The deep transformations that contributed to create the so called “global market”, impose the need to critically re-think the function of employment rights that seems to challenge the model based on the drastic alternative between salaried work and self-employment. The only reference for the application of measures to protect employment rights still nowadays, is the subordination inferred from art. 2094 Civil Code, which remains a distinctive criterion operating in a restricted sphere, as confirmed by the legislator in most recent reforms. In fact, the methods and indexes implemented by judges to distinguish the two types are reviewed, in force of the presence of various kinds of employment, extremely different from traditional ones. In order to resume the studies on subordination, a reflection must be made on “work” as “object of law”. A contradiction that cannot be overcome stands out by reviewing the main theories that attempted identifying human work within an agreement outlines (BARASSI, CARNELUTTI): a human person is bound to his/her work, its energies; therefore, human work cannot be considered as something that can be transferred or exchanged for money or other goods. A person’s immanence in his/her work leads to consider the fact that limits to a person's entailment and freedom are posed when work forms the object of a contract, therefore measures must be determined to protect human beings involved in the exchange of their material and spiritual dimensions. For this reason, the right to work has been defined has a “people-friendly right”, even if originally intended to protect a specific social figure, the vulnerable worker, which covered the most important role in the industrial age. Later on, the social and economic development expanded the hypotheses of inferiority and social vulnerability beyond the original boundaries. The legislator identified a technical-legal criterion able to determine a special way to be an employee, that could point out the subjective condition of inferiority and therefore the need of safeguard and protection. This criterion has been identified in the subordination inferred by art. 2094 Civil Code and more precisely, in the way in which the employee must render this/her service “reporting to and under the supervision of the entrepreneur”.

Le profonde trasformazioni che hanno contribuito a dare vita al cd. “mercato globale”, impongono la necessità di un ripensamento critico della funzione del diritto del lavoro, che sembrerebbe mettere in discussione il modello fondato sulla drastica alternativa tra lavoro autonomo e subordinato. L’unico riferimento per l’applicazione delle tutele del diritto del lavoro, in realtà, è ancora oggi la subordinazione quale si ricava dall’art. 2094 c.c., che resta un criterio di distinzione destinato oramai ad operare in un ambito più ristretto come anche il legislatore, del resto, ha confermato nelle sue riforme più recenti. Si impone, infatti, una revisione di metodi ed indici utilizzati dai giudici per differenziare in concreto i due generi in presenza di modalità di prestare lavoro molto diverse da quelle tradizionali. Per riprendere gli studi sulla subordinazione, però, è necessario avviare una riflessione sul “lavoro” come “oggetto di diritto”. Ripercorrendo le principali teorie che hanno tentato di inquadrare il lavoro umano nello schema di un contratto (BARASSI, CARNELUTTI) emerge una insuperabile contraddizione: l’inseparabilità della persona umana dal suo lavoro, dalle sue energie; e, quindi, l’impossibilità di considerare il lavoro umano come una cosa che può essere ceduta o scambiata in cambio di danaro o altri beni. L’immanenza della persona nel proprio lavoro fa sì che nel considerare il lavoro come oggetto di un contratto si debba porre limiti all’implicazione della persona ed alla sua libertà e quindi individuare strumenti di protezione dell’uomo coinvolto nello scambio nella sua dimensione materiale e spirituale. Per questa ragione il diritto del lavoro è stato definito un “diritto a misura d’uomo”, anche se in origine indirizzato alla protezione di una determinata figura sociale tipica di lavoratore sottoprotetto, che era la più importante dell’epoca industriale. L’evoluzione sociale ed economica, in seguito, ha ampliato le ipotesi inferiorità e di sottoprotezione sociale ben al di là dei confini originari. Il legislatore ha identificato un criterio tecnico-giuridico capace di individuare uno speciale modo di essere lavoratore che possa segnalare la condizione soggettiva di inferiorità e quindi il bisogno di protezione e di tutela. Tale criterio è stato così identificato nella subordinazione quale si ricava dall’art. 2094 c.c. e, precisamente, nel modo in cui il prestatore di lavoro deve prestare l’attività, “alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Sciotti, R. (2013). Il diritto del lavoro un diritto a misura d'uomo. RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI, 100(3), 351-384.

Il diritto del lavoro un diritto a misura d'uomo

Sciotti, R
2013-01-01

Abstract

The deep transformations that contributed to create the so called “global market”, impose the need to critically re-think the function of employment rights that seems to challenge the model based on the drastic alternative between salaried work and self-employment. The only reference for the application of measures to protect employment rights still nowadays, is the subordination inferred from art. 2094 Civil Code, which remains a distinctive criterion operating in a restricted sphere, as confirmed by the legislator in most recent reforms. In fact, the methods and indexes implemented by judges to distinguish the two types are reviewed, in force of the presence of various kinds of employment, extremely different from traditional ones. In order to resume the studies on subordination, a reflection must be made on “work” as “object of law”. A contradiction that cannot be overcome stands out by reviewing the main theories that attempted identifying human work within an agreement outlines (BARASSI, CARNELUTTI): a human person is bound to his/her work, its energies; therefore, human work cannot be considered as something that can be transferred or exchanged for money or other goods. A person’s immanence in his/her work leads to consider the fact that limits to a person's entailment and freedom are posed when work forms the object of a contract, therefore measures must be determined to protect human beings involved in the exchange of their material and spiritual dimensions. For this reason, the right to work has been defined has a “people-friendly right”, even if originally intended to protect a specific social figure, the vulnerable worker, which covered the most important role in the industrial age. Later on, the social and economic development expanded the hypotheses of inferiority and social vulnerability beyond the original boundaries. The legislator identified a technical-legal criterion able to determine a special way to be an employee, that could point out the subjective condition of inferiority and therefore the need of safeguard and protection. This criterion has been identified in the subordination inferred by art. 2094 Civil Code and more precisely, in the way in which the employee must render this/her service “reporting to and under the supervision of the entrepreneur”.
2013
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Comitato scientifico
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
Le profonde trasformazioni che hanno contribuito a dare vita al cd. “mercato globale”, impongono la necessità di un ripensamento critico della funzione del diritto del lavoro, che sembrerebbe mettere in discussione il modello fondato sulla drastica alternativa tra lavoro autonomo e subordinato. L’unico riferimento per l’applicazione delle tutele del diritto del lavoro, in realtà, è ancora oggi la subordinazione quale si ricava dall’art. 2094 c.c., che resta un criterio di distinzione destinato oramai ad operare in un ambito più ristretto come anche il legislatore, del resto, ha confermato nelle sue riforme più recenti. Si impone, infatti, una revisione di metodi ed indici utilizzati dai giudici per differenziare in concreto i due generi in presenza di modalità di prestare lavoro molto diverse da quelle tradizionali. Per riprendere gli studi sulla subordinazione, però, è necessario avviare una riflessione sul “lavoro” come “oggetto di diritto”. Ripercorrendo le principali teorie che hanno tentato di inquadrare il lavoro umano nello schema di un contratto (BARASSI, CARNELUTTI) emerge una insuperabile contraddizione: l’inseparabilità della persona umana dal suo lavoro, dalle sue energie; e, quindi, l’impossibilità di considerare il lavoro umano come una cosa che può essere ceduta o scambiata in cambio di danaro o altri beni. L’immanenza della persona nel proprio lavoro fa sì che nel considerare il lavoro come oggetto di un contratto si debba porre limiti all’implicazione della persona ed alla sua libertà e quindi individuare strumenti di protezione dell’uomo coinvolto nello scambio nella sua dimensione materiale e spirituale. Per questa ragione il diritto del lavoro è stato definito un “diritto a misura d’uomo”, anche se in origine indirizzato alla protezione di una determinata figura sociale tipica di lavoratore sottoprotetto, che era la più importante dell’epoca industriale. L’evoluzione sociale ed economica, in seguito, ha ampliato le ipotesi inferiorità e di sottoprotezione sociale ben al di là dei confini originari. Il legislatore ha identificato un criterio tecnico-giuridico capace di individuare uno speciale modo di essere lavoratore che possa segnalare la condizione soggettiva di inferiorità e quindi il bisogno di protezione e di tutela. Tale criterio è stato così identificato nella subordinazione quale si ricava dall’art. 2094 c.c. e, precisamente, nel modo in cui il prestatore di lavoro deve prestare l’attività, “alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
work
subordinazione; lavoro
Sciotti, R. (2013). Il diritto del lavoro un diritto a misura d'uomo. RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI, 100(3), 351-384.
Sciotti, R
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