La rinnovazione tacita della locazione è oggetto di un dibattito dottrinale pluridecennale, mai risolto. La dottrina si è divisa tra chi pone la rinnovazione tacita sul piano della fattispecie (come negozio o come atto giuridico in senso stretto) e chi la ricostruisce come effetto (di un negozio, di un atto giuridico in senso stretto, di un fatto giuridico o disposto direttamente dalla legge). La giurisprudenza, sia pure con motivazioni non univoche, si esprimeva invece in modo pressoché pacifico fondando la rinnovazione tacita sulla volontà delle parti. La nota esamina gli orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza e considera la “falsità” del concetto di rinnovazione tacita della locazione, che parrebbe ridursi alla mera efficacia ulteriore, disposta dalla legge, e non dalle parti, del contratto di locazione da loro già stipulato. La rinnovazione tacita parrebbe esprimere in realtà il proprio opposto, non altro volendo indicare che il potere di sciogliere il vincolo contrattuale allo spirare del termine deve essere esercitato in un dato tempo e con determinate modalità.
Farace, D. (2013). Sul "falso" concetto di rinnovazione della locazione. I CONTRATTI(2), 166-172.
Sul "falso" concetto di rinnovazione della locazione
FARACE, DARIO
2013-01-01
Abstract
La rinnovazione tacita della locazione è oggetto di un dibattito dottrinale pluridecennale, mai risolto. La dottrina si è divisa tra chi pone la rinnovazione tacita sul piano della fattispecie (come negozio o come atto giuridico in senso stretto) e chi la ricostruisce come effetto (di un negozio, di un atto giuridico in senso stretto, di un fatto giuridico o disposto direttamente dalla legge). La giurisprudenza, sia pure con motivazioni non univoche, si esprimeva invece in modo pressoché pacifico fondando la rinnovazione tacita sulla volontà delle parti. La nota esamina gli orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza e considera la “falsità” del concetto di rinnovazione tacita della locazione, che parrebbe ridursi alla mera efficacia ulteriore, disposta dalla legge, e non dalle parti, del contratto di locazione da loro già stipulato. La rinnovazione tacita parrebbe esprimere in realtà il proprio opposto, non altro volendo indicare che il potere di sciogliere il vincolo contrattuale allo spirare del termine deve essere esercitato in un dato tempo e con determinate modalità.| File | Dimensione | Formato | |
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