La relazione del Promotore di Giustizia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014, evidenzia l’ampiezza della produzione normativa realizzatasi nell’ordinamento vaticano soprattutto nell’ambito delle materie penalistiche. Sono infatti venute a compimento importanti innovazioni in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nel costante impegno di adeguamento della legislazione vaticana alla normativa sia internazionale che comunitaria. Questo processo è perseguito nella consapevolezza della funzione di alta testimonianza morale che la Santa Sede avverte nel novero delle nazioni e, che la induce a partecipare alle iniziative della comunità internazionale a tutela della legalità ed eticità delle regole dei mercati e della finanza, oltre che della pace e della sicurezza dei popoli. Questa funzione di solidarietà e di testimonianza si rende possibile, con la rilevata incisività e tempestività, grazie ad alcuni tratti caratterizzanti il sistema delle fonti, delineato dalla Legge n. LXXI dell’ottobre 2008. Un sistema che pone l’ordinamento canonico come prima fonte normativa e primo criterio interpretativo, al di sotto della quale operano sia le leggi di produzione interna vaticana sia, come fonti suppletive, le leggi emanate dallo Stato Italiano (anche di natura pattizia) e, da ultimo, le fonti “integrative” costituite dalle norme che derivano dalla “conformazione” dell’Ordinamento Vaticano ai principi derivanti dalla normativa internazionale; tutto ciò nei limiti in cui tali norme recepite dall’esterno non siano contrarie alla fonte primaria (l’ordinamento canonico). Tali considerazioni conferiscono alla dimensione istituzionale dello Stato della Città del Vaticano una struttura del tutto singolare ed irripetibile: che si esprime, nel frastagliato contesto delle istituzioni e delle esperienze giuridiche, nei tratti della dimensione ecclesiale ed in quelli, indisgiungibili, della organizzazione statuale. Nonostante queste caratteristiche del tutto particolari, per quanto riguarda l’attività giurisdizionale, non differiscono nella sostanza la responsabilità del giudice vaticano rispetto a quelli dei magistrati statuali, che si inscrivono tra le più delicate e complesse per l’esperienza umana.
Milano, G. (2014). Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano: relazione del Promotore di Giustizia. IL FORO ITALIANO.
Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano: relazione del Promotore di Giustizia
MILANO, GIAN PIERO GIUSEPPE
2014-01-01
Abstract
La relazione del Promotore di Giustizia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014, evidenzia l’ampiezza della produzione normativa realizzatasi nell’ordinamento vaticano soprattutto nell’ambito delle materie penalistiche. Sono infatti venute a compimento importanti innovazioni in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nel costante impegno di adeguamento della legislazione vaticana alla normativa sia internazionale che comunitaria. Questo processo è perseguito nella consapevolezza della funzione di alta testimonianza morale che la Santa Sede avverte nel novero delle nazioni e, che la induce a partecipare alle iniziative della comunità internazionale a tutela della legalità ed eticità delle regole dei mercati e della finanza, oltre che della pace e della sicurezza dei popoli. Questa funzione di solidarietà e di testimonianza si rende possibile, con la rilevata incisività e tempestività, grazie ad alcuni tratti caratterizzanti il sistema delle fonti, delineato dalla Legge n. LXXI dell’ottobre 2008. Un sistema che pone l’ordinamento canonico come prima fonte normativa e primo criterio interpretativo, al di sotto della quale operano sia le leggi di produzione interna vaticana sia, come fonti suppletive, le leggi emanate dallo Stato Italiano (anche di natura pattizia) e, da ultimo, le fonti “integrative” costituite dalle norme che derivano dalla “conformazione” dell’Ordinamento Vaticano ai principi derivanti dalla normativa internazionale; tutto ciò nei limiti in cui tali norme recepite dall’esterno non siano contrarie alla fonte primaria (l’ordinamento canonico). Tali considerazioni conferiscono alla dimensione istituzionale dello Stato della Città del Vaticano una struttura del tutto singolare ed irripetibile: che si esprime, nel frastagliato contesto delle istituzioni e delle esperienze giuridiche, nei tratti della dimensione ecclesiale ed in quelli, indisgiungibili, della organizzazione statuale. Nonostante queste caratteristiche del tutto particolari, per quanto riguarda l’attività giurisdizionale, non differiscono nella sostanza la responsabilità del giudice vaticano rispetto a quelli dei magistrati statuali, che si inscrivono tra le più delicate e complesse per l’esperienza umana.File | Dimensione | Formato | |
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