietaria, nelle quali i proprietari sono anche i gestori dell’attività economica. Qui non esistono gli interessi del dominus o della collettività alla rilevazione, alla documentazione ed alla rendicontazione delle operazioni aziendali cui devono attenersi i manager delle public companies ed i funzionari degli enti pubblici. La ricchezza si produce e si consuma “tra le mani” dei proprietari. I contrasti di interessi svaniscono nelle relazioni dirette con l’imprenditore, mentre le rigidità organizzative delle aziende medio grandi sono assorbite dalle decisioni dello stesso dominus. Di conseguenza, i pagamenti “in nero” ai lavoratori irregolari oppure gli incassi non certificati non emergono per il fatto che un professionista venga incaricato di predisporre o di sorvegliare le registrazioni contabili, di redigere il bilancio e di compilare le dichiarazioni fiscali. In queste realtà, la contabilità costituisce un inutile orpello imposto dalla normativa fiscale e non assolve ad alcuna funzione di controllo dell’amministrazione, com’è obbligo, invece, anche del diritto (commerciale), nelle realtà in cui proprietà e management sono nettamente separate. Ecco perché la riforma fiscale del 1973, imponendo le scritture contabili anche all’interno delle realtà di piccole dimensioni, ha miseramente fallito ed ha favorito l’occultamento di ricavi . E tale fenomeno è stato incentivato anche dalla carenza di un’adeguata rete di segnalazioni delle operazioni non dichiarate al fisco, e ciò anche per l’impossibilità pratica di censire i consumi privati. Il contemporaneo arretramento dell’Amministrazione negli accertamenti su base estimativa di queste imprese, ha così provocato una progressiva lacerazione tra coloro che, essendo segnalati tramite le ritenute, venivano tassati “al centesimo” e coloro che, nella migliore delle ipotesi, dichiaravano i ricavi tracciati dagli elenchi fornitori, salvo poi ridurre artificiosamente la base imponibile. Con la riforma fiscale, l’assistenza fiscale è stata rivolta al nuovo “popolo” delle partite Iva ed ai milioni di contribuenti sui quali è ricaduto l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. I professionisti non hanno svolto, per lungo tempo, alcuna funzione ausiliaria nei confronti del fisco, limitandosi a riportare in dichiarazione le retribuzioni dei dipendenti, già segnalati dai sostituti, a scomputare le ritenute, a calcolare gli oneri deducibili e le detrazioni d’imposta. Per gli artigiani, i commercianti ed i professionisti, invece occorreva predisporre e curare i registri contabili in cui venivano registrati i documenti consegnati dal cliente. Proprio nei confronti di questi soggetti, l’Amministrazione ha perso progressivamente la propria funzione impositiva, dissolvendo nel tempo le capacità estimative che si erano affinate nel corso di decenni di applicazione dell’imposta di ricchezza mobile. I compiti degli Uffici sono stati indirizzati alla vigilanza ed ai controlli selettivi delle dichiarazioni e delle contabilità, anche se la mole enorme di dichiarazioni cartacee, spesso compilate in modo errato, non consentiva il controllo di tutti i contribuenti. Le risorse che venivano assorbite dal controllo delle dichiarazioni cartacee erano eccessive e sull’effettivo recupero di gettito si poteva dubitare, soprattutto nei casi in cui si apriva la via del contenzioso, con ulteriori spese per l’Amministrazione. - La responsabilizzazione dei professionisti nella compilazione delle dichiarazioni e nel rilascio di specifiche attestazioni. - Nel corso degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso si è cercato di porre rimedio a queste situazioni. Sono stati elaborati strumenti di determinazione del reddito, a prescindere dalle scritture cronologiche che potevano essere facilmente manipolate dai contribuenti. Basandosi sull’intuizione che gli <<autonomi>> svolgono la loro attività per trarne un reddito sufficiente per il loro sostentamento, si avvertì l’esigenza di utilizzare strumenti che tenessero conto non solo della produzione di un reddito minimo, ma anche delle specificità aziendali, delle caratteristiche esteriori del complesso aziendale e del contesto ambientale. Da qui, il passaggio dai rozzi coefficienti di redditività (Visentini-ter, coefficienti presuntivi, minimum tax) alla creazione degli studi di settore. Come le dichiarazioni fiscali, però, gli studi di settore sono basati sui dati raccolti direttamente dai contribuenti con appositi questionari, e quindi l’esigenza primaria restava quella di garantire la corretta comunicazione di dati sui quali dovevano essere costruiti gli stessi studi, poiché se i contribuenti avessero mentito, anche gli studi “avrebbero mentito”. Il processo di riordino dell’assistenza fiscale è iniziato, invece, dalle dichiarazioni fiscali di milioni di dipendenti, di pensionati e di proprietari di soli beni immobili. La compilazione delle loro dichiarazioni è stata veicolata dagli studi professionali ai Centri di assistenza fiscale istituiti con l’art. 78 n. 413/91 (CAAF). Di lì a poco, l’intera materia dell’assistenza fiscale è stata rivisitata nel D.Lgs n. 241/97, per semplificare gli adempimenti e per far affluire rapidamente e senza intoppi i dati corretti nelle banche dati dell’Amministrazione, agevolando in questo modo l’attività di controllo e la razionalizzazione delle risorse degli Uffici. Attraverso i CAF ed i professionisti, la liquidazione ed il controllo formale delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis, 36-ter D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72) sono stati affidati agli intermediari, i quali dovevano impegnarsi ad elaborare e trasmettere in via telematica le dichiarazioni fiscali. Venuti meno in questo modo gli errori di trascrizione e di caricamento delle dichiarazioni cartacee, è stato possibile ridurre la rilevazione degli errori di calcolo ed il controllo delle spese documentate, con la conseguente abolizione dei Centri di servizio. Si può dire pertanto che il primo livello di responsabilizzazione dei professionisti – basato sul rilascio del c.d. “visto di conformità” – è servito a razionalizzare l’impiego delle risorse dell’Amministrazione, svincolandole da un’attività eccessivamente onerosa, e senza un ritorno adeguato di gettito. I professionisti avrebbero garantito la rispondenza dei dati trasmessi alla documentazione giustificativa e la corretta effettuazione dei calcoli. A questi scopi, sono stati pensati anche gli istituti dell’“asseverazione” dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e della “certificazione tributaria”, di cui al decreto del Ministero delle finanze n. 164/99. Ma per queste attestazioni, il fallimento è stato determinato dagli stessi fattori che hanno impedito alla contabilità di misurare la capacità economica delle imprese. Benché gli strumenti fossero teoricamente perfetti – soprattutto in relazione alla possibilità di far certificare da un soggetto terzo la rispondenza dei dati contabili alla documentazione in possesso del cliente – la rilevazione meramente documentale dei dati necessari per il rilascio delle predette attestazioni, consentiva ancora una volta al contribuente di mentire, occultando dati, operazioni ed informazioni che neanche il professionista più preciso ed astuto avrebbe potuto conoscere e segnalare. - Le asimmetrie informative nella tassazione aziendale. - Le figure professionali assumono, in linea generale, un ruolo di “mediazione” tra la Pubblica amministrazione e gli <<autonomi>> (intendendo con tale nozione quei soggetti privi di rigidità organizzative con le quali viene assicurato che tutti i lavoratori dipendenti sono in regola con la legge e che le fatture di acquisto e di vendita sono correttamente registrate in contabilità, nonché che i loro importi vengano esposti nella dichiarazione). Mano a mano che questi crescono, al consulente vengono rivolte domande più complesse , lasciando gli adempimenti contabili ai dipendenti dell’azienda. Si può dire, in effetti, che la consulenza vera comincia dove finisce l’evasione, intesa in senso lato come occultamento dei ricavi, perchè il professionista interviene quando occorre individuare la migliore soluzione contrattuale e fiscalmente meno onerosa, di operazioni perfettamente visibili all’esterno o analiticamente segnalate. Anche quando si affrontano fattispecie di maggiore complessità, che possono riguardare le operazioni di riassetto aziendale, il professionista viene chiamato ad illustrare i costi, i benefici e le criticità di operazioni visibili al fisco tramite contratti ed atti pubblici. Il professionista “filtra” per sua natura i tecnicismi fiscali, e nel tentare di inquadrare compiutamente le fattispecie trattate viene a conoscenza delle specificità delle singole realtà aziendali. Egli conosce, però, solo ciò che il management o il dominus dell’azienda vuole mostrare all’esterno, non la ricchezza che si muove fuori dal circuito contabile. E tale situazione è ancora più accentuata quando la proprietà coincide con il management, cioè quando nelle aziende familiari o a ristretta base proprietaria, il ricavato delle operazioni non documentate viene ripartito con il coniuge, con i figli e con i soci . Quindi, se è vero che la contabilità può essere aggirata, tanto nelle piccole quanto nelle grandi aziende, ciò avviene indipendentemente dal coinvolgimento dei professionisti. Questi “misurano” la capacità che viene documentata, con la conseguenza che la loro funzione ausiliaria, nei confronti questa volta del fisco, deve essere ristretta in questo ambito. La loro funzione può essere quella di garantire che quanto dichiarato risponda a quanto documentato, oppure che le caratteristiche esteriori dell’azienda vengano correttamente comunicate per garantire il corretto funzionamento degli studi di settore. Ed in tale direzione, questi sono gli obiettivi che si è tentato di raggiungere con il visto di conformità, con l’asseverazione e con la certificazione tributaria, seguendo una progressiva “invasività” delle competenze professionali. Ciò che i professionisti non possono fare, è ricreare nei confronti dei propri clienti il contrasto di interessi delle aziende più strutturate. Viene a loro preclusa le capacità di segnalare la ricchezza che hanno i “grandi sostituti d’imposta”, perché non dispongono delle stesse informazioni e della forza contrattuale di cui dispongono i soggetti che erogano la ricchezza. Solo avendo presente questa cornice strutturale, si può comprendere allora che il loro intervento consente, semmai, di segnalare, con un soddisfacente grado di precisione, le operazioni nelle quali sono coinvolti, solo dopo che sono state effettuate, perché contribuiscono a costruirle oppure a documentarne l’esistenza (fatture, cessioni di quote societarie o di rami d’azienda, etc.). Benché l’assistenza fiscale sia attualmente impostata sulle verifiche di documenti redatti da altri, la sua evoluzione potrebbe servire a canalizzare un flusso di informazioni che consentirebbe al fisco di monitorare le operazioni appena concluse. La possibilità di fornire in tempi ristretti informazioni rappresenta, dunque, il nuovo campo di azione nell’attività di collaborazione con il fisco, allo scopo di realizzare con i professionisti un’attività di monitoraggio che possa disinnescare sul nascere eventuali comportamenti fraudolenti, come si sta sperimentando con il visto di conformità per effettuare versamenti tramite la compensazione dei crediti Iva. -- Dalla contabilità alle operazioni: l’evoluzione dell’assistenza fiscale passa attraverso l’abolizione delle scritture contabili e l’estensione dei servizi di “certificazione” delle singole operazioni. - L’attenuazione della tassazione nei confronti di soggetti con modesto volume d’affari e l’eliminazione di inutili scritture cronologiche non può supplire alla carenza di strumenti efficaci di individuazione e di segnalazione della capacità economica di contribuenti che operano con il consumo finale, e che per questo sfuggono ai controlli del fisco. L’esperimento del “regime dei minimi”, caldeggiato dall’Amministrazione per la semplificazione degli adempimenti e per la riduzione dei costi amministrativi, in primo luogo dei compensi professionali, ha creato una zona franca dalle ricostruzioni estimative del reddito di soggetti di piccole dimensioni, in controtendenza con l’evoluzione delle tecniche accertative degli ultimi venticinque anni. Il passaggio graduale ad un sistema di determinazione analitica del reddito senza la contabilità, ha dimostrato l’inutilità di trasferire di peso sui piccoli le modalità di determinazione della ricchezza secondo modalità aziendalistiche. Al tempo stesso, però, tale regime di tassazione non ha permesso all’Agenzia di far emergere base imponibile, e soprattutto non ha estromesso i professionisti dall’assistenza fiscale . Il regime dei minimi ha confermato cioè la necessità di assistenza professionale anche per i contribuenti con redditi modesti. Il commerciante, il piccolo artigiano ed il libero professionista apprendono dal commercialista, le modalità di fatturazione, le specificità, le limitazioni e le opportunità di ciascun regime di tassazione, affidandosi in ogni caso alla sua consulenza per presentare la dichiarazione e per conoscere le imposte ed i contributi previdenziali da pagare. In tutti questi aspetti, i professionisti conservano un ruolo centrale che non è venuto meno neppure nelle ipotesi di tutoraggio diretto dell’Agenzia delle Entrate, previste per la compilazione delle dichiarazioni più semplici e nel regime di tassazione dei contribuenti “minori” introdotta dall’art. 13 L. n. 388/2000, anche perchè, a conti fatti, i regimi di tassazione “senza contabilità” si sono spesso rivelati più onerosi di quelli ordinari, non ammettendo la deduzione di oneri dal reddito complessivo e la detrazione di spese. Benché vi siano le asimmetrie informative sopra accennate, sulla relazione diretta tra <<autonomi>> e consulenti il fisco deve continuare a puntare, visti i buoni risultati raggiunti per l’assistenza fiscale ai dipendenti ed ai collaboratori. Responsabilizzare e valorizzare l’attività dell’intermediario professionale é la strada da seguire, salvaguardando la riservatezza dei rapporti con il cliente. In questa direzione la tracciabilità finanziaria è un buon punto di partenza, ma va separata concettualmente dalla tracciabilità delle operazioni utili ai fini fiscali. Analizzare la regolazione degli aspetti finanziari delle operazioni, non significa che queste operazioni siano automaticamente rilevanti per il fisco. Per la tracciabilità finanziaria, occorre sempre valutare, poi, gli effetti deteriori sul gettito che potrebbero generare misure esasperate nell’utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento. In buona sostanza, una soglia di tracciabilità troppo bassa, come quella prevista dal decreto Bersani (euro 100) potrebbe incidere sui meccanismi di segnalazione garantiti dalla detrazione di spese normalmente regolate in contanti, incentivando indirettamente la pratica di uno sconto sul prezzo che viene pagato “senza ricevuta”. Il coinvolgimento del professionista deve servire a segnalare quelle operazioni sulle quali non arrivano le grandi aziende. La vera innovazione non riguarda quindi la tracciabilità finanziaria, bensì la riconversione di adempimenti contabili, la cui inutilità è palese, in nuovi adempimenti che possono essere un fattore di emersione della ricchezza documentata ma non tassata, adempimenti che consentono un flusso tempestivo e completo di dati al fisco relativi a ricavi documentati che altrimenti resterebbero occulti. L’indipendenza del professionista potrebbe assicurare la corretta conservazione dei documenti, e quindi la visibilità delle transazioni effettuate dal contribuente in sede di verifica, ma si potrebbe pensare anche di attribuire la possibilità allo stesso commercialista di emettere e di inviare la fattura in uscita del contribuente. In tale ottica, la responsabilizzazione del commercialista potrebbe creare un’idonea garanzia per la comunicazione dei ricavi al Fisco in tutte le realtà in cui non sono presenti le rigidità organizzative e la serialità dei comportamenti che stabilizzano la certificazione e la successiva dichiarazione dei corrispettivi. Il passaggio dal controllo ex post della contabilità al monitoraggio preventivo delle operazioni, simultaneamente al loro momento di effettuazione, potrebbe inserirsi nelle nuove misure di tracciabilità, non finanziaria, delle stesse operazioni, stabilite dall’art. 21 del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78, in materia di fatturazione elettronica per importi superiori ad euro 3.000,00. La pratica di occultamento che si intende contrastare riguarda gli importi regolarmente fatturati che non vengono dichiarati al fisco, facendo affidamento sulla selettività dei controlli e sulla scarsa probabilità di essere scoperti. E’ intuitivo, però, che la probabilità di essere scoperti non aumenta per effetto di un nuovo obbligo che resta nella esclusiva disponibilità del fornitore. Anche in questo caso sarebbe comunque necessaria un’ispezione fisica della documentazione per scovare proventi occulti, soprattutto per quelli volutamente tenuti entro i limiti della tracciabilità dei movimenti finanziari. Qualora invece venisse attribuita al commercialista la responsabilità nei confronti del fisco dell’esistenza e della corretta rilevazione in dichiarazione di documenti di cui ha curato la redazione, e magari la trasmissione alle controparti, il successivo passaggio dell’invio telematico al fisco sarebbe a portata di “click”. Si tratterebbe quindi di un’attività di tutoraggio estesa alla fase di emissione delle fatture di soggetti rientranti nelle soglie di applicabilità degli studi di settore o di soggetti “minimi” per le fatture di un certo importo e che verrebbe posta in essere nell’interesse esclusivo del fisco. Si potrebbe evitare in questo modo la creazione di numerazioni parallele delle fatture ovvero i “tagli” improvvisi nelle dichiarazioni del surplus di fatturato eccedente le risultanze degli studi di settore. Specularmente, l’assenza di un elemento necessario della fattura, indicato esclusivamente da un dottore commercialista, non dovrebbe costituire motivo di disconoscimento del costo o di negazione della detrazione dell’Iva, ma determinerebbe l’obbligo di segnalazione da parte del cliente, al quale verrebbe altrimenti applicata una specifica sanzione per aver ostacolato l’attività di controllo. E’ indubbio, tuttavia, che la completa visibilità delle operazioni si può raggiungere esclusivamente mediante il coinvolgimento del cliente. In questa direzione è necessario il ripristino degli elenchi fornitori. Tale segnalazione non richiederebbe un intervento diretto del commercialista, come quello proposto per le fatture, ma potrebbe servire ad incrociare i dati del fatturato dei fornitori, a ridurre il fenomeno delle fatture “autoprodotte”, nonché a migliorare l’operatività degli studi di settore. Le funzioni dei professionisti potrebbero estendersi anche alle rilevazioni (periodiche) di specifiche caratteristiche esteriori dell’azienda, che potrebbero risultare rilevanti per gli studi di settore, come la verifica della capacità ricettiva di un ristorante, la misurazione della superficie dei locali adibiti ad un’attività commerciale, la verifica dell’esistenza di beni strumentali rilevati presso l’esercizio e le risultanze dei libri contabili. Su queste basi il commercialista può assumere, quindi, una funzione segnalatoria che non contravviene ai rapporti confidenziali con il proprio cliente, ma che si avvicina alle funzioni pubblicistiche già attribuite ai notai nelle segnalazioni dei mediatori immobiliari.
professionisti; visto di conformità; asseverazione; certificazione tributaria; tassazione analitica aziendale
Settore IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO
Italian
Tesi di dottorato
Fiorilli, A. (2010). Il ruolo dei professionisti nella tassazione analitica aziendale.
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