Il contributo propone una sistemazione teorico-dogmatica delle clausole di riaddebito. Con tale termine, in materia di carte di pagamento, lo scritto allude alle clausole che regolano i rapporti tra tre soggetti (istituto che emette una carta di pagamento, professionista e cliente) nei casi in cui il titolare della carta disconosca i pagamenti con essa compiuti, per eccedenza del solutum o, come avviene più frequentemente, per frode, e si faccia rimborsare la somma dall'istituto emittente. In forza di queste clausole l'istituto di emissione deve riaccreditare al cliente (consumatore o professionista) le somme versate in base a pagamenti disconosciuti dal titolare della carta, e ha il diritto di riaddebitare tali importi all'esercente. La ricerca muove dalla distinzione tra riaddebito "legale" (previsto direttamente dalla legge) e riaddebito "convenzionale" (disciplinato dall'autonomia privata, in particolare dai c.d. contratti di convenzionamento stipulati tra istituto di emissione e professionista). Quindi si sofferma sul riaddebito "convenzionale", patto atipico posto in essere tra un istituto di emissione della carta e fornitore di beni o servizi; un'analisi fenomenologica del riaddebito convenzionale fa riscontrare la presenza di vari tipi di clausole. Il saggio propone di classificarle secondo la seguente tripartizione: riaddebito "puro", riaddebito "condizionato" e riaddebito "titolato", ricostruendo le tre diverse discipline. La ricerca, svolta anche alla luce degli ordinamenti giuridici stranieri, si sofferma poi sull'applicabilità dell'art. 1341 cod. civ. alle clausole di riaddebito e, infine, sul problema se, una volta disconosciuto il pagamento, la solutio debba ritenersi avvenuta o no, e se quindi l'obbligazione pecuniaria debba considerarsi estinta.
Farace, D. (2013). Le clausole di riaddebito (chargeback). In Cesare Massimo Bianca (a cura di), I contratti bancari (pp. 3-34). ROMA : DIKE GIURIDICA.
Le clausole di riaddebito (chargeback)
FARACE, DARIO
2013-01-01
Abstract
Il contributo propone una sistemazione teorico-dogmatica delle clausole di riaddebito. Con tale termine, in materia di carte di pagamento, lo scritto allude alle clausole che regolano i rapporti tra tre soggetti (istituto che emette una carta di pagamento, professionista e cliente) nei casi in cui il titolare della carta disconosca i pagamenti con essa compiuti, per eccedenza del solutum o, come avviene più frequentemente, per frode, e si faccia rimborsare la somma dall'istituto emittente. In forza di queste clausole l'istituto di emissione deve riaccreditare al cliente (consumatore o professionista) le somme versate in base a pagamenti disconosciuti dal titolare della carta, e ha il diritto di riaddebitare tali importi all'esercente. La ricerca muove dalla distinzione tra riaddebito "legale" (previsto direttamente dalla legge) e riaddebito "convenzionale" (disciplinato dall'autonomia privata, in particolare dai c.d. contratti di convenzionamento stipulati tra istituto di emissione e professionista). Quindi si sofferma sul riaddebito "convenzionale", patto atipico posto in essere tra un istituto di emissione della carta e fornitore di beni o servizi; un'analisi fenomenologica del riaddebito convenzionale fa riscontrare la presenza di vari tipi di clausole. Il saggio propone di classificarle secondo la seguente tripartizione: riaddebito "puro", riaddebito "condizionato" e riaddebito "titolato", ricostruendo le tre diverse discipline. La ricerca, svolta anche alla luce degli ordinamenti giuridici stranieri, si sofferma poi sull'applicabilità dell'art. 1341 cod. civ. alle clausole di riaddebito e, infine, sul problema se, una volta disconosciuto il pagamento, la solutio debba ritenersi avvenuta o no, e se quindi l'obbligazione pecuniaria debba considerarsi estinta.File | Dimensione | Formato | |
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