Individuazione della disciplina imperativa e determinazione dell’ambito di intervento dell’autonomia privata hanno costituito i due poli intorno ai quali si è cercato di tracciare le linee di orientamento interpretativo sui particolari diritti del socio relativi all’amministrazione della s.r.l. La difficoltà principale è determinata dall’ambivalenza della disciplina, conseguenza dell’ambizione “autonomistica” del tipo rispetto alla s.p.a., che si è pensato potesse essere realizzata attraverso un dichiarato, ma non compiutamente realizzato, avvicinamento della s.r.l. alla società di persone. Ne è derivata una regolamentazione certamente nuova, ma non del tutto autosufficiente, e comunque contraddistinta da un carattere ibrido, nella quale è decifrabile una tensione tra norme di più marcato stampo capitalistico e quelle di più spiccata matrice personalistica. La lettura delle disposizioni denota la presenza di alcune disarmonie, che si accentuano a mano a mano che si tenti di colmare sul piano interpretativo i vuoti di una disciplina sotto più profili incompleta. I particolari diritti del socio relativi all’amministrazione della società attribuibili ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. sono esemplari a riguardo. Da una parte, essi costituiscono un riconoscimento normativo tra i più significativi sia della centralità del profilo negoziale nella disciplina del tipo, sia del rilievo personalistico della partecipazione sociale; dall’altra parte, sono situazioni soggettive individuali che si esplicano (e non potrebbe essere altrimenti) nell’ambito dell’organizzazione societaria. Pertanto, all’identificazione della loro natura di posizioni soggettive speciali in grado di costituire un limite esterno al dispiegarsi del procedimento di formazione della volontà collettiva si affianca la consapevolezza che la relativa disciplina subisce inevitabilmente i condizionamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni imperative relative dell’organizzazione sociale – che si è affermato essere ancora di tipo corporativo – nella quale sono destinati a essere esercitati le facoltà e i poteri di partecipazione alla gestione attribuibili con i particolari diritti. Sul piano della regolamentazione applicabile, ne deriva l’identificazione del particolare diritto come prerogativa speciale, la cui natura negoziale non ne esclude il valore anche organizzativo. In ogni caso, non sembra necessario negare tout court il rilievo negoziale del particolare diritto per assicurarne la coerenza sistematica con le regole di produzione dell’agire societario. Dopo aver delimitato l’ambito dell’indagine ai diritti che più strettamente ineriscono ai profili gestori della società – in quanto il loro contenuto concerne: poteri in genere considerati di organizzazione della società che hanno tuttavia una significativa incidenza gestoria (il diritto a essere nominato amministratore ovvero il diritto di nominare uno o più amministratori); oppure poteri che si esplicano direttamente nella conduzione dell’impresa (il diritto di compiere attività gestoria, il diritto di autorizzare il compimento di atti degli amministratori, il diritto di consultazione e il diritto di veto) – si è tentato di coordinare le regole speciali ex art. 2468, commi 3 e 4, c.c. con le disposizioni relative alla funzione amministrativa della s.r.l. per dimostrare che l’attribuzione di un particolare diritto non sembra possa alterare le basi organizzative corporative della società. Pertanto, il riconoscimento in favore del socio di un diritto speciale di gestione diretta implica soltanto la possibilità per quest’ultimo di essere nominato amministratore al di fuori delle regole di designazione collettiva da parte dei soci, non di sostituirsi agli amministratori, né di affiancarsi a essi come autonomo centro decisionale, nell’esercizio uti socius di funzioni amministrative. A conclusioni diverse si è pervenuti con riferimento ai particolari diritti a contenuto autorizzativo, oppositivo (di veto) o consultivo, dalla cui assegnazione non dovrebbe necessariamente discendere per il socio l’assunzione della carica di amministratore. Infine, si sono tratte le conseguenze della suddetta ricostruzione sul piano della responsabilità da gestione, con riferimento alla quale si è delineato un quadro unitario di imputazione della mala gestio che non differenzi la posizione del soggetto che compie la scelta amministrativa in base al ruolo in astratto ricoperto nell’ambito dell’organizzazione, recuperando sul piano della responsabilità una tutela per gli interessi dei terzi innegabilmente recessiva sotto altri profili di disciplina.

Damiano, A. (2010). I particolari diritti del socio relativi all'amministrazione della s.r.l.

I particolari diritti del socio relativi all'amministrazione della s.r.l.

2010-01-12

Abstract

Individuazione della disciplina imperativa e determinazione dell’ambito di intervento dell’autonomia privata hanno costituito i due poli intorno ai quali si è cercato di tracciare le linee di orientamento interpretativo sui particolari diritti del socio relativi all’amministrazione della s.r.l. La difficoltà principale è determinata dall’ambivalenza della disciplina, conseguenza dell’ambizione “autonomistica” del tipo rispetto alla s.p.a., che si è pensato potesse essere realizzata attraverso un dichiarato, ma non compiutamente realizzato, avvicinamento della s.r.l. alla società di persone. Ne è derivata una regolamentazione certamente nuova, ma non del tutto autosufficiente, e comunque contraddistinta da un carattere ibrido, nella quale è decifrabile una tensione tra norme di più marcato stampo capitalistico e quelle di più spiccata matrice personalistica. La lettura delle disposizioni denota la presenza di alcune disarmonie, che si accentuano a mano a mano che si tenti di colmare sul piano interpretativo i vuoti di una disciplina sotto più profili incompleta. I particolari diritti del socio relativi all’amministrazione della società attribuibili ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. sono esemplari a riguardo. Da una parte, essi costituiscono un riconoscimento normativo tra i più significativi sia della centralità del profilo negoziale nella disciplina del tipo, sia del rilievo personalistico della partecipazione sociale; dall’altra parte, sono situazioni soggettive individuali che si esplicano (e non potrebbe essere altrimenti) nell’ambito dell’organizzazione societaria. Pertanto, all’identificazione della loro natura di posizioni soggettive speciali in grado di costituire un limite esterno al dispiegarsi del procedimento di formazione della volontà collettiva si affianca la consapevolezza che la relativa disciplina subisce inevitabilmente i condizionamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni imperative relative dell’organizzazione sociale – che si è affermato essere ancora di tipo corporativo – nella quale sono destinati a essere esercitati le facoltà e i poteri di partecipazione alla gestione attribuibili con i particolari diritti. Sul piano della regolamentazione applicabile, ne deriva l’identificazione del particolare diritto come prerogativa speciale, la cui natura negoziale non ne esclude il valore anche organizzativo. In ogni caso, non sembra necessario negare tout court il rilievo negoziale del particolare diritto per assicurarne la coerenza sistematica con le regole di produzione dell’agire societario. Dopo aver delimitato l’ambito dell’indagine ai diritti che più strettamente ineriscono ai profili gestori della società – in quanto il loro contenuto concerne: poteri in genere considerati di organizzazione della società che hanno tuttavia una significativa incidenza gestoria (il diritto a essere nominato amministratore ovvero il diritto di nominare uno o più amministratori); oppure poteri che si esplicano direttamente nella conduzione dell’impresa (il diritto di compiere attività gestoria, il diritto di autorizzare il compimento di atti degli amministratori, il diritto di consultazione e il diritto di veto) – si è tentato di coordinare le regole speciali ex art. 2468, commi 3 e 4, c.c. con le disposizioni relative alla funzione amministrativa della s.r.l. per dimostrare che l’attribuzione di un particolare diritto non sembra possa alterare le basi organizzative corporative della società. Pertanto, il riconoscimento in favore del socio di un diritto speciale di gestione diretta implica soltanto la possibilità per quest’ultimo di essere nominato amministratore al di fuori delle regole di designazione collettiva da parte dei soci, non di sostituirsi agli amministratori, né di affiancarsi a essi come autonomo centro decisionale, nell’esercizio uti socius di funzioni amministrative. A conclusioni diverse si è pervenuti con riferimento ai particolari diritti a contenuto autorizzativo, oppositivo (di veto) o consultivo, dalla cui assegnazione non dovrebbe necessariamente discendere per il socio l’assunzione della carica di amministratore. Infine, si sono tratte le conseguenze della suddetta ricostruzione sul piano della responsabilità da gestione, con riferimento alla quale si è delineato un quadro unitario di imputazione della mala gestio che non differenzi la posizione del soggetto che compie la scelta amministrativa in base al ruolo in astratto ricoperto nell’ambito dell’organizzazione, recuperando sul piano della responsabilità una tutela per gli interessi dei terzi innegabilmente recessiva sotto altri profili di disciplina.
12-gen-2010
A.A. 2008/2009
diritti particolari
socio
s.r.l.
2468
amministrazione
amministratori
quota
Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
it
Tesi di dottorato
Damiano, A. (2010). I particolari diritti del socio relativi all'amministrazione della s.r.l.
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