Con lettera del 23 luglio 2012, indirizzata a tutte le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica, il presidente dell'Isvap, richiamando esplicitamente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità la quale (all'art. 25, lett. e), ratificata con legge nazionale n. 18 del 2009, n. 18, ricorda che l’Italia è tenuta ad adottare tutte le misure idonee al fine di “vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, che devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia…” con la conseguente Illegittimità delle clausole che impediscono ai portatori di handicap mentali e ai soggetti che fanno uso di farmaci psicotropi di fruire di coperture assicurative. Il Presidente dell'Isvap ricorda che per dare esecuzione a tali prescrizioni l’Istituto ha costituito un tavolo tecnico (con la partecipazione dell’Associazione delle imprese di assicurazione – ANIA - e di altre Associazioni del settore), che a conclusione dei lavori ha confermato la necessità che si debba garantire il principio di parità di trattamento nei confronti delle persone con disturbi mentali o che assumano farmaci psicotropi nell’ambito di una terapia medica, eliminando le clausole dei contratti malattia che precludono loro l’accesso alla relativa garanzia assicurativa. Pertanto l'Isvap richiama le imprese ad un sollecito adeguamento delle relative polizze malattia, eliminando dalle condizioni generali le disposizioni che pregiudizialmente collocano i malati di mente tra le “persone non assicurabili”, e prevedendo nel contempo la possibiltà di accedere a coperture assicurative ai soggetti portatori di handicap mentali o che assumono farmaci psicoptropi a scopo terapeutico. Il Presidente dell'Isvap auspica inoltre che le imprese adottino comunque, anche nell’ambito dei rami infortuni, “un comportamento proattivo nell’assicurare i soggetti con tali problematiche”. E pertanto invitano tutte le imprese ad offrire sul mercato, già dalla fine del 2012, polizze assicurative fruibili dai portatori di handicap mentali. La lettera del Presidente dell'Isvap invita a tornare a riflettere sul ruolo di tale Autorità indipendente e sul potere normativo e di moral suasion alla stessa assegnato.

Titomanlio, R. (2012). Riflessioni sul potere normativo e di moral suasion dell'Isvap (A proposito della lettera del Presidente dell'Isvap del luglio 2012 per l'eliminazione nelle polizze malattia delle clausole illegittime che impedivano ai portatori di handicap mentali di assicurarsi). GIUSTAMM.IT.

Riflessioni sul potere normativo e di moral suasion dell'Isvap (A proposito della lettera del Presidente dell'Isvap del luglio 2012 per l'eliminazione nelle polizze malattia delle clausole illegittime che impedivano ai portatori di handicap mentali di assicurarsi)

TITOMANLIO, RAFFAELE
2012-11-30

Abstract

Con lettera del 23 luglio 2012, indirizzata a tutte le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica, il presidente dell'Isvap, richiamando esplicitamente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità la quale (all'art. 25, lett. e), ratificata con legge nazionale n. 18 del 2009, n. 18, ricorda che l’Italia è tenuta ad adottare tutte le misure idonee al fine di “vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, che devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia…” con la conseguente Illegittimità delle clausole che impediscono ai portatori di handicap mentali e ai soggetti che fanno uso di farmaci psicotropi di fruire di coperture assicurative. Il Presidente dell'Isvap ricorda che per dare esecuzione a tali prescrizioni l’Istituto ha costituito un tavolo tecnico (con la partecipazione dell’Associazione delle imprese di assicurazione – ANIA - e di altre Associazioni del settore), che a conclusione dei lavori ha confermato la necessità che si debba garantire il principio di parità di trattamento nei confronti delle persone con disturbi mentali o che assumano farmaci psicotropi nell’ambito di una terapia medica, eliminando le clausole dei contratti malattia che precludono loro l’accesso alla relativa garanzia assicurativa. Pertanto l'Isvap richiama le imprese ad un sollecito adeguamento delle relative polizze malattia, eliminando dalle condizioni generali le disposizioni che pregiudizialmente collocano i malati di mente tra le “persone non assicurabili”, e prevedendo nel contempo la possibiltà di accedere a coperture assicurative ai soggetti portatori di handicap mentali o che assumono farmaci psicoptropi a scopo terapeutico. Il Presidente dell'Isvap auspica inoltre che le imprese adottino comunque, anche nell’ambito dei rami infortuni, “un comportamento proattivo nell’assicurare i soggetti con tali problematiche”. E pertanto invitano tutte le imprese ad offrire sul mercato, già dalla fine del 2012, polizze assicurative fruibili dai portatori di handicap mentali. La lettera del Presidente dell'Isvap invita a tornare a riflettere sul ruolo di tale Autorità indipendente e sul potere normativo e di moral suasion alla stessa assegnato.
30-nov-2012
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Comitato scientifico
Settore IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO
Italian
Senza Impact Factor ISI
Titomanlio, R. (2012). Riflessioni sul potere normativo e di moral suasion dell'Isvap (A proposito della lettera del Presidente dell'Isvap del luglio 2012 per l'eliminazione nelle polizze malattia delle clausole illegittime che impedivano ai portatori di handicap mentali di assicurarsi). GIUSTAMM.IT.
Titomanlio, R
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