Un servizio di trasporto marittimo consistente in una crociera che inizia e termina, con gli stessi passeggeri, in uno stesso porto dello Stato membro in cui essa è effettuata rientra nella nozione di «cabotaggio marittimo» ai sensi del reg. Cee n. 3577/1992 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).
Vagaggini, C. (2014). Servizi di crociera marittima tra porti di uno stesso Stato. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE(1), 407-430.
Servizi di crociera marittima tra porti di uno stesso Stato
VAGAGGINI, CHIARA
2014-12-01
Abstract
Un servizio di trasporto marittimo consistente in una crociera che inizia e termina, con gli stessi passeggeri, in uno stesso porto dello Stato membro in cui essa è effettuata rientra nella nozione di «cabotaggio marittimo» ai sensi del reg. Cee n. 3577/1992 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).File in questo prodotto:
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