La sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino sul caso Thyssenkrupp, in riforma della pronuncia di pri- mo grado, nega la sussistenza del dolo eventuale in capo all’amministratore delegato e riunifica le posizioni di tutti gli imputati, giudicandoli responsabili per omicidio colposo, a titolo di colpa cosciente. La pronuncia, che merita di essere condivisa per il risultato di livellamento della rimproverabilità soggettiva, non emergen- do dagli atti profili di diversità che giustificassero un diverso trattamento sanzionatorio tra gli imputati, lascia però dei dubbi sulla corretta qualificazione dell’elemento psicologico, alla luce della lettura fornita sui criteri sostanziali e su alcuni indici c.d. rivelatori del dolo eventuale. Si tratta, dunque, di esaminare, anche alla luce della peculiarità del settore dell’attività dell’infortunistica lavorativa, la conformità della soluzione accolta ai criteri distintivi tra colpa cosciente e dolo eventuale. Infine, si valuteranno le possibili conseguenze delle scelte di qualificazione soggettiva in tema di responsabilità individuale sul correlato piano della responsabili- tà dell’ente.
Masullo, M.n. (2013). Infortuni (mortali) sul lavoro e responsabilità penale del datore di lavoro: ripristinato il primato del modello colposo?. DIRITTO PENALE E PROCESSO, 2013(8), 929-939.
Infortuni (mortali) sul lavoro e responsabilità penale del datore di lavoro: ripristinato il primato del modello colposo?
MASULLO, MARIA NOVELLA
2013-08-01
Abstract
La sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino sul caso Thyssenkrupp, in riforma della pronuncia di pri- mo grado, nega la sussistenza del dolo eventuale in capo all’amministratore delegato e riunifica le posizioni di tutti gli imputati, giudicandoli responsabili per omicidio colposo, a titolo di colpa cosciente. La pronuncia, che merita di essere condivisa per il risultato di livellamento della rimproverabilità soggettiva, non emergen- do dagli atti profili di diversità che giustificassero un diverso trattamento sanzionatorio tra gli imputati, lascia però dei dubbi sulla corretta qualificazione dell’elemento psicologico, alla luce della lettura fornita sui criteri sostanziali e su alcuni indici c.d. rivelatori del dolo eventuale. Si tratta, dunque, di esaminare, anche alla luce della peculiarità del settore dell’attività dell’infortunistica lavorativa, la conformità della soluzione accolta ai criteri distintivi tra colpa cosciente e dolo eventuale. Infine, si valuteranno le possibili conseguenze delle scelte di qualificazione soggettiva in tema di responsabilità individuale sul correlato piano della responsabili- tà dell’ente.File | Dimensione | Formato | |
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