This doctoral thesis deals with cross examination. In particular I have dealt with the topic of the activities preliminary to cross examination in the first chapter, its discipline in the second and its technique in the third. The research topic has been dealt with making constant reference to the court’s praxis and to the jurisprudence and doctrine of reference, and therefore evidencing some of the problematic profiles. This institute can be defined as the rules by with which the parties ask the questions directly to the examined witness. The rules were drawn from a secular praxis that has formed in Anglo-American orderings. The cross examination has been defined in the Anglo-Saxon countries as the best instrument for discovering the truth. It is based on the principle that the truth is better known when more space is left to the dialectic between the parties in conflict. Compared to that model, the Italian code is characterized for the fact that it reproduces some of those rules and by the choice of giving the judge a penetrating control on the development of the cross examination. In particular, the purpose of is to assure the question’s relevancy, the answer’s sincerity, the examination’s loyalty and the accuracy of the objections (…)” (art. 499, c.p.p.). The cross examination is structured in three fundamental stagesmoments 1) direct examination, 2) cross examination and 3) re-examination (art. 498): the subjects that ask the questions are the public minister and the private party’s advocates. The direct examination is conduct by the party that asked to interrogate the witness. The direct examination aim aims to obtain a representation of facts as known to the witness; such facts should be useful in demonstrating the examiner’s thesis. The final purpose of the direct examination is to demonstrate that the witness is reliable and credible. Therefore leading questions are prohibited (art. 499, c.p.p.). Cross-examination is optional in the sense that parties that didn’t ask for admission of that witness, can ask questions. Cross-examination is conducted by the party that has a contrary interest. Cross-examination can be regarding facts or credibility of the witness, or both subjects. Leading questions are permitted during the cross-examination. The re-examination is also optional because it is possible only after the cross-examination. In the re-examination the party that conducted the direct examination can propose new questions. The function of the re-examination is to allow to the examiner to recover the sequence of facts after the cross-examination tried to put in doubt its existence; it also allows explanation of any contradictions into which the witness has fallen; therefore it aims to corroborate the validity of the initially rendered declaration. In this thesis I have dealt with many problematic aspects. In particular, detailed attention has been dedicated to the problem of injurious questions, leading questions, trick questions and the hostile witness. Finally I have evidenced the rules that regulate cross examination with particular reference to their jurisprudential interpretation and to the sanctions eventually predicted in transgression cases.

La tesi di dottorato in oggetto tratta dell’esame incrociato. In particolare nel primo capitolo ho affrontato il tema delle attività preliminari all’esame incrociato, nel secondo la sua disciplina e nel terzo la sua tecnica. Tale tema di ricerca è stato affrontato facendo costante riferimento alla prassi dei tribunali, alla giurisprudenza e dottrina di riferimento evidenziandone i profili problematici. Questo istituto può essere definito come quell’insieme di regole con le quali le parti pongono direttamente le domande alla persona esaminata. Le regole sono state elaborate da una prassi secolare che si è formata negli ordinamenti angloamericani. L’esame incrociato è stato definito nei paesi anglosassoni il miglior “strumento” per conoscere la verità. Esso si basa sul principio secondo cui la verità si conosce tanto meglio, quanto, più spazio è lasciato alla dialettica tra le parti in conflitto. Rispetto a tale modello, il codice italiano si caratterizza per il fatto di riprodurre soltanto alcune di quelle regole e per la scelta di attribuire al giudice un controllo penetrante sullo svolgimento dell'esame. In particolare, il presidente dell'organo giudicante ha la funzione di “assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni ( ... )” (art. 499, comma 6). L’esame incrociato si articola nei tre momenti fondamentali dell'esame diretto, del controesame e del riesame (art. 498): i soggetti che pongono le domande sono il pubblico ministero ed i difensori delle parti private. L’esame diretto è condotto dalla parte che ha chiesto di interrogare il testimone (o altro soggetto che rende dichiarazioni). L'esame diretto tende ad ottenere la rappresentazione dei fatti conosciuti dal testimone; tali fatti dovrebbero essere utili a dimostrare la tesi di colui che lo ha citato; il suo scopo è quello di dimostrare che il teste è attendibile e credibile. Per tale motivo sono vietate le “domande suggerimento” (art. 499, comma 3) Il controesame è eventuale, nel senso che le parti, che non hanno chiesto l’ammissione di quel teste, possono a loro volta porre domande. Il controesame è condotto dalla parte che ha un interesse contrario a quella che ha chiesto l'esame del testimone (o altro dichiarante). Il controesame può avvenire sui fatti ovvero sulla credibilità del testimone, o ancora su entrambi gli oggetti. Nel controesame sono ammesse le domande-suggerimento.. Il riesame è doppiamente eventuale perché si svolge soltanto se vi è stato il controesame; nel riesame la parte che ha condotto l’esame diretto può “proporre nuove domande”. La funzione del riesame è quella di consentire, a chi ha introdotto la prova, il “recupero” della sequenza dei fatti, dopo che il controesame ha cercato di mettere in dubbio la loro esistenza; oppure consente di esporre la ragione di contraddizioni nelle quali il testimone è caduto; pertanto tende a corroborare la validità della dichiarazione inizialmente resa. In questa tesi ho affrontato molti profili problematici. Particolare attenzione è stata dedicata al problema delle domande nocive, di quelle suggestive di quelle trabocchetto e del teste c.d. ostile. Infine sono state evidenziate le regole che disciplinano l’esame incrociato con particolare riferimento alla loro interpretazione giurisprudenziale e alle sanzioni eventualmente previste in caso di trasgressione.

Mistretta, V.d. (2009). Disciplina e tecnica dell'esame incrociato [10.58015/mistretta-vincenzo-daniele_phd2009-08-24].

Disciplina e tecnica dell'esame incrociato

MISTRETTA, VINCENZO DANIELE
2009-08-24

Abstract

This doctoral thesis deals with cross examination. In particular I have dealt with the topic of the activities preliminary to cross examination in the first chapter, its discipline in the second and its technique in the third. The research topic has been dealt with making constant reference to the court’s praxis and to the jurisprudence and doctrine of reference, and therefore evidencing some of the problematic profiles. This institute can be defined as the rules by with which the parties ask the questions directly to the examined witness. The rules were drawn from a secular praxis that has formed in Anglo-American orderings. The cross examination has been defined in the Anglo-Saxon countries as the best instrument for discovering the truth. It is based on the principle that the truth is better known when more space is left to the dialectic between the parties in conflict. Compared to that model, the Italian code is characterized for the fact that it reproduces some of those rules and by the choice of giving the judge a penetrating control on the development of the cross examination. In particular, the purpose of is to assure the question’s relevancy, the answer’s sincerity, the examination’s loyalty and the accuracy of the objections (…)” (art. 499, c.p.p.). The cross examination is structured in three fundamental stagesmoments 1) direct examination, 2) cross examination and 3) re-examination (art. 498): the subjects that ask the questions are the public minister and the private party’s advocates. The direct examination is conduct by the party that asked to interrogate the witness. The direct examination aim aims to obtain a representation of facts as known to the witness; such facts should be useful in demonstrating the examiner’s thesis. The final purpose of the direct examination is to demonstrate that the witness is reliable and credible. Therefore leading questions are prohibited (art. 499, c.p.p.). Cross-examination is optional in the sense that parties that didn’t ask for admission of that witness, can ask questions. Cross-examination is conducted by the party that has a contrary interest. Cross-examination can be regarding facts or credibility of the witness, or both subjects. Leading questions are permitted during the cross-examination. The re-examination is also optional because it is possible only after the cross-examination. In the re-examination the party that conducted the direct examination can propose new questions. The function of the re-examination is to allow to the examiner to recover the sequence of facts after the cross-examination tried to put in doubt its existence; it also allows explanation of any contradictions into which the witness has fallen; therefore it aims to corroborate the validity of the initially rendered declaration. In this thesis I have dealt with many problematic aspects. In particular, detailed attention has been dedicated to the problem of injurious questions, leading questions, trick questions and the hostile witness. Finally I have evidenced the rules that regulate cross examination with particular reference to their jurisprudential interpretation and to the sanctions eventually predicted in transgression cases.
24-ago-2009
2008/2009
Diritto pubblico
21.
La tesi di dottorato in oggetto tratta dell’esame incrociato. In particolare nel primo capitolo ho affrontato il tema delle attività preliminari all’esame incrociato, nel secondo la sua disciplina e nel terzo la sua tecnica. Tale tema di ricerca è stato affrontato facendo costante riferimento alla prassi dei tribunali, alla giurisprudenza e dottrina di riferimento evidenziandone i profili problematici. Questo istituto può essere definito come quell’insieme di regole con le quali le parti pongono direttamente le domande alla persona esaminata. Le regole sono state elaborate da una prassi secolare che si è formata negli ordinamenti angloamericani. L’esame incrociato è stato definito nei paesi anglosassoni il miglior “strumento” per conoscere la verità. Esso si basa sul principio secondo cui la verità si conosce tanto meglio, quanto, più spazio è lasciato alla dialettica tra le parti in conflitto. Rispetto a tale modello, il codice italiano si caratterizza per il fatto di riprodurre soltanto alcune di quelle regole e per la scelta di attribuire al giudice un controllo penetrante sullo svolgimento dell'esame. In particolare, il presidente dell'organo giudicante ha la funzione di “assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni ( ... )” (art. 499, comma 6). L’esame incrociato si articola nei tre momenti fondamentali dell'esame diretto, del controesame e del riesame (art. 498): i soggetti che pongono le domande sono il pubblico ministero ed i difensori delle parti private. L’esame diretto è condotto dalla parte che ha chiesto di interrogare il testimone (o altro soggetto che rende dichiarazioni). L'esame diretto tende ad ottenere la rappresentazione dei fatti conosciuti dal testimone; tali fatti dovrebbero essere utili a dimostrare la tesi di colui che lo ha citato; il suo scopo è quello di dimostrare che il teste è attendibile e credibile. Per tale motivo sono vietate le “domande suggerimento” (art. 499, comma 3) Il controesame è eventuale, nel senso che le parti, che non hanno chiesto l’ammissione di quel teste, possono a loro volta porre domande. Il controesame è condotto dalla parte che ha un interesse contrario a quella che ha chiesto l'esame del testimone (o altro dichiarante). Il controesame può avvenire sui fatti ovvero sulla credibilità del testimone, o ancora su entrambi gli oggetti. Nel controesame sono ammesse le domande-suggerimento.. Il riesame è doppiamente eventuale perché si svolge soltanto se vi è stato il controesame; nel riesame la parte che ha condotto l’esame diretto può “proporre nuove domande”. La funzione del riesame è quella di consentire, a chi ha introdotto la prova, il “recupero” della sequenza dei fatti, dopo che il controesame ha cercato di mettere in dubbio la loro esistenza; oppure consente di esporre la ragione di contraddizioni nelle quali il testimone è caduto; pertanto tende a corroborare la validità della dichiarazione inizialmente resa. In questa tesi ho affrontato molti profili problematici. Particolare attenzione è stata dedicata al problema delle domande nocive, di quelle suggestive di quelle trabocchetto e del teste c.d. ostile. Infine sono state evidenziate le regole che disciplinano l’esame incrociato con particolare riferimento alla loro interpretazione giurisprudenziale e alle sanzioni eventualmente previste in caso di trasgressione.
cross examination
controesame; riesame; esame diretto; esame incrociato
Settore IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Settore GIUR-13/A - Diritto processuale penale
Italian
Tesi di dottorato
Mistretta, V.d. (2009). Disciplina e tecnica dell'esame incrociato [10.58015/mistretta-vincenzo-daniele_phd2009-08-24].
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