Il tema della responsabilità colposa dello psichiatra per atti autoaggressivi del paziente va inquadrato tra i settori di particolare complessità del diritto penale della medicina, sia per il medico, sia per il giudice chiamato a valutarne l’operato. Le indubbie peculiarità riguardano la colorazione contenutistica della posizione di garanzia e riflettono le controverse istanze che governano la scienza di riferimento, soprattutto a fronte dell’avvenuto superamento di quella visione custodialistica, che sfociava in un paternalismo spinto e che ancora riecheggia in alcuni atteggiamenti degli operatori psichiatrici ed in talune prese di posizione della giurisprudenza. Rispetto al passato, è oggi differente il modello culturale di riferimento; la volontà del paziente psichiatrico capace recupera margini di rilevanza sulla posizione di garanzia e sulla determinazione dell’obiettivo terapeutico. La ricostruzione dei compiti dello psichiatra, tra tutela della salute mentale e dell’incolumità fisica del paziente, oltre che della sua vita, se da un lato consente di rigettare le pretese di residui obblighi custodiali, dall’altro, porta alla luce il collegamento tra cornice della posizione di garanzia e rischio consentito: è proprio l’esigenza di contrastare e frenare un determinato rischio per il paziente che individua e circoscrive, sul versante della responsabilità colposa, le regole cautelari del medico. Si profila per tale via – in termini più generali sull’intero terreno della responsabilità omissiva colposa del medico - il legame osmotico tra posizione di garanzia, obblighi impeditivi e regole cautelari: le regole di condotta a contenuto precauzionale rilevanti ai fini dell’imputazione colposa, infatti, hanno sempre come presupposto e limite i doveri del medico, al quale non si può chiedere in misura di diligenza, prudenza e perizia, più di quanto egli non sia tenuto a fare in posizione di garante. Ma il combinarsi dei due piani di valutazione opera anche – a maggior ragione rispetto alla posizione dello psichiatra - in senso opposto. È dunque proprio all’interno della posizione di garanzia che va trovato il punto di confluenza e di sintesi delle interrelazioni tra regola cautelare e volontà del paziente; interrelazioni che delimitano, su diversi fronti, il potere (e non solo il dovere) di agire del medico, con effetti limitativi della responsabilità.

Cupelli, C. (2013). La responsabilità penale dello psichiatra. Sui rapporti tra obblighi impeditivi, consenso e regole cautelari. Napoli : ESI.

La responsabilità penale dello psichiatra. Sui rapporti tra obblighi impeditivi, consenso e regole cautelari

CUPELLI, CRISTIANO
2013-10-01

Abstract

Il tema della responsabilità colposa dello psichiatra per atti autoaggressivi del paziente va inquadrato tra i settori di particolare complessità del diritto penale della medicina, sia per il medico, sia per il giudice chiamato a valutarne l’operato. Le indubbie peculiarità riguardano la colorazione contenutistica della posizione di garanzia e riflettono le controverse istanze che governano la scienza di riferimento, soprattutto a fronte dell’avvenuto superamento di quella visione custodialistica, che sfociava in un paternalismo spinto e che ancora riecheggia in alcuni atteggiamenti degli operatori psichiatrici ed in talune prese di posizione della giurisprudenza. Rispetto al passato, è oggi differente il modello culturale di riferimento; la volontà del paziente psichiatrico capace recupera margini di rilevanza sulla posizione di garanzia e sulla determinazione dell’obiettivo terapeutico. La ricostruzione dei compiti dello psichiatra, tra tutela della salute mentale e dell’incolumità fisica del paziente, oltre che della sua vita, se da un lato consente di rigettare le pretese di residui obblighi custodiali, dall’altro, porta alla luce il collegamento tra cornice della posizione di garanzia e rischio consentito: è proprio l’esigenza di contrastare e frenare un determinato rischio per il paziente che individua e circoscrive, sul versante della responsabilità colposa, le regole cautelari del medico. Si profila per tale via – in termini più generali sull’intero terreno della responsabilità omissiva colposa del medico - il legame osmotico tra posizione di garanzia, obblighi impeditivi e regole cautelari: le regole di condotta a contenuto precauzionale rilevanti ai fini dell’imputazione colposa, infatti, hanno sempre come presupposto e limite i doveri del medico, al quale non si può chiedere in misura di diligenza, prudenza e perizia, più di quanto egli non sia tenuto a fare in posizione di garante. Ma il combinarsi dei due piani di valutazione opera anche – a maggior ragione rispetto alla posizione dello psichiatra - in senso opposto. È dunque proprio all’interno della posizione di garanzia che va trovato il punto di confluenza e di sintesi delle interrelazioni tra regola cautelare e volontà del paziente; interrelazioni che delimitano, su diversi fronti, il potere (e non solo il dovere) di agire del medico, con effetti limitativi della responsabilità.
ott-2013
Settore IUS/17 - DIRITTO PENALE
Italian
Rilevanza internazionale
Monografia
Responsabilità penale; colpa; linee guida; psichiatria; regole cautelari; obblighi impeditivi; posizione di garanzia; misura soggettiva della colpa; causalità; suicidio
Cupelli, C. (2013). La responsabilità penale dello psichiatra. Sui rapporti tra obblighi impeditivi, consenso e regole cautelari. Napoli : ESI.
Monografia
Cupelli, C
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